Strumenti Urbanistici

Regolamento Edilizio Comunale

  • PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI:
    L. 1150/1942 modificata ed integrata con L. 765/1967
    Circolare M.LL.PP. 28.10.1967, n. 3210
  • PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI NELLA REGIONE SICILIA: 
    L.R. 27.12.1978, n. 71

 

PREMESSA

I regolamenti edilizi sono strumenti urbanistici che concorrono ad adeguare la legge statale alle caratteristiche proprie del territorio interessato ed ai suoi valori culturali ed ambientali (cfr. Cassazione, 22.06.1987) e si configurano come liberi regolamenti caratterizzati dal potere innovativo rispetto alle norme primarie (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21.11.1990, n. 949).

In base all’art. 33 della L.U., il regolamento edilizio deve armonizzarsi con le leggi sanitarie (R.D. 27.07.1934, n. 1265), pervenendo, pertanto, ad una regolamentazione integrata di tipo igienico-sanitario.

Inoltre, il R.E. si pone a presidio di garanzia degli interessi pubblici e privati, regolamentando lo sviluppo edilizio dei centri abitati e disciplinando i rapporti di vicinato.

Qualora i Comuni risultino sprovvisti di P.R.G., al regolamento edilizio deve essere allegato un programma di fabbricazione recante i limiti di ciascuna zona, la precisazione dei tipi edilizi e le eventuali direttrici di espansione (art. 34).

Nel caso in cui i Comuni siano dotati di P.R.G., le norme del regolamento edilizio devono integrarsi con le norme di attuazione del piano, alle quali é riservata la disciplina delle materie di maggior rilevanza urbanistica.

La disciplina del R.E. ha valore su tutto il territorio comunale salvo che la sua eventuale limitazione territoriale sia esplicitamente contenuta nel regolamento medesimo.

Le disposizioni del R.E. interagiscono con il Codice Civile che all’art. 871 prescrive che "Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali".

A tal riguardo, le norme del R.E. si dividono in due categorie:

  • Norme integrative del codice civile: sono quelle che integrano e/o modificano le disposizioni del c.c. in materia di distanze tra i fabbricati (assolute o in funzione delle altezze degli edifici) e distanze dai confini (i cosiddetti rapporti di vicinato). La violazione delle norme integrative del c.c. comporta il risarcimento del danno alla parte lesa e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione delle opere realizzate in difformità.

  • Norme non integrative del codice civile: sono quelle norme di carattere generale volte al soddisfacimento di interessi pubblici in materia di igiene edilizia e di estetica.

1) SCHEMA DELLA PROCEDURA

Formazione del REC

 
  • Tutti i Comuni

Progetto del REC

 
  • Ufficio tecnico del Comune
  • Liberi professionisti aventi titolo

Adozione del REC

 
  • Consiglio Comunale

Misure di salvaguardia: scattano dalla data di adozione del REC

Pubblicazione delibera adozione

 
  • Albo pretorio: 15 giorni consecutivi con decorrenza in un giorno festivo

Visto di legittimità

 
  • Comitato Regionale di Controllo

Pubblicazione del REC

 
  • Questa fase non è prevista

Trasmissione REC alla Regione

 
  • Sindaco: domanda in carta legale
  • 5 copie (una in bollo)

Modifiche al REC

 
  • Di ufficio sentito il Comune
  • Restituzione del piano al Comune

Approvazione del REC

 
  • Presidente Giunta regionale

Pubblicazione del REC

 
  • Albo pretorio: 15 giorni consecutivi con decorrenza in un giorno festivo

Deposito del REC

 
  • Segreteria comunale in libera visione per tutto il periodo di validità

Impugnazione del REC

 
  • Entro 60 giorni: ricorso al T.A.R
  • Entro 120 giorni: ricorso al Presidente della Repubblica

Decorrenza di validità del REC

 
  • 15 giorni dopo la pubblicazione all’albo pretorio

Durata del REC

 
  • Tempo indeterminato

2) DEFINIZIONE ED OBIETTIVI

Il regolamento edilizio é quel complesso di norme che regolano l’attività edificatoria nell’ambito del territorio comunale al fine di garantire il corretto ed armonico sviluppo urbanistico.

3) FORMAZIONE: COMPETENZA E OBBLIGO (art. 34 -C.M. 3210/1967, parte II^, p. 1.B)

  • La formazione del R.E. é di competenza del Comune.

