Strumenti Urbanistici

Programma di Fabbricazione

  • PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI:
    L. 1150/1942 modificata ed integrata con L. 765/1967; L. 47/1985
    Circolare M.LL.PP. 07.07.1954, n. 2495; 28.10.1967, n. 3210
  • PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI NELLA REGIONE SICILIA:
    L.R. 27.12.1978, n. 71

 

PREMESSA

Il P.d.F., nato come allegato al R.E. nei Comuni sprovvisti di P.R.G. (art. 34 L.U.), non possiede le caratteristiche tecnico-giuridiche proprie dei "piani urbanistici". Non a caso, il legislatore ha utilizzato il termine "programma" invece del termine "piano" con cui sono indicati gli altri strumenti della pianificazione territoriale.

Lo scopo del P.d.F., nell’intendimento originario, era quello di fornire un riferimento territoriale e spaziale ai contenuti del R.E.

Nel tempo, gradualmente ma sistematicamente, il legislatore ne ha modificato in modo significativo i contenuti, pervenendo ad una equiparazione, di fatto, al P.R.G., senza che di questo ne possieda le caratteristiche tecniche e giuridico-procedurali, suscitando, a ragione, notevoli perplessità. In tal senso, si elencano di seguito le modifiche più significative, insieme alle leggi che le hanno determinato:

  1. la L. 167/1962 obbliga i Comuni ad inserire nei P.d.F. le aree destinate all’edilizia economica e popolare, qualora non siano dotati di P.R.G. approvato (1);

  2. la L. 517/1966 ha esteso al P.d.F. l’applicazione delle misure di salvaguardia, di cui alla precedente L. 1902/1952, per un temine massimo di tre anni. Le suddette misure sono state confermate dall’art. 4 della L. 291/1971(2);

  3. la L. 641/1967 estende anche ai P.d.F. la possibilità di individuare aree da destinare all’edilizia scolastica ed universitaria (3);

  4. la legge ponte, L. 765/1967, che ha modificato profondamente la L.U., ha spinto ulteriormente l’equiparazione fra i due strumenti urbanistici. All’ottavo comma dell’art. 41 quinquies recita:

  5. "In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi". Ed all’ultimo comma dello stesso articolo afferma: "I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con Decreto del Ministro dei LL.PP. di concerto con quello dell’interno".

    Il decreto di cui sopra é il n. 1444/1968, il quale all’art. 1 estende le applicazioni di che trattasi anche ai nuovi R.E. con annessi programmi di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate;

  6. la L. 291/1971 estende anche ai P.d.F. la possibilità di individuare aree da destinare all’edilizia ospedaliera ed universitaria (4);

  7. la L. 426/1971, all’art. 13, ha esteso anche ai P.d.F. l’obbligo di indicare "le norme per l’insediamento di attività commerciali e, in particolare, le quantità minime di spazi per parcheggi in funzione delle caratteristiche dei punti di vendita";

  8. la L. 865/1971 ha esteso anche ai P.d.F. la facoltà di formare un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, previa autorizzazione della Regione (5);

  9. la L. 1133/1971 estende anche ai P.d.F. la possibilità di individuare aree da destinare all’edilizia degli istituti di prevenzione e pena (6);

  10. la L. 457/1978, estende la possibilità di formare i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente anche ai P.d.F., in quanto strumenti urbanistici generali (7).

(1) Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all’edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione (...) (art. 3, L. 167/1962, comma 5°).

(2) Per i Comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore generale ai sensi del secondo comma dell’articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, le sospensioni di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, sono estese anche ai programmi di fabbricazione redatti a norma dell’art. 34 della legge 17.08.1942, n. 1150 (...) (art. 2, L. 517/1966).

