Espropriazioni per pubblica utilità
Evoluzione della normativa
nazionale
1 - Legge 25 giugno 1865, n. 2359 - Cosiddetta legge fondamentale |
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La legge fondamentale in materia di espropriazione per pubblica utilità fu promulgata subito dopo la formazione dello Stato unitario, a conclusione delle battaglie risorgimentali, in un contesto storico, politico e culturale che determinò la nascita di uno Stato liberale, imperniato su una politica economica orientata alla tutela degli interessi individuali e privatistici in contrapposizione alla filosofia dello Stato sociale che, viceversa, fonda la sua ragion dessere su una politica economica che privilegia linteresse collettivo - pur riconoscendo e garantendo i diritti e gli interessi individuali - e, con la sua diretta partecipazione, esercita una funzione di ridistribuzione. | |
Si tratta di una legge complessa, macchinosa dal punto di vista procedurale e, riflettendo lo spirito del tempo, eccessivamente garantista nei riguardi dellinteresse individuale rispetto a quello più generale della collettività, ancorando lindennità da corrispondere al soggetto espropriato al valore di mercato del bene (1), senza peraltro precisare i criteri generali di stima. | Indennità di esproprio
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(1) "Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta allespropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto limmobile in una libera contrattazione di compravendita" (art. 39). | |
Ancora oggi,
essa rappresenta la cornice normativa di riferimento in materia di espropriazioni per
pubblica utilità, sia pure con le innovazioni procedurali e le semplificazioni introdotte
dalla L. 865/1971 e dalla L. 1/1978. La legge è strutturata in tre titoli, di cui i primi due articolati in sette capitoli ciascuno. Il titolo III, invece, consta di due soli articoli:
Il terzo titolo definisce le modalità circa gli atti di vendita derivanti dallespropriazione e le forme in cui devono essere notificati gli atti relativi al procedimento espropriativo. |
Struttura della legge |
STRUTTURA DELLA LEGGE FONDAMENTALE 2359/1865 |
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TITOLO I |
TITOLO II |
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CAPO I | Degli atti che debbono precedere la dichiarazione di pubblica utilità (artt. 1¸ 8). Degli atti che debbono precedere la dichiarazione di pubblica utilità (artt. 1¸ 8). Degli atti che debbono precedere la dichiarazione di pubblica utilità (artt. 1¸ 8). Degli atti che debbono precedere la dichiarazione di pubblica utilità (artt. 1¸ 8). |
CAPO I | Delle occupazioni temporanee di fondi per lestrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari per l esecuzione di opere pubbliche (artt. 64¸ 70). |
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CAPO II | Della dichiarazione di pubblica utilità (artt. 9¸ 15). Della dichiarazione di pubblica utilità (artt. 9¸ 15). Della dichiarazione di pubblica utilità (artt. 9¸ 15). Della dichiarazione di pubblica utilità (artt. 9¸ 15). |
CAPO II | Delle occupazioni nei casi di forza maggiore e di urgenza (artt. 71¸ 73). Delle occupazioni nei casi di forza maggiore e di urgenza (artt. 71¸ 73). Delle occupazioni nei casi di forza maggiore e di urgenza (artt. 71¸ 73). Delle occupazioni nei casi di forza maggiore e di urgenza (artt. 71¸ 73). |
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+ le
procedure; |
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CAPO III | Della designazione dei beni da espropriarsi (artt. 16¸ 23). Della designazione dei beni da espropriarsi (artt. 16¸ 23). Della designazione dei beni da espropriarsi (artt. 16¸ 23). Della designazione dei beni da espropriarsi (artt. 16¸ 23). |
CAPO III | Delle espropriazioni per opere militari (artt. 74¸ 76). Delle espropriazioni per opere militari (artt. 74¸ 76). Delle espropriazioni per opere militari (artt. 74¸ 76). Delle espropriazioni per opere militari (artt. 74¸ 76). |
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Sono definite le modalità per procedere
alle espropriazioni:
Sono applicabili le disposizioni contenute nei capi IV, V, VI e VII del titolo I. |
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CAPO IV | Dellindennità e del modo di determinarla (artt. 24¸ 46). |
CAPO IV | Delle espropriazioni con obbligo di contributo (artt. 77¸ 82). Delle espropriazioni con obbligo di contributo (artt. 77¸ 82). Delle espropriazioni con obbligo di contributo (artt. 77¸ 82). Delle espropriazioni con obbligo di contributo (artt. 77¸ 82). |
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CAPO V | Dellespropriazione