  • Nel caso di inadempienza da parte del Comune, la Regione nomina un commissario ad acta per la designazione dei progettisti, ovvero per la formazione e l’adozione del R.E. e per gli adempimenti necessari alla presentazione del regolamento stesso alla Regione.

  • Sono obbligati alla formazione del R.E. tutti i Comuni. Nel caso in cui il Comune sia sprovvisto di P.R.G., al Regolamento Edilizio deve essere allegato un P.d.F.


REGIONE SICILIA


In caso di inadempimento da parte dei Comuni, per omissione o perché non sono in grado di compiere gli atti obbligatori derivanti dalla legge urbanistica, la Regione, previa diffida, esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell’art. 27, L.R. 71/1978, nominando un commissario ad acta la cui durata non può eccedere il termine di tre mesi, salvo proroga fino a dodici mesi per giustificati motivi in rapporto alla complessità degli atti da compiere.

4) CONTENUTI (art. 33)

La materia trattata dal R.E. é suddivisa in quattordici voci:

  • la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione edilizia comunale;

  • la presentazione delle domande di concessione edilizia o trasformazione di fabbricati e la richiesta dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni;

  • la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore;

  • l’altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone;

  • gli eventuali distacchi da fabbricati vicini e dal filo stradale;

  • l’ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;

  • le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;

  • l’aspetto dei fabbricati e il decoro dei servizi ed impianti che interessano l’estetica dell’edilizia urbana, tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, etc...;

  • le norme igieniche di particolare interesse edilizio;

  • le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri cittadini o lungo determinate vie o piazze;

  • la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili;

  • l’apposizione e la conservazione dei numeri civici;

  • le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l’esecuzione delle opere edilizie, per i lavori nel suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio, etc...;

  • la vigilanza sull’esecuzione dei lavori per assicurare l’osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti.

Nei comuni provvisti di P.R.G., il R.E. deve altresì disciplinare:

  • la lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche dei vari tipi di costruzione previsti dal piano regolatore;

  • l’osservanza di determinati caratteri architettonici, e la formazione di complessi edilizi di carattere unitario, nei casi in cui ciò sia necessario per dare conveniente attuazione al piano regolatore;

  • la costruzione e la manutenzione di strade private non previste dal piano regolatore.

5) ITER PROCEDURALE

5.1) Adozione

  • E’ l’atto amministrativo mediante il quale il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, e con apposita delibera, fa sue le indicazioni contenute nel regolamento edilizio.

  • La delibera di adozione del R.E. deve essere pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, con inizio in un giorno festivo, e trasmessa al CO.RE.CO. (Comitato regionale di controllo) unitamente a tutti gli elaborati costituenti il programma. L’approvazione dell’ organo di controllo deve essere resa nel termine di venti giorni. Trascorso inutilmente questo periodo, la delibera si intende approvata.

  • I consiglieri comunali, aventi un interesse personale o anche indiretto, non possono partecipare alla seduta del Consiglio Comunale per l’adozione del R.E.

  • L’obbligo di astensione dei consiglieri comunali non comporta l’abbandono dell’aula, ma la semplice astensione dal dibattito e dalla votazione.


REGIONE SICILIA


Contestualmente all’adozione del P.R.G., i comuni debbono deliberare il R.E. (cfr. art. 2, L.R. 71/1978, comma 4°).

5.2) Trasmissione del R.E. alla Regione

Il R.E viene trasmesso alla Regione accompagnato dalla domanda del Sindaco, in carta legale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • deliberazione consiliare con la quale é stato adottato il programma, munita del visto di conformità dell’organo di controllo;

  • originale in bollo del R.E., e almeno quattro esemplari di esso in carta semplice, muniti della dichiarazione di conformità all’originale, riportanti gli estremi della delibera di adozione, la firma dei progettisti, del Sindaco e del Segretario Comunale.

5.3) Approvazione del R.E. e modifiche (art. 36 - C.M. 3210/1967, parte II^)

  • Il R.E. é approvato dalla Regione, sentito il parere della Sezione Urbanistica Regionale o di altro organo tecnico consultivo (il parere é obbligatorio ma non vincolante) e della competente Soprintendenza, mediante Decreto entro centottanta giorni.

  • La Regione può restituire il R.E. al Comune richiedendo di apportare modifiche, integrazioni o rielaborazioni. Il Comune deve provvedere entro novanta giorni dalla restituzione degli atti; in caso di inottemperanza, si procede alla nomina di un commissario.