(3) Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, e salvo quanto disposto dall’art. 7 della presente legge, i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati, per la parte di propria competenza, al momento dell’invio delle segnalazioni, di cui agli artt. 9 e 12, provvedono ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione delle opere di edilizia scolastica nonché a dichiarare se intendono fornirle od avvalersi del diritto di cui al secondo comma dell’art. 13.
Per i Comuni provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la indicazione delle aree di cui sopra costituisce richiesta di autorizzazione alla variante, qualora si tratti di aree non coincidenti con le previsioni dei piani stessi (art. 14, L. 641/1967, commi 1° e 2°).

(4) Le aree necessarie per l’esecuzione di opere di edilizia ospedaliera ed universitaria sono prescelte secondo le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, vigente o adottato (art. 3, L.291/1971, comma 1°).

(5) I Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi (art. 27, L. 865/1971, comma 1°).

(6) La scelta delle aree non conforme alle previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione approvati o adottati è disposta con deliberazione del consiglio comunale (...) (art. 6, L. 1133/1971, comma 2°).

(7) I Comuni individuano, nell’ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso (...) (art. 27, L. 457/1978, comma 1°).

Sulla natura di strumento urbanistico generale del P.d.F. esiste un costante orientamento della giurisprudenza. Tra i tanti pronunciamenti si segnalano:

  • Corte Costituzionale, 9-20 marzo 1978, n. 23

La sentenza evidenzia il superamento del divario iniziale esistente tra i programmi di frabbricazione ed i piani regolatori determinato dalla L. 765/1967, che ha arricchito di contenuti i primi, e dalla L. 756/1973 che, in materia di proroga dei vincoli, ha equiparato i due strumenti urbanistici.

  • Cassazione, 25.05.1979, n. 3027

Riferendosi all’art. 34 della L. 1150/1942, la suprema corte ha affermato che il programma di fabbricazione, annesso al R.E.C., è uno strumento urbanistico avente lo scopo di disciplinare l’utilizzazione del territorio mediante la sua "zonizzazione" e l’indicazione, per ogni singola zona, delle caratteristiche tipologiche, geometriche e costruttive degli edifici.

  • Cassazione, sezioni unite, 10.06.1983, n. 3986

Con riferimento all’art. 34 della L. 1150/1942, la suprema corte ha affermato che il programma di fabbricazione, anche se adottato prima dell’entrata in vigore della L. 756/1973, è uno strumento urbanistico alternativo al P.R.G. e pertanto, anologamente ad esso, può introdurre vincoli preordinati all’ esproprio o comportanti la inedificabilità del suolo.

  • Cassazione, sezione II, 07.01.1992, n. 37

La sentenza sancisce il carattere succedaneo e sostitutivo del programma di fabbricazione rispetto al P.R.G. e, in conseguenza della legislazione successiva, modificativa ed integrativa della L. 1150/1942, i due strumenti urbanistici presentano contenuti fra di essi assimilabili.


REGIONE SICILIA


Nella Regione Sicilia, tutti i Comuni sono obbligati alla formazione del P.R.G. come si evince dal combinato disposto dell’art. 5, ultimo comma, L.R. 71/1978, dell’art. 3, L.R. 15/1991, come meglio esplicitato dalla Circolare n. 1/92, punto 4 (8).
Il legislatore regionale ha deciso, giustamente, di abolire questo strumento di pianificazione generale a scala comunale, mantenendo in vita solo i P.d.F. che alla data di entrata in vigore della L.R. 71/1978 si trovavano in corso di formazione.
Pertanto, nel corso della presente trattazione non si farà alcun riferimento alla legislazione regionale.

(8) Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni non possono più affidare incarichi per la formazione di programmi di fabbricazione, ma sono tenuti a formare il piano regolatore generale (art. 5, L.R. 71/1978). (8) Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni non possono più affidare incarichi per la formazione di programmi di fabbricazione, ma sono tenuti a formare il piano regolatore generale (art. 5, L.R. 71/1978). (8) Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni non possono più affidare incarichi per la formazione di programmi di fabbricazione, ma sono tenuti a formare il piano regolatore generale (art. 5, L.R. 71/1978).