(artt. 47(2)¸ 51). |
CAPO V | Dellespropriazioni dei monumenti storici o di antichità nazionali (artt. 83¸ 85). |
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CAPO VI | Disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione di spettanza dei minori, interdetti, assenti, corpi morali ed altrettante persone (artt. 57¸ 59). Disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione di spettanza dei minori, interdetti, assenti, corpi morali ed altrettante persone (artt. 57¸ 59). Disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione di spettanza dei minori, interdetti, assenti, corpi morali ed altrettante persone (artt. 57¸ 59). Disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione di spettanza dei minori, interdetti, assenti, corpi morali ed altrettante persone (artt. 57¸ 59). |
CAPO VI | Dei piani regolatori edilizi (artt. 86¸ 92). |
CAPO VII | Del diritto degli espropriati di ottenere la retrocessione dei loro fondi non stati occupati nellesecuzione delle opere di pubblica utilità (artt. 60¸ 63) |
CAPO VII | Dei piani di ampliamento (artt. 95¸ 96). |
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2 - Legge 15 gennaio 1885, n. 2892 - Cosiddetta legge di Napoli |
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Nel 1884
alcuni quartieri della città di Napoli furono interessati da unepidemia colerica
molto virulenta, esaltata, negli esiti, dalle condizioni antigieniche e di
sovraffollamento delle abitazioni. Per fronteggiare questa grave situazione e per evitare lestensione dellepidemia in altre zone della città, fu decisa la demolizione di questi quartieri e la riedificazione delle abitazioni in zone salubri e con requisiti igienici rispondenti alle norme sanitarie. Le abitazioni interessate erano dei veri e propri tuguri ed i loro valori oggettivi erano molto bassi, mentre, viceversa, risultavano particolarmente elevati i fitti, in relazione alla qualità delle abitazioni, per la limitata disponibilità di case rapportata allalta densità abitativa della zona interessata dallepidemia. |
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Lapplicazione della L. 2359/1865, presentava due inconvenienti:
Pertanto, il legislatore del tempo decise di
promulgare una legge speciale, cosiddetta Legge di Napoli, che, modificando il
criterio per la determinazione dellindennità previsto dalla L. 2359/1865,
consentisse di pervenire ad una equa considerazione del "diritto alla pubblica salute col diritto di proprietà", come si evince dalla relazione di accompagnamento della
Commissione parlamentare incaricata. |
Inapplicabilità
della
Nuovo criterio per |
(1)
"... Lindennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà
determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dellultimo decennio
purché essi abbiano data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione". "In difetto di tali fitti accertati lindennità sarà fissata sullimponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e su fabbricati". "I periti non dovranno, nella stima per lindennità, tener conto dei miglioramenti e delle spese, fatti dopo la pubblicazione ufficiale del piano di risanamento" (art. 13). |
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Sin dalla sua nascita, la legge suscitò numerose controversie circa
linterpretazione da dare al secondo termine della media. Alcuni sostenevano che esso
andava considerato come capitalizzazione del fitto medio del decennio e non come somma di
dieci annualità di affitto, come, invece, si evince chiaramente tanto dalla lettura del
testo quanto dallo spirito con cui il legislatore emanò il provvedimento. Si trattò, in
ogni caso, di pura esercitazione accademica e la legge è stata sempre applicata
considerando la somma dei fitti dellultimo decennio. |
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Successivamente, nei casi in cui tale norma è stata estesa ad altri ambiti (2),
essendo diverse le condizioni urbanistiche e di mercato, la determinazione
dellindennità con il criterio previsto dallart. 13 è risultata inferiore al
valore venale dellimmobile - a volte anche molto inferiore - consumandosi in tal
modo vere e proprie ingiustizie. |
Estensione
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(2) Elenco delle principali leggi che si richiamano alla
legge di Napoli:
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3 - Legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Cosiddetta legge per la casa |
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La legge per la casa ha rappresentato un passaggio importante
nellevoluzione della legislazione edilizia ed urbanistica nel nostro paese.
