Espropriazioni per pubblica utilità

Evoluzione della normativa nella Regione Sicilia

Alle Regioni a Statuto speciale "sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia" (1) da cui discende la competenza primaria in alcune materie e la conseguente potestà legislativa esclusiva. Di conseguenza, le leggi statali non trovano applicazione per le materie regolate dalle leggi regionali. Solo nel caso in cui la materia, ancorché ricompresa tra quelle di competenza primaria della Regione, non è regolata da nessuna norma regionale, sono applicabili le leggi dello Stato.

Regioni a Statuto speciale:
rapporti tra
le leggi statali
e le
leggi regionali

(1) Cfr., art. 116 Costituzione
In materia di espropriazioni per pubblica utilità, la Regione Siciliana ha potestà legislativa esclusiva ai sensi dell’art. 14, lettera S) dello Statuto, approvato con R.D.Lgs. 15.05.1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla L.Cost. 26.02.1948, n. 2 (2).

art. 14, Statuto
Regione Siciliana

(2) "L’Assemblea nell’ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
a) agricoltura e foreste; b) bonifica; c) usi civici; d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati; e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali; f) urbanistica; g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; h) miniere, cave, torbiere e saline; i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d’interesse nazionale;
l) pesca e caccia; m) pubblica beneficenza ed opere pie; n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche; o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative; p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali; q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato; r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie; s) espropriazione per pubblica utilità" (art. 14, Statuto della Regione Siciliana).
La prima norma legislativa emanata dall’A.R.S. è la L.R. 18.11.1964, n. 29 con cui veniva richiamata la normativa della L. 2359/1865 per la determinazione dell’indennità di esproprio (art. 1) (3) ed elevata a tre anni la durata massima per le occupazioni d’urgenza preordinate all’espropriazione (art. 3).

Dopo la promulgazione della legge per la casa, il legislatore regionale ha emanato la L.R. 31.03.1972, n. 19 che, così come modificata dalla successiva L.R. 26.05.1973, n. 21, ha recepito la normativa prevista dalla L. 865/1971 dall’art. 9 all’art. 21 (4).

L.R. 18.11.1964, n. 29



L.R. 31.03.1972, n. 19
modificata con L.R. 21/1973

(3) Con sentenza n. 153 dell’8 maggio 1995, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1 L.R. 29/1964, l’art. 4, c. 2, L.R. 36/1974 e l’art. 3, c. 1, L.R. 88/1975, nelle parti in cui prevedono la determinazione dell’indennità di esproprio pari al valore venale del bene espropriato.

(4) Cfr., art. 9, L.R. 19/1972, comma 9, così come modificato dall’art. 5, L.R. 21/1973.

Inoltre, la legge prevedeva che:

  • le attribuzioni ed i poteri spettanti al Presidente della Giunta regionale fossero conferiti al Presidente della Regione o all’Assessore competente (art. 9, c. 11);

  • l’approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte del Presidente della regione o del competente Assessore equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità (art. 9, c. 12);

  • il pagamento diretto delle indennità o il loro deposito presso la Cassa DD.PP. sono disposti dall’autorità giudiziaria (art. 9, c. 14);

  • alla notifica dell’ammontare dell’indennità provvisoria provvede direttamente l’Ente espropriante (art. 6, L.R. 21/1973).

 

 

 

La legislazione sulle espropriazioni è stata successivamente innovata dalla L.R. 10.08.1978, n. 35 che ha recepito la normativa di cui alla L. 1/1978 ed ha modificato le modalità relative alla dichiarazione di pubblica utilità (art. 1) e le procedure per le espropriazioni e le occupazioni (art. 2).
In particolare è stato previsto:

1) dichiarazione di pubblica utilità (art. 1):
1.1) per tutte le opere pubbliche di competenza della Regione, dei comuni, delle province, dei consorzi di enti locali, delle comunità montane, degli istituti autonomi case popolari, l’approvazione dei progetti da parte dei competenti organi dei rispettivi enti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere stesse a tutti gli effetti (c. 1);

1.2) tali effetti cessano se i lavori non hanno avuto inizio nel triennio successivo all’approvazione del progetto o all’emissione del decreto di finanziamento dell’opera (c. 3);

1.3) nell’atto in cui è riconnessa la dichiarazione di pubblica utilità sono fissati i termini entro i quali debbono essere iniziati ed ultimati i lavori ed i termini in cui devono essere iniziate ed ultimate le relative espropriazioni, ai sensi dell’art. 13 della L. 2359/1865 (c. 4).