  • La legge prevede, altresì, che in sede di approvazione del R.E., possono essere introdotte modifiche d’ufficio, previa comunicazione al Comune il quale, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento, deve far conoscere le proprie controdeduzioni mediante delibera consiliare.

Le modifiche di che trattasi sono quelle ritenute indispensabili per assicurare:

  1. il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, ove esistente;

  2. la sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;

  3. la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

  4. l’osservanza dei limiti di cui al VI° comma dell’art. 41 quinquies (1), dell’VIII° comma dello stesso articolo (2), e dell’art. 41 sexies (3).

(1) Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre mc/mq di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a 25,00 m, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi all’intera zona e contenenti la disposizione planovolumetrica degli edifici prevista nella zona stessa (art. 41 quinquies, VI° comma).

(2) (2) In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (art. 41 quinquies, VIII° comma).
I limiti di che trattasi sono quelli contenuti nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (standards urbanistici).

(3) Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione (art. 41 sexies). (3) Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione (art. 41 sexies).(2) In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (art. 41 quinquies, VIII° comma).
I limiti di che trattasi sono quelli contenuti nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (standards urbanistici).

(3) Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione (art. 41 sexies). (3) Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione (art. 41 sexies).

Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il parere della competente Soprintendenza che può adottare prescrizioni particolari per i singoli immobili di interesse storico-artistico.

Qualora il Comune accetti le modifiche, l’autorità regionale le introduce in sede di approvazione.

Nel caso, invece, in cui il Comune dissenta, l’autorità regionale, qualora ritenga di dover insistere nelle modifiche stesse, dovrà congruamente motivare le sue determinazioni nel provvedimento di approvazione.

Nel caso in cui il Comune, entro il termine stabilito, non deliberi ovvero non trasmetta la delibera all’autorità regionale, questa potrà procedere legittimamente alla introduzione delle modifiche al programma. Questa interpretazione deriva dal carattere chiaramente perentorio attribuito dal legislatore al termine suddetto ed é confortata dalla considerazione che, diversamente, l’inerzia del Comune potrebbe impedire o ritardare per un tempo indefinito l’approvazione del regolamento


REGIONE SICILIA


Il R.E. è approvato dall’Assessore R.T.A. entro novanta giorni dalla sua presentazione (cfr. art. 5, L.R. 71/1978, comma 1°).

  • Decorsi i termini per l’approvazione senza che sia intervenuta alcuna determinazione di approvazione, anche con modifiche di ufficio, di rielaborazione parziale o totale da parte dell’A.R.T.A., il R.E. diventa efficace a tutti gli effetti (cfr. art. 19, L.R. 71/1978, comma 1°).

  • La competente Soprintendenza, per i Comuni gravati dal vincolo di cui alla L. 1497/1939, deve rendere il suo parere entro sessanta giorni dalla richiesta dell’A.R.T.A., trascorsi infruttuosamente i quali il suddetto parere si intende reso favorevolmente.

L’Assessore R.T.A. deve assumere le sue determinazioni entro due mesi dalla data di acquisizione del parere della Soprintendenza o dalla data di scadenza dei termini assegnati al predetto organo (cfr. art. 3, L.R. 65/1981).

  • Si precisa che i termini assegnati all’Assessore R.T.A. per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia di urbanistica sono stati prolungati di 90 giorni, ai sensi dell’art. 6, L.R. 9/1993, comma 1°.

5.4) Pubblicazione e deposito del R.E.

Ricevuto il decreto di approvazione, il Comune deve pubblicare il R.E. all’albo pretorio, secondo le modalità di legge, per quindici giorni.

  • Il R.E. approvato dalla Regione viene depositato, insieme con una copia del decreto, presso gli uffici comunali, in libera visione del pubblico per tutto il periodo di validità. Dell’avvenuto deposito, il Comune deve dare notizia mediante avvisi affissi in luoghi di pubblica frequenza, inseriti nel foglio annunzi legali della Provincia e in uno o più giornali di larga diffusione.

5.5) Impugnazione del R.E.

Il R.E. può essere impugnato sia in via amministrativa, mediante ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla sua approvazione, sia in via straordinaria, mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni qualora siano stati lesi interessi legittimi, concreti ed attuali.

6) DECORRENZA DI VALIDITA’ E DURATA DEL R.E.

  • Il R.E. entra in vigore alla scadenza del quindicesimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio del Comune.