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Punti qualificanti ed innovativi della legge 865/1971
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In materia di espropriazione, la legge dedica lintero Titolo II - Norme sullespropriazione per pubblica utilità - in cui:
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Le nuove disposizioni si applicano alle espropriazione degli immobili preordinate (1):
Successivamente, le disposizioni di cui alla L. 865/1971 sono state estese a tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere pubbliche (2). |
Ambito di applicazione
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(1) cfr. Circolare Ministero LL.PP. 08.02.1972, n. 991/61/A/1
(2) cfr. L. 27.06.1974, n. 247, art. 4. |
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Per la
determinazione dellindennità di esproprio venne introdotto un nuovo criterio
fondato sullo scorporamento del valore agricolo del terreno, appartenente al proprietario,
dal diritto di superficie finalizzato alla edificazione, avocato alla mano pubblica. In
tal modo si incideva in maniera radicale sulla rendita fondiaria, determinando il
trasferimento del plusvalore delle aree edificabili dal proprietario alla pubblica
amministrazione. "Per effetto di tale legge viene a crearsi un doppio regime dei suoli edificatori - luno pubblico e laltro privato - con evidenti sperequazioni, poiché il primo elimina o quanto meno riduce lappropriazione privata del plusvalore delle aree e laltro, invece, consente al proprietario di lucrare lintera rendita" (3). |
Scorporamento del valore agricolo dal diritto di superficie Doppio regime dei suoli edificatori |
(3) F. BOTTINO - V.A. BRUNETTI, Il nuovo regime dei suoli, Roma, 1977, pag. 18 | |
In sintesi, lindennità di esproprio veniva ancorata al valore agricolo del terreno e diversificata nel suo ammontare a seconda che larea ricadeva allesterno o allinterno del centro edificato. Più precisamente:
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Nuovo criterio per la determinazione dell'indennità
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(4) cfr. art. 16, cc. 5, 6 e 7, L. 865/1971, così come modificato dallart. 14, L. 10/1977:
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Inoltre, la legge prevede alcuni meccanismi correttivi e compensativi:
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Cessione volontaria Indennità aggiuntive
Coltivatore diretto |
(5)
Originariamente il 10%. Successivamente elevata al 30% con L. 247/1974 ed al 50% con L.
10/1977. (6) Originariamente il doppio. Successivamente triplicata con L. 10/1977. |
4 - Legge 27 giugno 1974, n. 247 - Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale |
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Le innovazioni introdotte dalla legge sono le seguenti:
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5 - Legge 28 gennaio 1977, n. 10 - Norme per la edificabilità dei suoli (cosiddetta Legge Bucalossi) |
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Le innovazioni introdotte dalla legge Bucalossi in materia di espropriazioni per pubblica utilità sono le seguenti:
Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione, singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree che saranno utilizzate secondo modalità stabilite da apposita legge regionale;
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6 - Legge 03 gennaio 1978, n. 1 - Accelerazione delle procedure per lesecuzione di opere pubbliche |
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La legge
ha introdotto modifiche importanti nella disciplina urbanistica ed in materia di
espropriazioni per effetto dellart. 1, secondo cui: "Lapprovazione
dei progetti di opere pubbliche (...) equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di
urgenza ed indifferibilità delle opere stesse" (1). |
Effetti prodotti |
(1)
"Lapprovazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti
organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti
territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed
indifferibilità delle opere stesse". "Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia". "Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità, cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all approvazione del progetto". "Nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici lapprovazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di variante allo strumento urbanistico medesimo". "Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 1 e seguenti della L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni". "La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti" (art. 1, L. 1/1978). |
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Taluni studiosi hanno sostenuto che lapplicazione di questa norma determina un affievolimento o addirittura lannullamento degli elementi di garanzia a favore dei privati nel procedimento espropriativo, in quanto la dichiarazione di pubblica utilità scaturisce ex lege e priva il cittadino del diritto di difesa dei propri interessi, a differenza della legge fondamentale del 1865 che prevedeva la partecipazione dei privati nel procedimento espropriativo sia in sede di formulazione del progetto di massima dellopera (2), sia al momento del deposito del piano di esecuzione (3) e della L. 865/1971 che prevedeva listituto delle osservazioni (4). | Affievolimento degli elementi di garanzia a favore dei privati (?)