1) Schema della procedura

Formazione del PdF

 
  • Tutti i comuni sprovvisti di PRG
  • Regione Sicilia: tutti i Comuni sono obbligati a redigere il PRG

Progetto del PdF

 
  • Ufficio tecnico del Comune
  • Liberi professionisti aventi titolo

Pareri obbigatori

 
  • Genio Civile
  • Soprintendenza ai monumenti

Adozione del PdF

 
  • Consiglio Comunale

Misure di salvaguardia: scattano dalla data di adozione del PdF

Pubblicazione delibera adozione

 
  • Albo pretorio: 15 giorni consecutivi con decorrenza in un giorno festivo

Visto di legittimità

 
  • Comitato Regionale di Controllo

Pubblicazione del PdF

 
  • Questa fase non è prevista

Trasmissione PdF alla Regione

 
  • Sindaco: domanda in carta legale
  • 5 copie (una in bollo)

Modifiche al PdF

 
  • Di ufficio sentito il Comune
  • Restituzione del piano al Comune

Approvazione del PdF

 
  • Presidente Giunta regionale

Pubblicazione del PdF

 
  • Albo pretorio: 15 giorni consecutivi con decorrenza in un giorno festivo

Deposito del PdF

 
  • Segreteria comunale in libera visione per tutto il periodo di validità

Impugnazione del PdF

 
  • Entro 60 giorni: ricorso al T.A.R
  • Entro 120 giorni: ricorso al Presidente della Repubblica

Decorrenza di validità del PdF

 
  • 15 giorni dopo la pubblicazione all’albo pretorio

Durata del PdF

 
  • Tempo indeterminato

Attuazione del PdF

 
  • Programmi pluriennali di attuazione
  • Piani attuativi

2) DEFINIZIONE ED OBIETTIVI (art. 34)

Il P.d.F. é uno strumento urbanistico a scala comunale da allegare al Regolamento Edilizio, nei Comuni non obbligati a dotarsi di P.R.G., il cui scopo é di "assicurare quel minimo di disciplina urbanistica indispensabile per un ordinato sviluppo degli abitati", il cui territorio é da sottoporre a zonizzazione di larga massima, indicando per ciascuna zona i limiti e le tipologie edilizie.

Resta facoltativa l’indicazione delle eventuali direttrici di espansione.

3) FORMAZIONE: COMPETENZA ED OBBLIGO
(art. 34 - C.M. 2495/1954 parte IV^, p. 5 - C.M. 3210/1967, parte II^)

  • La formazione del P.d.F. é di competenza del Comune.

  • Sono obbligati alla formazione del P.d.F. tutti i Comuni sprovvisti di P.R.G. e che non sono tenuti a dotarsene.

  • Trascorso il termine entro il quale il P.d.F. deve essere adottato, la Regione assegna al Comune un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il Consiglio Comunale ad adempiere entro i successivi sessanta giorni.

  • In caso di inerzia del Comune, la Regione nomina una Commissario per gli adempimenti necessari per la presentazione del programma.

4) CONTENUTI (C.M. 2495/1954, parte IV^, p. 5 - art. 13 L. 426/1971)

Il P.d.F. dovrà contenere le seguenti informazioni:

  1. una planimetria, in scala non inferiore a 1:5000, in cui sia indicata la delimitazione delle singole zone delle quali potrà essere consentita la fabbricazione, ivi comprese anche quelle di espansione;

  2. una tabella od altro equivalente elaborato, in cui siano precisate le caratteristiche inerenti a ciascun tipo edilizio, con riferimento alle singole zone indicate nella planimetria della precedente lettera a);

  3. una relazione nella quale siano brevemente illustrati i criteri, in base ai quali è stato compilato il programma, con particolare riguardo al previsto sviluppo dell’abitato.

In base all’art. 13 della L. 426/1971 dovrà contenere, altresì, informazioni sulla rete distributiva commerciale riportante la localizzazione e consistenza delle aree.

5) ITER PROCEDURALE

5.1) Adozione

  • E’ l’atto amministrativo mediante il quale il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, e con apposita delibera, fa sue le indicazioni contenute nel P.d.F.