  • Il R.E ha vigore a tempo indeterminato.

  • La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3038 del 22.101974, ha stabilito che il regolamento edilizio non decade per desuetudine, ma deve essere abrogato in modo espresso o per incompatibilità con successive norme.

7) MISURE DI SALVAGUARDIA (C.M. 2495/1954, parte IV, p. 2)

Nelle more di approvazione del programma si applicano le normali misure di salvaguardia di cui alla L. 03.11.1952, n. 1902 e successive modificazioni.

Il T.R.G.A. Trentino Alto Adige, con sentenza n. 282 del 10.07.1991, ha stabilito che al regolamento edilizio comunale, in quanto strumento urbanistico volto a disciplinare l’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati, vanno applicate le misure di salvaguardia.


REGIONE SICILIA


Nella Regione Sicilia si applicano le medesime misure di salvaguardia (art. 19, L.R. 71/1978).

8) VARIANTI AL R.E.

  • Le varianti sono approvate con la stessa procedura relativa all’approvazione del R.E.

  • Ai sensi dell’art. 25, L. 28.02.1985, n.47, le varianti agli strumenti urbanistici non sono più soggette alla preventiva autorizzazione della Regione.


REGIONE SICILIA


"Le varianti agli strumenti urbanistici generali non sono soggette alla preventiva autorizzazione dell’Assessore regionale del territorio e dell’ambiente." (art. 11, L.R. 37/1985).

9) SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

A) CAPITOLO 1: Oggetto del regolamento edilizio

    Art. 1 - Oggetto del regolamento edilizio.

B) CAPITOLO 2: Domanda di concessione ed autorizzazione edilizia

  • Art. 2 - Lavori soggetti a concessione edilizia.

  • Art. 3 - Lavori soggetti ad autorizzazione edilizia.

  • Art. 4 - Lavori non soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia.

  • Art. 5 - Disciplina dei lavori di massima urgenza.

  • Art. 6 - Domande di concessione/autorizzazione edilizia.

  • Art. 7 - Documentazione da allegare alla domanda di concessione edilizia

  • Art. 8 - Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione edilizia.

  • Art. 9 - Certificato di destinazione urbanistica.

  • Art. 10 - Documentazione da allegare alla domanda per il rilascio del certificato di D.U.

  • Art. 11 - Modalità di rilascio del certificato di D.U.

  • Art. 12 - Modalità per la presentazione della domanda di concessione/autorizzazione edilizia.

  • Art. 13 - Procedura per l’istruttoria dei progetti.

  • Art. 14 - Modalità per il rilascio della concessione edilizia.

    • Pagamento degli oneri concessori: Opere di urbanizzazione e costo di costruzione.

  • Art. 15 - Modalità per il rilascio della autorizzazione edilizia.

  • Art. 16 - Titolarità della concessione/autorizzazione edilizia.

  • Art. 17 - Validità, decadenza ed annullamento della concessione/autorizzazione edilizia.

  • Art. 18 - Modalità per la presentazione di varianti al progetto in corso d’opera.

 

C) CAPITOLO 3°: La Commissione edilizia comunale.

  • Art. 19 - Composizione della Commissione edilizia.

  • Art. 20 - Funzioni della Commissione edilizia.

  • Art. 21 - Riunioni della Commissione edilizia.

 

D) CAPITOLO 4°: Esecuzione dei lavori

  • Art. 22 - Inizio ed ultimazione dei lavori.

  • Art. 23 - Direzione dei lavori ed impresa esecutrice.

  • Art. 24 - Responsabilità del proprietario, del progettista, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice.

  • Art. 25 - Impianto ed organizzazione del cantiere.

  • Art. 26 - Occupazione temporanea del suolo pubblico. Danni al suolo pubblico. Cauzione.

  • Art. 27 - Modalità per le visite di controllo in cantiere.

  • Art. 28 - Norme particolari per i cantieri.

  • Art. 29 - Certificato di ultimazione dei lavori.

 

E) CAPITOLO 5°: Abitabilità ed agibilità

  • Art. 30 - Opere per le quali è richiesto il certificato di abitabilità o di agibilità.

  • Art. 31 - Domanda per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.

 

TITOLO 2° - PRESCRIZIONI EDILIZIE

F) CAPITOLO 1°: Gli indici edilizi

  • Art. 32 - Identificazione degli indici edilizi.

  • Art. 33 - Modalità per il computo degli indici edilizi.