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(2) "...
chiunque può prendere conoscenza della relazione e del piano depositati nellUfficio
del Comune (...) e fare le sue osservazioni" (art. 5, L. 2359/1865).
(3)
"... le parti interessate possono prendere conoscenza del piano di esecuzione e
possono proporre in merito di esso le loro osservazioni .." (art. 18, L.
2359/1865.
(4)
"Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere il procedimento
di espropriazione per pubblica utilità depositano nella segreteria del comune, nel cui
territorio sono compresi gli immobili da espropriare, una relazione esplicativa
dellopera o dellintervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali
sulle quali siano individuate le aree da espropriare, dallelenco dei proprietari
iscritti negli atti catastali, nonché dalle planimetrie dei piani urbanistici
vigenti". "Il sindaco notifica agli espropriandi e dà notizia al pubblico dellavvenuto deposito entro dieci giorni mediante avviso da affiggere nellalbo del comune e da inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia". "Decorso il termine di quindici giorni dalla data della inserzione dellavviso nel foglio degli annunzi legali, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, il sindaco entro i successivi quindici giorni trasmette tutti gli atti con le deduzioni dell espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al presidente della giunta regionale". (art. 10, L. 865/1971). |
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In verità, i
diritti dei cittadini alla tutela dei loro legittimi interessi non sono stati intaccati
dalla norma anzidetta, ma semplicemente traslati nel tempo e collocati in un ambito più
generale e pertinente che attiene alla pianificazione urbanistica. Quando fu promulgata la L. 2359/1865 non esisteva una legislazione urbanistica che consentiva alla pubblica amministrazione la gestione, la programmazione ed il controllo del territorio mediante strumenti urbanistici generali ed attuativi, e lattività edificatoria e di trasformazione del territorio era demandata, generalmente, a regolamenti locali di polizia urbana - dove esistevano - del tutto insufficienti a garantire un corretto ed equilibrato assetto del territorio. Pertanto, le opere pubbliche venivano deliberate di volta in volta, quando si ravvisava la necessità della loro realizzazione e contestualmente venivano scelti i siti più idonei per la loro localizzazione. |
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La stessa legge prevedeva la redazione di piani regolatori edilizi e di ampliamento (5), ma ne limitava la possibilità ai Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, per motivi di salubrità e per il potenziamento delle vie di comunicazione. In tale contesto, il legislatore del tempo ha previsto che la partecipazione al procedimento espropriativo del privato cittadino avvenisse con le modalità e nei tempi di cui agli artt. 5 e 18, consentendo in tal modo, a chiunque di esercitare il controllo sulle scelte della pubblica amministrazione ed alle parti interessate la tutela dei propri interessi. |
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(5) Cfr. Capo VI e Capo VII della legge. | |
A partire dal
1942, la gestione del territorio è disciplinata da una legge urbanistica, la L.