  • La delibera di adozione del P.d.F. deve essere pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, con inizio in un giorno festivo, e trasmessa al CO.RE.CO. (Comitato regionale di controllo) unitamente a tutti gli elaborati costituenti il programma. L’approvazione dell’organo di controllo deve essere resa nel termine di venti giorni. Trascorso inutilmente questo periodo, la delibera si intende approvata.

  • Nei Comuni dichiarati sismici e negli abitati oggetto di consolidamento, ai sensi della L. 02.02.1974, n. 64, é necessario acquisire, prima dell’adozione del piano, il parere del competente Ufficio del Genio Civile, ai fini della verifica della compatibilità delle prescrizioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. Detto parere deve essere reso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

  • I consiglieri comunali, aventi un interesse personale o anche indiretto, non possono partecipare alla seduta del Consiglio Comunale per l’adozione del P.d.F. Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 547 del 04.08.1986 ha sancito la illegittimità del P.d.F. adottato con la partecipazione ed il voto di consiglieri comunali parenti entro il quarto grado di proprietari di aree interessate dalla delibera.

  • L’obbligo di astensione dei consiglieri comunali non comporta l’abbandono dell’aula, ma la semplice astensione dal dibattito e dalla votazione.

5.2) Pubblicazione, osservazioni e controdeduzioni

  • Queste fasi non sono previste.

Le perplessità sulla equiparazione di fatto tra il P.d.F. ed il P.R.G. trova ragione d’essere, tra l’altro, nella mancata previsione dell’istituto della pubblicazione e delle osservazioni che si pongono a presidio della partecipazione democratica dei cittadini.

5.3) Trasmissione del P.d.F. alla Regione

Il P.d.F. viene trasmesso alla Regione accompagnato dalla domanda del Sindaco, in carta legale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

  1. deliberazione consiliare con la quale é stato adottato il programma, munita del visto di conformità dell’organo di controllo;

  2. originale in bollo del P.d.F., e almeno quattro esemplari di esso in carta semplice, muniti della dichiarazione di conformità all’originale, riportanti gli estremi della delibera di adozione.

5.4) Approvazione del P.d.F. e modifiche (art. 36 - C.M. 3210/1967, parte II^)

  • Il P.d.F. é approvato dalla Regione, sentito il parere della Sezione Urbanistica Regionale o di altro organo tecnico consultivo (il parere é obbligatorio ma non vincolante), mediante Decreto entro centottanta giorni dalla data di trasmissione da parte del Comune corredato della necessaria documentazione.

  • Con lo stesso Decreto di approvazione, la Regione può apportare al P.d.F., su parere del Consiglio Regionale dell’ Urbanistica e sentito il Comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, e le modifiche che siano riconosciute indispensabili per assicurare:

  1. il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, ove esistente;

  2. la sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;

  3. la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

  4. l’osservanza dei limiti di cui al VI° comma art. 41 quinquies (1), dell’VIII° comma dello stesso articolo (2) e dell’art. 41 sexies (3).

(1) Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre mc/mq di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a 25,00 m, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi all’intera zona e contenenti la disposizione planovolumetrica degli edifici prevista nella zona stessa (art. 41 quinquies, VI° comma).

(2) In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (art. 41 quinquies, VIII° comma).
I limiti di che trattasi sono quelli contenuti nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (standards urbanistici).
In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (art. 41 quinquies, VIII° comma).
I limiti di che trattasi sono quelli contenuti nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (standards urbanistici).
(2) In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (art. 41 quinquies, VIII° comma).
I limiti di che trattasi sono quelli contenuti nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (standards urbanistici).

(3) Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione (art. 41 sexies). (3) Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione (art. 41 sexies). (3) Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione (art. 41 sexies).

Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il parere della competente Soprintendenza che può anche adottare prescrizioni particolari per i singoli immobili di interesse storico e artistico.