 

G) CAPITOLO 2°: Classificazione e caratteristiche dei locali

  • Art. 34 - Classificazione dei locali.

  • Art. 35 - Caratteristiche dei locali.

  • Art. 36 - Impianti per la ventilazione forzata.

  • Art. 37 - Altezze minime dei vani.

  • Art. 38 - Distinzione tra piani abitabili e non abitabili.

  • Art. 39 - Locali al piano seminterrato.

  • Art. 40 - Locali al piano interrato.

  • Art. 41 - Locali al piano terreno.

  • Art. 42 - Locali al piano sottotetto.

  • Art. 43 - Soluzione tipologica a cortile chiuso.

  • Art. 44 - Chiostrine interne.

  • Art. 45 - Edilizia rurale.

  • Art. 46 - Isolamento dell’edificio dal suolo.

  • Art. 47 - Smaltimento delle acque bianche e nere.

  • Art. 48 - Impianto igienico-sanitario.

  • Art. 49 - Approvvigionamento idrico.

 

H) CAPITOLO 3°: Prescrizioni antincendio

  • Art. 50 - Corpo scala e vano ascensore.

  • Art. 51 - Apparecchiature per la produzione e la distribuzione del calore.

  • Art. 52 - Apparecchiature per la condotta e distribuzione del gas.

  • Art. 53 - Autorimesse singole e collettive.

  • Art. 54 - Rimando alla normativa antincendio.

 

I) CAPITOLO 4°: Isolamento termico degli edifici

  • Art. 55 - Interventi soggetti alla L. 10/1991.

  • Art. 56 - Verifica termica.

  • Art. 57 - Licenza di abitabilità.

 

L) CAPITOLO 5°: Arredo urbano

  • Art. 58 - Decoro urbano.

  • Art. 59 - Manutenzione degli stabili.

  • Art. 60 - Toponomastica, numeri civici indicatori ed apparecchiature pubbliche.

  • Art. 61 - Segnalazione dei passi carrabili.

  • Art. 62 - Zoccolature delle facciate.

  • Art. 63 - Aggetti su spazi pubblici o aperti al pubblico.

  • Art. 64 - Intercapedini e bocche di lupo.

  • Art. 65 - Prescrizioni per le coperture.

  • Art. 66 - Recinzioni.

  • Art. 67 - Vetrine ed insegne.

  • Art. 68 - Sistemazione dei marciapiedi e dei porticati.

  • Art. 69 - Sistemazione delle zone a verde.

  • Art. 70 - Deposito dei materiali.

  • Art. 71 - Cassette per la corrispondenza.

  • Art. 72 - Sistemazione delle aree scoperte.

 

M) CAPITOLO 6°: Norme particolari

  • Art. 73 - Barriere architettoniche.

  • Art. 74 - Parcheggi.

  • Art. 75 - Tutela ambientale.

  • Art. 76 - Edifici speciali.

  • Art. 77 - Edifici per l’allevamento ed il ricovero di animali.

  • Art. 78 - Edifici ed impianti per lavorazioni insalubri.

 

TITOLO 3° - LOTTIZZAZIONI DI AREE

  • Art. 79 - Domanda per l’autorizzazione alla lottizzazione.

  • Art. 80 - Documentazione allegata.

  • Art. 81 - Convenzione.

  • Art. 82 - Concessione della lottizzazione e periodo di validità.

  • Art. 83 - Opere di urbanizzazione.

  • Art. 84 - Penalità.

  • Art. 85 - Cauzione a garanzia della esecuzione delle opere di urbanizzazione. Condizioni di svincolo.

  • Art. 86 - Concessioni edilizie per opere da eseguire all’interno della lottizzazione.

  • Art. 87 - Compilazione d’ufficio dei progetti di lottizzazione.

 

TITOLO 4° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

  • Art. 88 - Deroghe.

  • Art. 89 - Adeguamento degli edifici esistenti.

  • Art. 90 - Controllo dell’attività edilizia e repressione degli abusi.

  • Art. 91 - Sanzioni pecuniarie e amministrative.

  • Art. 92 - Entrata in vigore del R.E.

  • Art. 93 - Opere già autorizzate.

  • Art. 94 - Occupazione di aree pubbliche.

  • Art. 95 - Rimozione di materiali depositati nelle zone residenziali.

  • Art. 96 - Canne fumarie.

  • Art. 97 - Antenne radio e TV.