1150/1942, che prescrive la pianificazione territoriale mediante un insieme di strumenti
urbanistici, a diversa scala territoriale, alla cui formazione è prevista la
partecipazione dei cittadini attraverso listituto delle osservazioni e delle
opposizioni (6). Nella partecipazione dei cittadini alla fase di formazione del piano, il legislatore non ha ravvisato soltanto una valenza di democrazia, ma anche la possibilità concreta di difesa degli interessi individuali, in considerazione degli effetti prodotti dalla approvazione del piano stesso. Infatti, i piani particolareggiati precisano "anche nel dettaglio, lassetto definitivo delle sistemazioni delle singole zone, con la conseguente determinazione, da un lato, dei limiti e dei vincoli cui debbono attenersi i privati per le costruzioni e trasformazioni di loro spettanza, e, dallaltro alla delimitazione delle aree soggette ad esproprio od a vincoli per lesecuzione di opere pubbliche, come effetto della dichiarazione di pubblica utilità insita nellapprovazione del piano" (7). |
L. 1150/1942: istituto delle osservazioni
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(6)
"Il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella
segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha
facoltà di prenderne visione". "... Fino a 30 giorni dopo la scadenza del
periodo di deposito possono presentare osservazioni le Associazioni sindacali e gli altri
Enti pubblici ed istituzioni interessate" (art. 9, L. 1150/1942). La Circ. Min. 2495/1954, parte II^, p. 3, precisa che listituto delle osservazioni resta aperto ai privati "ai fini di un apporto collaborativo dei cittadini al perfezionamento del piano". (7) cfr. Circ. Min. 2495/1954, parte III^, p. 1. |
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In
materia di destinazione urbanistica delle aree, e quindi anche in materia di
espropriazione per effetto dei vincoli apposti, le scelte della pubblica amministrazione
sono fatte a monte, in sede di formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici e,
pertanto, questa fase rappresenta lambito naturale per il confronto con i privati,
anche in vista della tutele dei loro interessi individuali, inseriti nel contesto della
pianificazione territoriale in cui essi si relazionano con gli interessi più generali
della collettività. Daltra parte, "lapprovazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previsti" (8) e, pertanto, lattivazione della procedura, lunga e macchinosa, prevista dalla L. 2359/1865, non aggiungendo nulla circa la dichiarazione di pubblica utilità dellopera, rappresenta una inutile e ripetitiva sovrastruttura. Nel caso in cui lopera pubblica da realizzare non ricada su unarea destinata dallo strumento urbanistico a servizi pubblici, lesercizio di tutela dellinteresse privato resta ugualmente salvaguardato, in quanto l approvazione del progetto costituisce soltanto adozione di variante, per la quale non necessita la preventiva autorizzazione regionale. Ma la piena efficacia ed operatività della variante viene acquistata solo con lapprovazione dei competenti organi regionali, con losservanza delle modalità previste dagli artt. 1 e ss. della L. 167/1962, espressamente richiamate dallart. 1 della L. 1/1978, che prevede, fra laltro, la pubblicazione del progetto al fine di consentire la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati (9). |
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(8) art. 16, L.
1150/1942. (9) Cfr., fra gli altri: Consiglio di Stato, sez. IV, 27.04.1987, n. 247; Consiglio di Stato, sez. V, 26.05.1989, n. 329. |
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Comunque sia,
le diverse posizioni sorte in dottrina intorno allaffievolimento o meno della tutela
degli interessi individuali, nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, hanno
trovato soluzione nella L. 07.08.1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. La legge, promuovendo la partecipazione al procedimento amministrativo, ha ridisegnato lambito e le modalità con cui i soggetti coinvolti si relazionano dialetticamente ed ha ridimensionato il peso dellazione autoritativa della pubblica amministrazione ed ha aumentato lefficacia dellazione di tutela dei privati. |
L. 241/1990: Nuove norme sul procedimento amministrativo |
Fra i principi ispiratori della legge si evidenzia lobbligo di motivare ogni provvedimento amministrativo, indicanti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dellamministrazione (10). | |
(10) Cfr., art. 3, comma 1. | |
Il rapporto
fra le parti nasce per iniziativa della pubblica amministrazione che è obbligata a
comunicare l avvio del procedimento (11) ai soggetti nei confronti
dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti (12)
con le modalità previste dallart. 8 (13). Inoltre, chiunque, portatore di interessi pubblici o privati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, può intervenire nel procedimento (14).
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Obblighi della
Diritti dei soggetti |
(11) Si precisa che, a tal proposito, la giurisprudenza non è di
orientamento uniforme. "Nella comunicazione devono essere indicati: a) lamministrazione competente; b) loggetto del procedimento promosso; c) lufficio e la persona responsabile del procedimento; d) lufficio in cui si può prendere visione degli atti". Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, lamministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al secondo comma mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dallamministrazione medesima". "Lomissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista" (art. 8). (14) Cfr., art. 9. (15) Cfr., art. 10. |
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La L.