2) procedure per le espropriazioni e le occupazioni (art. 2):
2.1) per le opere pubbliche di competenza dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, anche se a finanziamento regionale, i provvedimenti di accesso, di occupazione d’urgenza e di espropriazione, di determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione, sono di competenza del sindaco, su conforme deliberazione della giunta municipale (c. 1);

2.2) per le opere pubbliche di competenza regionale o di enti e soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, le relative attribuzioni sono demandate agli organi competenti in base alle leggi vigenti (c. 2);

2.3) per la redazione dello stato di consistenza si applicano le disposizioni dell’art. 3, cc. 2, 3, 4, L. 1/1978 (c. 3);

2.4) per il pagamento delle indennità di espropriazione ed occupazione si applica l’art. 23 della L. 1/1978, e cioè:
2.4.1) è previsto un acconto dell’ indennità provvisoria pari all’80% da liquidarsi entro sessanta giorni dall’ immissione in possesso;
2.4.2) il destinatario dell’indennità deve dichiarare la piena e libera proprietà dell’immobile e la eventuale qualifica di coltivatore diretto nei modi e nelle forme di cui all’art. 4 della L. 04.01.1968, n. 15 (5);
2.4.3) le eventuali indennità aggiuntive, previste in favore del fittavolo, del mezzadro, del colono e del compartecipante sono liquidate con le stesse modalità (c. 4);

2.5) il deposito delle indennità presso la Cassa DD.PP. è disposto:
2.5.1) dal sindaco per le opere di competenza dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane;
2.5.2) dai competenti organi regionali per le opere di competenza della regione e degli altri enti e soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 (c. 5).

L.R. 10.08.1978, n. 35




Dichiarazione di
pubblica utilità

 

 

 

 


Procedure per le
espropriazioni e per
le occupazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) "L’atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi a funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 20" (art. 4, L. 15/1968).

L’ultimo capitolo in materia di espropriazioni per pubblica utilità, il legislatore regionale lo ha scritto con la L.R. 29.04.1985, n. 21 (6).

La legge inserisce la problematica connessa alle espropriazioni nella cornice più ampia della normativa relativa alla esecuzione delle opere pubbliche e dedica alla materia l’intero art. 29 - Procedure per le espropriazioni e le occupazioni.

L’ambito di applicazione della legge è precisato dall’art. 1 (7).

Le innovazioni introdotte sono sostanzialmente due, restando immutata, per il resto, la normativa della L.R. 35/1978:

  • estensione delle competenze del sindaco - peraltro esclusive e quindi sollevate dalla conforme dichiarazione della giunta municipale - per la emanazione dei provvedimenti relativi all’accesso, occupazione di urgenza, espropriazione e determinazione dell’indennità (art. 29, c. 1);

  • limitazione della competenza regionale alla sola emanazione dei provvedimenti interessanti più comuni ed il settore dei beni culturali ed ambientali.

L.R. 29.04.1985, n. 21


Combinazione
con la legge
per le OO.PP

Ambito di applicazione


Innovazioni

(6) La legge è stata modificata ed integrata con successivi provvedimenti. E più precisamente, con:
L.R. 11.12.1991, n. 48; L.R. 12.01.1993, n. 10; L.R. 07.06.1994, n. 19; L.R. 10.01.1995, n. 10; L.R. 08.01.1996, n. 4.

(7) "Le norme della presente legge si applicano, nell’ambito del territorio della Regione siciliana, per l’esecuzione di opere di competenza: dell’Amministrazione regionale; di aziende ed enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque vigilati; degli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché degli enti ed aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, qualunque sia l’importanza dell’opera e la fonte dei finanziamenti, salvo speciali, esplicite disposizioni legislative per opere finanziate dallo Stato o da enti statali" (art. 1, L.R. 21/1985).
Tra gli enti di cui al presente articolo sono compresi le U.S.L., gli I.A.C.P. ed i consorzi di bonifica, ai sensi dell’art. 79, L.R. 10/1993.