  • Le modifiche di cui sopra sono comunicate al Comune, il quale, entro novanta giorni, adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio Comunale, procede alla pubblicazione nel primo giorno festivo e, nei successivi quindici giorni, ritrasmette gli atti alla Regione. L’atto deliberativo non necessita della approvazione dell’organo di controllo.

  • Qualora il Comune accetti le modifiche, l’autorità regionale le introduce in sede di approvazione.

    Nel caso, invece, in cui il Comune dissenta, l’autorità regionale, qualora ritenga di dover insistere nelle modifiche stesse, dovrà congruamente motivare le sue determinazioni nel provvedimento di approvazione.

  • Nel caso in cui il Comune, entro il termine stabilito, non deliberi ovvero non trasmetta la delibera all’autorità regionale, questa potrà procedere legittimamente alla introduzione delle modifiche al programma.

Questa interpretazione deriva dal carattere chiaramente perentorio attribuito dal legislatore al termine suddetto ed è confortata dalla considerazione che, diversamente, l’inerzia del Comune potrebbe impedire o ritardare per un tempo indefinito l’approvazione del programma.

La Regione può restituire il programma al Comune richiedendo di apportare modifiche, integrazioni o rielaborazioni.

5.5) Pubblicazione e deposito del P.d.F.

  • Ricevuto il decreto di approvazione, il Comune deve pubblicare il P.d.F. all’albo pretorio, secondo le modalità di legge, per quindici giorni.

  • Il P.d.F. approvato dalla Regione viene depositato, insieme con una copia del decreto, presso gli uffici comunali, in libera visione del pubblico per tutto il periodo di validità. Dell’avvenuto deposito, il Comune deve dare notizia mediante avvisi affissi in luoghi di pubblica frequenza, inseriti nel foglio annunzi legali della Provincia e in uno o più giornali di larga diffusione.

5.6) Impugnazione del P.d.F.

Il P.d.F. può essere impugnato sia in via amministrativa, mediante ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla sua approvazione, sia in via straordinaria, mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni qualora siano stati lesi interessi legittimi, concreti ed attuali.

6) DECORRENZA DI VALIDITA’ E DURATA DEL P.d.F.

  • Il P.d.F. entra in vigore alla scadenza del quindicesimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio del Comune.

  • Il P.d.F. ha vigore a tempo indeterminato.

7) MISURE DI SALVAGUARDIA (C.M. 2495/1954, parte IV^, p. 2)

  • Nelle more di approvazione del programma si applicano le normali misure di salvaguardia di cui alla L. 03.11.1952, n. 1902 e successive modificazioni.

  • Nel caso di variante al programma, i poteri di cui sopra possono esercitarsi a partire dalla data di adozione della variante, per le costruzioni e trasformazioni ricadenti nel perimetro della variante medesima.

8) ATTUAZIONE DEL P.d.F.

Il P.d.F. si attua attraverso strumenti urbanistici a scala inferiore a quella comunale, e precisamente:

  • programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) previsti dall’art. 13, L. 10/1977, limitatamente ai Comuni obbligati alla loro formazione;

  • mediante i piani attuativi (4) nelle zone in cui il rilascio della concessione edilizia é subordinato alla loro esistenza, con esclusione dei piani particolareggiati che sono applicabili solo ai P.R.G.

(4) Piano di Lottizzazione (P.d.L. - art. 28, L. 1150/1942);
Piano per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P. - art. 1, L. 167/1962);
Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P. - art. 27, L. 865/1971);
Piano di recupero (P.d.RE. - art. 28, L. 457/1978)

9) VARIANTI AL P.d.F.

Per la procedura relativa alle varianti al P.d.F. si rimanda al corrispondente punto del capitolo relativo al P.R.G.

10) ELABORATI DI PROGETTO (C.M. 2495/1954, parte IV^, p. 5)

  • Gli elaborati di progetto, debitamente firmati da un ingegnere o da un architetto, e controfirmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale, dovranno riportare gli estremi della delibera di adozione del Consiglio comunale e quelli di approvazione della stessa da parte del CO.RE.CO.