241/1990 non solo consente la partecipazione del privato interessato al procedimento, ma
gli riconosce anche la possibilità di contrattazione. Infatti, il primo comma
dellart. 11 prevede che "in accoglimento di
osservazioni e proposte presentate a norma dellart. 10, lamministrazione
procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel
perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare
il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla
legge, in sostituzione di questo".
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Strumento della contrattazione
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Ritornando alle novità introdotte dalla L. 1/1978, si precisa che per il pagamento dellindennità di espropriazione e di occupazione di urgenza è previsto un acconto dell indennità provvisoria pari all80% da liquidarsi entro sessanta giorni dall immissione in possesso. Circa gli adempimenti da parte degli aventi diritto allindennità, la legge prevede delle semplificazioni e dispone:
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Acconto dell'80% sull'indennità Semplificazioni |
(16) "Latto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dellinteressato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi a funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con losservanza delle modalità di cui allart. 20" (art. 4, L. 15/1968). |
7 - Le sentenze della Corte Costituzionale in materia di espropriazione dopo la legge Bucalossi. |
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Il 25 gennaio 1980, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 5, ha dichiarato incostituzionali perché in contrasto con lart. 3, comma 1 (1) e con lart. 42, comma 3 (2) ed in violazione dellart. 53 (3), le norme di cui:
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Sentenza
n. 5/1980 |
(1) "Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali" (art. 3, comma 1, Cost.). (2) "La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale" (art. 42, comma 3, Cost.). (3) "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" (art. 53, comma 1, Cost.): (4) "Le disposizioni di cui al precedente art. 14, in materia di determinazione dellindennità di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione dellindennità predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge" (art. 19, comma 1, L. 10/1977). (5) "La commissione di cui allart. 16 (Commissione provinciale avente il compito di determinare ogni anno il valore agricolo medio dei terreni, NdA) provvede, su richiesta del Prefetto, alla determinazione dellindennità di occupazione di una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dellindennità che sarebbe dovuta per lespropriazione dellarea da occupare, calcolata a norma dellart. 16 ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dellindennità annua" (art. 20, comma 3, L. 865/1971). |
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In tal modo sono state colpite le norme della L. 865/1971 che riferivano lindennità di esproprio al valore agricolo dei terreni indipendentemente dalla loro ubicazione e dalla loro suscettività edificatoria, restando pienamente legittime le norme procedurali contenute nella legge medesima. | |
Al fine di
colmare il vuoto legislativo venutosi a creare in conseguenza della sentenza, il
legislatore ha emanato un provvedimento tampone, la L. 29.07.1980, n. 385, che detta le
norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili "fino allentrata in vigore di apposita legge
sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
5 del 1980, per tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o
interventi da parte o per conto dello stato, delle Regioni, delle province, dei Comuni e
degli altri Enti Pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali" (cfr. art. 1). Tali norme riproponevano gli stessi criteri indennitari fissati dallart. 16 della L. 865/1971, come modificati dallart. 14 della L. 10/1977, dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale, con la novità che lindennità così determinata veniva liquidata a titolo di acconto e soggetta a conguaglio secondo quanto stabilito dalla legge sostitutiva da emanarsi entro un anno. Sulla differenza tra limporto liquidato in acconto e quello definitivo sarebbero stati corrisposti gli interessi legali. Inoltre, la legge prorogava di un anno il termine per loccupazione di urgenza relativa ai lavori che erano in corso alla data di entrata in vigore della legge, passando, pertanto, da cinque a sei anni (cfr. art. 5). |
L.
