Strumenti Urbanistici
Regolamento Edilizio
Comunale
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PREMESSA In base allart. 33 della L.U., il regolamento edilizio deve armonizzarsi con le leggi sanitarie (R.D. 27.07.1934, n. 1265), pervenendo, pertanto, ad una regolamentazione integrata di tipo igienico-sanitario. Inoltre, il R.E. si pone a presidio di garanzia degli interessi pubblici e privati, regolamentando lo sviluppo edilizio dei centri abitati e disciplinando i rapporti di vicinato. Qualora i Comuni risultino sprovvisti di P.R.G., al regolamento edilizio deve essere allegato un programma di fabbricazione recante i limiti di ciascuna zona, la precisazione dei tipi edilizi e le eventuali direttrici di espansione (art. 34). Nel caso in cui i Comuni siano dotati di P.R.G., le norme del regolamento edilizio devono integrarsi con le norme di attuazione del piano, alle quali é riservata la disciplina delle materie di maggior rilevanza urbanistica. La disciplina del R.E. ha valore su tutto il territorio comunale salvo che la sua eventuale limitazione territoriale sia esplicitamente contenuta nel regolamento medesimo. Le disposizioni del R.E. interagiscono con il Codice Civile che allart. 871 prescrive che "Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali". A tal riguardo, le norme del R.E. si dividono in due categorie:
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1) SCHEMA DELLA PROCEDURA |
Formazione del REC |
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Progetto del REC |
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Adozione del REC |
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Misure di salvaguardia: scattano dalla data di adozione del REC |
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Pubblicazione delibera adozione |
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Visto di legittimità |
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Pubblicazione del REC |
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Trasmissione REC alla Regione |
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Modifiche al REC |
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Approvazione del REC |
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Pubblicazione del REC |
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Deposito del REC |
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Impugnazione del REC |
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Decorrenza di validità del REC |
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Durata del REC |
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2) DEFINIZIONE ED OBIETTIVI Il regolamento edilizio é quel complesso di norme che regolano lattività edificatoria nellambito del territorio comunale al fine di garantire il corretto ed armonico sviluppo urbanistico. |
3) FORMAZIONE: COMPETENZA E OBBLIGO (art. 34 -C.M. 3210/1967, parte II^, p. 1.B)
REGIONE SICILIA In caso di inadempimento da parte dei Comuni, per omissione o perché non sono in grado di compiere gli atti obbligatori derivanti dalla legge urbanistica, la Regione, previa diffida, esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dellart. 27, L.R. 71/1978, nominando un commissario ad acta la cui durata non può eccedere il termine di tre mesi, salvo proroga fino a dodici mesi per giustificati motivi in rapporto alla complessità degli atti da compiere. |
4) CONTENUTI (art. 33) La materia trattata dal R.E. é suddivisa in quattordici voci:
Nei comuni provvisti di P.R.G., il R.E. deve altresì disciplinare:
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5) ITER PROCEDURALE 5.1) Adozione
REGIONE SICILIA Contestualmente alladozione del P.R.G., i comuni debbono deliberare il R.E. (cfr. art. 2, L.R. 71/1978, comma 4°). 5.2) Trasmissione del R.E. alla Regione Il R.E viene trasmesso alla Regione accompagnato dalla domanda del Sindaco, in carta legale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
5.3) Approvazione del R.E. e modifiche (art. 36 - C.M. 3210/1967, parte II^)
Le modifiche di che trattasi sono quelle ritenute indispensabili per assicurare:
(1) Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre mc/mq di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a 25,00 m, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi allintera zona e contenenti la disposizione planovolumetrica degli edifici prevista nella zona stessa (art. 41 quinquies, VI° comma).(2) (2) In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (art. 41 quinquies, VIII° comma).I limiti di che trattasi sono quelli contenuti nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (standards urbanistici). (3) Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione (art. 41 sexies). (3) Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione (art. 41 sexies).(2) In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (art. 41 quinquies, VIII° comma).I limiti di che trattasi sono quelli contenuti nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (standards urbanistici). (3) Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione (art. 41 sexies). (3) Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione (art. 41 sexies).Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il parere della competente Soprintendenza che può adottare prescrizioni particolari per i singoli immobili di interesse storico-artistico. Qualora il Comune accetti le modifiche, lautorità regionale le introduce in sede di approvazione. Nel caso, invece, in cui il Comune dissenta, lautorità regionale, qualora ritenga di dover insistere nelle modifiche stesse, dovrà congruamente motivare le sue determinazioni nel provvedimento di approvazione. Nel caso in cui il Comune, entro il termine stabilito, non deliberi ovvero non trasmetta la delibera allautorità regionale, questa potrà procedere legittimamente alla introduzione delle modifiche al programma. Questa interpretazione deriva dal carattere chiaramente perentorio attribuito dal legislatore al termine suddetto ed é confortata dalla considerazione che, diversamente, linerzia del Comune potrebbe impedire o ritardare per un tempo indefinito lapprovazione del regolamento REGIONE SICILIA Il R.E. è approvato dallAssessore R.T.A. entro novanta giorni dalla sua presentazione (cfr. art. 5, L.R. 71/1978, comma 1°).
5.4) Pubblicazione e deposito del R.E. Ricevuto il decreto di approvazione, il Comune deve pubblicare il R.E. allalbo pretorio, secondo le modalità di legge, per quindici giorni.
5.5) Impugnazione del R.E. Il R.E. può essere impugnato sia in via amministrativa, mediante ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla sua approvazione, sia in via straordinaria, mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni qualora siano stati lesi interessi legittimi, concreti ed attuali. |
6) DECORRENZA DI VALIDITA E DURATA DEL R.E.
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7) MISURE DI SALVAGUARDIA (C.M. 2495/1954, parte IV, p. 2) Nelle more di approvazione del programma si applicano le normali misure di salvaguardia di cui alla L. 03.11.1952, n. 1902 e successive modificazioni. Il T.R.G.A. Trentino Alto Adige, con sentenza n. 282 del 10.07.1991, ha stabilito che al regolamento edilizio comunale, in quanto strumento urbanistico volto a disciplinare lassetto e lincremento edilizio dei centri abitati, vanno applicate le misure di salvaguardia. REGIONE SICILIA Nella Regione Sicilia si applicano le medesime misure di salvaguardia (art. 19, L.R. 71/1978). |
8) VARIANTI AL R.E.
REGIONE SICILIA "Le varianti agli strumenti urbanistici generali non sono soggette alla preventiva autorizzazione dellAssessore regionale del territorio e dellambiente." (art. 11, L.R. 37/1985). |
9) SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI A) CAPITOLO 1: Oggetto del regolamento edilizio Art. 1 - Oggetto del regolamento edilizio. B) CAPITOLO 2: Domanda di concessione ed autorizzazione edilizia
C) CAPITOLO 3°: La Commissione edilizia comunale.
D) CAPITOLO 4°: Esecuzione dei lavori
E) CAPITOLO 5°: Abitabilità ed agibilità
TITOLO 2° - PRESCRIZIONI EDILIZIE F) CAPITOLO 1°: Gli indici edilizi
G) CAPITOLO 2°: Classificazione e caratteristiche dei locali
H) CAPITOLO 3°: Prescrizioni antincendio
I) CAPITOLO 4°: Isolamento termico degli edifici
L) CAPITOLO 5°: Arredo urbano
M) CAPITOLO 6°: Norme particolari
TITOLO 3° - LOTTIZZAZIONI DI AREE
TITOLO 4° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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