Espropriazioni per pubblica utilità
Evoluzione della normativa
nella Regione Sicilia
Alle Regioni a Statuto speciale "sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia" (1) da cui discende la competenza primaria in alcune materie e la conseguente potestà legislativa esclusiva. Di conseguenza, le leggi statali non trovano applicazione per le materie regolate dalle leggi regionali. Solo nel caso in cui la materia, ancorché ricompresa tra quelle di competenza primaria della Regione, non è regolata da nessuna norma regionale, sono applicabili le leggi dello Stato. | Regioni a Statuto speciale: rapporti tra le leggi statali e le leggi regionali |
(1) Cfr., art. 116 Costituzione | |
In materia di espropriazioni per pubblica utilità, la Regione Siciliana ha potestà legislativa esclusiva ai sensi dellart. 14, lettera S) dello Statuto, approvato con R.D.Lgs. 15.05.1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla L.Cost. 26.02.1948, n. 2 (2). | art. 14, Statuto Regione Siciliana |
(2)
"LAssemblea nellambito della Regione e nei limiti delle leggi
costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali
deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle
seguenti materie: a) agricoltura e foreste; b) bonifica; c) usi civici; d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati; e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali; f) urbanistica; g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; h) miniere, cave, torbiere e saline; i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche dinteresse nazionale; l) pesca e caccia; m) pubblica beneficenza ed opere pie; n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche; o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative; p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali; q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato; r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie; s) espropriazione per pubblica utilità" (art. 14, Statuto della Regione Siciliana). |
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La prima norma
legislativa emanata dallA.R.S. è la L.R. 18.11.1964, n. 29 con cui veniva
richiamata la normativa della L. 2359/1865 per la determinazione dellindennità di
esproprio (art. 1) (3) ed elevata a tre anni la durata massima per le
occupazioni durgenza preordinate allespropriazione (art. 3). Dopo la promulgazione della legge per la casa, il legislatore regionale ha emanato la L.R. 31.03.1972, n. 19 che, così come modificata dalla successiva L.R. 26.05.1973, n. 21, ha recepito la normativa prevista dalla L. 865/1971 dallart. 9 allart. 21 (4). |
L.R. 18.11.1964, n. 29 |
(3)
Con sentenza n. 153 dell8 maggio 1995, la Corte Costituzionale ha dichiarato
illegittimo lart. 1 L.R. 29/1964, lart. 4, c. 2, L.R. 36/1974 e lart. 3,
c. 1, L.R. 88/1975, nelle parti in cui prevedono la determinazione dellindennità di
esproprio pari al valore venale del bene espropriato. (4) Cfr., art. 9, L.R. 19/1972, comma 9, così come modificato dallart. 5, L.R. 21/1973. |
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Inoltre, la legge prevedeva che:
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La legislazione sulle espropriazioni è stata successivamente innovata
dalla L.R. 10.08.1978, n. 35 che ha recepito la normativa di cui alla L. 1/1978 ed ha
modificato le modalità relative alla dichiarazione di pubblica utilità (art. 1) e le
procedure per le espropriazioni e le occupazioni (art. 2). |
L.R. 10.08.1978, n. 35
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(5) "Latto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dellinteressato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi a funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con losservanza delle modalità di cui allart. 20" (art. 4, L. 15/1968). | |
Lultimo
capitolo in materia di espropriazioni per pubblica utilità, il legislatore regionale lo
ha scritto con la L.R. 29.04.1985, n. 21 (6). Lambito di applicazione della legge è precisato dallart. 1 (7). Le innovazioni introdotte sono sostanzialmente due, restando immutata, per il resto, la normativa della L.R. 35/1978:
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L.R.
29.04.1985, n. 21 Combinazione con la legge per le OO.PP Ambito di applicazione Innovazioni |
(6)
La legge è stata modificata ed integrata con successivi provvedimenti. E più
precisamente, con: L.R. 11.12.1991, n. 48; L.R. 12.01.1993, n. 10; L.R. 07.06.1994, n. 19; L.R. 10.01.1995, n. 10; L.R. 08.01.1996, n. 4. (7) "Le norme della presente legge si applicano, nellambito del territorio della Regione siciliana, per lesecuzione di opere di competenza: dellAmministrazione regionale; di aziende ed enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque vigilati; degli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché degli enti ed aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, qualunque sia limportanza dellopera e la fonte dei finanziamenti, salvo speciali, esplicite disposizioni legislative per opere finanziate dallo Stato o da enti statali" (art. 1, L.R. 21/1985). Tra gli enti di cui al presente articolo sono compresi le U.S.L., gli I.A.C.P. ed i consorzi di bonifica, ai sensi dellart. 79, L.R. 10/1993. |