29.07.1980, n. 385 |
Limpegno dichiarato del legislatore era quello di emanare una legge di riforma entro un anno. In realtà, le norme provvisorie sono state ripetutamente prorogate, evidenziando lincapacità del legislatore a risolvere in via definitiva questioni nodali che interessano la sfera degli interessi individuali e collettivi. Le leggi di proroga sono state ben tre:
E si sarebbe continuato sine die se non fosse intervenuta nuovamente la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 223 del 15/19.07.1983, ha annullato la L. 385/1980 e le sue successive proroghe. Con questa sentenza la Suprema Corte ha
confermato la dichiarazione di illegittimità costituzionale del sistema indennitario
previsto dalla L. 865/1971 e denunciato il Parlamento per violazione dellart. 136
della Costituzione in base al quale "Quando
la Corte Costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o
di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione". |
Leggi di proroga
Dichiarazione di Ritorno alla disciplina |
Nonostante il duplice pronunciamento della Corte di Cassazione, non è apparso affatto pacifico e scontato il ricorso al criterio stabilito dallart. 39 della L. 2359/1865. Infatti, per la Corte Costituzionale non esiste una diretta corrispondenza tra indennità di espropriazione e valore venale del bene espropriato. Lart. 42 della Costituzione non prevede lintegrale ristoro del sacrificio inflitto al proprietario, ma solo il massimo di contributo e di riparazione che, nellambito degli scopi di interesse generale, la pubblica amministrazione può garantire allinteresse privato (6). |
Non è scontato il ritorno alla disciplina della L. 2359/1865 |
(6) cfr. sentenze: n. 61/1957; nn. 41 e 67/1959; n. 91/1963; n. 115/1969. | |
E, da ultimo,
la Suprema Corte ha solennemente affermato - proprio con la sentenza n. 223/1983 - che
l indennizzo richiesto dal comma 3 dellart. 42 della Costituzione non deve
essere necessariamente uguale al giusto prezzo che avrebbe avuto limmobile in una
libera contrattazione di compravendita, ma basta allo scopo un serio ristoro, tale da
garantire il principio costituzionale di uguaglianza. Riassumendo, la normativa applicabile, dopo la sentenza n. 223/1983, è quella contenuta non solo nella L. 2359/1865, ma anche quella contenuta nelle leggi speciali, preordinate ad espropriazioni particolari e che fanno riferimento alla legge di Napoli. Di uguale orientamento il Ministero degli Interni che, sentito il parere dellavvocatura generale dello Stato, ha emanato una Circolare, la n. 82 del 27.03.1984 prot. n. 4129/3/B. |
Normativa applicabile dopo la sentenza 223/1983 |
Ma la sentenza della Corte Costituzionale, lasciando intatta tutta la
parte restante dellimpianto della L. 865/1971, ha posto il problema di combinare e
coniugare i criteri indennitari riportati in vita con le norme procedimentali previsti
dalla legge stessa. |
Problemi nati dalla combinazione delle leggi in vigore |
(7) "Il
proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione dellavviso di cui
al comma 4 dellart. 11, ha diritto di convenire con lespropriante la cessione
volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50 per cento
dellindennità provvisoria, determinata ai sensi dei successivi artt. 16 e 17"
(art. 12, comma 1, L. 865/1971).
(8) "Nel
caso che larea da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore,
nellipotesi di cessione volontaria ai sensi dellart. 12, primo comma, il
prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto allindennità
provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo". "Nel caso invece che lespropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando lindennità di espropriazione determinata ai sensi dellart. 16, in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriante almeno da un anno prima della data del deposito della relazione di cui allart. 10". (art. 17, commi 1 e 2, L. 865/1971). |
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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 1022 del 28.10 - 09.11.1988, ha chiarito che:
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Chiarimenti della Corte Costituzionale sulla combinazione delle leggi in vigore |
8 - Legge 8 agosto 1992, n. 359 - art. 5/bis (1) - Misure urgenti per il risanamento della finanza ... |
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(1) 1) "Fino
allemanazione di unorganica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate
alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto delle Stato, delle regioni,
delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non
territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati
di pubblica utilità, lindennità di espropriazione per le aree edificabili è
determinata a norma dellart. 13, terzo comma, della legge 15.01.1885, n. 2892,
sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dellultimo decennio il reddito
dominicale rivalutato di cui agli artt. 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Limporto così determinato è
ridotto del 40%". 2) "In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al primo comma". 3) "Per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dellapposizione del vincolo preordinato allesproprio". 4) "Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del terzo comma, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al Titolo II della legge 22.10.1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni". 5) "Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dellart. 17 della legge 23.08.1988, n. 400, sono definiti i criteri dei requisiti per la individuazione della edificabilità di fatto di cui al terzo comma". 6) "Le disposizioni di cui al presente « articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati, in via definitiva, il prezzo, lentità dellindennizzo o/e del risarcimento del danno» (*), alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". 7) "Nella determinazione dellindennità di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo" 7-bis) "In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dellindennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40%. In tal caso, limporto del risarcimento è altresì aumentato del 10%. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso e non definiti con sentenza passata in giudicato" (**). (*) la parte contenuta tra virgolette « ...» è stata inserita, modificando la dicitura originaria, dallart. 1, comma 65, della L. 28.12.1995, n. 549. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 369 del 17.10.1996, ha dichiarato illegittima la parte del comma 6 in cui è prevista lapplicazione dei criteri stabiliti per la determinazione del "prezzo e dellindennità" al risarcimento del danno. (**) il comma 7-bis è stato inserito dallart. 3, comma 65, della L. 23.12.1996, n. 662. |
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Lultimo
capitolo relativo ai criteri per la determinazione dellindennità di espropriazione
è stato scritto con lart. 5/bis del D.L. 333/1992, convertito in L. 359/1992,
recante "Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica".
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Avverso le disposizioni contenute nellart. 5/bis sono state
sollevate numerose questioni di incostituzionalità.
Per il conseguimento di questi scopi è costituzionalmente legittimo il criterio che fa dipendere la determinazione dellindennità di esproprio da una molteplicità di parametri purché almeno uno di essi faccia riferimento al valore venale del bene espropriato. |
Questioni
di legittimità costituzionale |
(2)
"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi". "La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento". "Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendere davanti ad ogni giurisdizione". "La legge determina le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari" (art. 24, Costituzione). |
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Le disposizioni contenute nellart. 5/bis debbono combinarsi con lart. 16 (3) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 (istitutivo della Imposta Comunale Immobiliare) che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, dispone:
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Combinazione con la legge istitutiva dellI.C.I. |
(3)
"In caso di espropriazione di area fabbricabile lindennità è ridotta ad un
importo pari al valore indicato nellultima dichiarazione o denuncia presentata
dallespropriato ai fini dellapplicazione dellimposta qualora il valore
dichiarato risulti inferiore allindennità di espropriazione determinata secondo i
criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti". "In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre allindennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra limporto dellimposta pagata dallespropriato o dal suo dante causa per lo stesso bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dellimposta effettuato sulla base dellindennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dellespropriante" (art. 16, D. Lgs. 504/1992). |
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Un cenno
conclusivo merita la problematica connessa alla liquidazione dellindennità
risarcitoria in caso di occupazione illegittima. La materia, regolamentata in precedenza dalla L. 2359/1865, è stata innovata dallart. 1, comma 65, della L. 549/1995 che, modificando il comma 6 dellart. 5/bis, ha equiparato lindennità risarcitoria con quella legittima. La legge fondamentale prevedeva, invece, unindennità calcolata sulla base del criterio previsto dallart. 39 e cioè coincidente con il valore di mercato del bene. La Consulta, investita del problema, ha abrogato la norma, dichiarandola incostituzionale, con sentenza n. 369 del 17.10.1996, Successivamente, il legislatore con la legge finanziaria 1997, la L. 662/1996, ha ulteriormente modificato lart. 5/bis, introducendo un nuovo comma, il 7/bis, ed ha stabilito che lammontare dellindennità risarcitoria si determina con lo stesso criterio dellindennità legittima, senza la riduzione del 40%, incrementata del 10% . Avverso questo ultimo provvedimento sono state sollevate questioni di incostituzionalità, con riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dalle Corti di Appello di Reggio Calabria (16.01.1997), di Torino (24.01.1997) e di Trento (28.01.1997). |
Indennità risarcitoria
in caso di occupazione illegittima |