  • Gli elaborati di progetto del P.d.F. sono i seguenti:

  1. piano di azzonamento: piano di azzonamento:

  2. si tratta di una planimetria, in scala non inferiore a 1:5.000 (é consigliabile l’uso della scala catastale), in cui sia indicata la delimitazione delle singole zone (residenziale intensiva, estensiva, etc...) nelle quali potrà essere consentita la fabbricazione, ivi comprese anche quelle di espansione.

  3. tabella dei tipi edilizi: tabella dei tipi edilizi:

  4. si tratta di un elaborato in cui siano precisate le caratteristiche inerenti a ciascun tipo edilizio (tipologie, altezze massime e minime dei fabbricati, distanze dai confini, dalle strade e tra i fabbricati, indici di copertura, e quant’altro si ritenga necessario per un corretto utilizzo del territorio), con riferimento alle singole zone indicate nel piano di azzonamento.

  5. relazione tecnica illustrativa:relazione tecnica illustrativa:

consiste in un elaborato in cui siano illustrati i criteri in base ai quali é stato compilato il programma, con particolare riguardo al previsto sviluppo dell’abitato.

  • I tre elaborati sopraelencati, obbligatori per legge, in genere vengono integrati da altri, necessari per meglio esplicitare l’inquadramento territoriale, lo stato di fatto e le previsioni-prescrizioni:

  • tavola d’insieme in scala 1:25.000:

contenente il confine territoriale del Comune, le vie di comunicazione più importanti (stradali, ferroviarie, navigabili, etc...) e lo schema della zonizzazione.

  • tavola dello stato di fatto:

in cui si evidenziano le caratteristiche ambientali e monumentali del territorio.

  • tavola dei vincoli territoriali:

(storici, paesistici, forestali, idrogeologici, militari, etc...).

  • tavola delle zone territoriali omogenee:

per la verifica degli standards urbanistici e le distanze dei fabbricati.

  • tavola per la quantificazione delle aree e relativa tabella di verifica degli standards:

residenziali, produttive e di uso pubblico.

  • tavola della rete distributiva commerciale:

riportante la localizzazione e consistenza delle aree di vendita.

11) SOGGETTI E LORO PRINCIPALI COMPETENZE

10.1) Regione

  • Concede la proroga, non superiore a sei mesi per l’adozione del programma.

  • Per decorrenza dei termini diffida il Consiglio Comunale ad adempiere entro sessanta giorni alla adozione del programma.

  • Per ulteriore decorrenza dei termini, esercita i poteri sostitutivi nominando un Commissario.

  • Approva il P.d.F. ed introduce le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni e quelle conseguenti all’ accoglimento delle osservazioni al programma accettate dal Comune.

  • Introduce le modifiche al programma, accettate dal Comune, in sede di approvazione.

  • In caso di dissenso da parte del Comune, introduce le modifiche al programma in sede di approvazione motivando congruamente le sue determinazioni.

  • Per decorrenza dei termini, introduce legittimamente le modifiche al programma in sede di approvazione.

  • Restituisce il P.d.F. al Comune per apportare modifiche, integrazioni e rielaborazioni.

10.2) Sezione Urbanistica Regionale (o altro organo tecnico regionale di controllo)

  • Esprime parere sul programma e sulle varianti (parere obbligatorio ma non vincolante).

10.3) CO.RE.CO.

  • Esprime il parere di legittimità su tutti gli atti deliberativi del Consiglio Comunale.

10.4) Ufficio del Genio Civile

  • Esprime parere sul programma e sulle varianti, prima della sua adozione ed entro sessanta giorni dal ricevimento, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio, nei Comuni soggetti a vincolo sismico o ad interventi di consolidamento, ai sensi dell’art. 13 L. 64/1974.

10.5) Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali

  • Esprime parere sui programmi in cui sono compresi beni immobili soggetti alla L. 1089/1939 ed alla L. 1497/1939, entro novanta giorni dal ricevimento del programma.

  • Esprime parere sulla stessa materia relativamente alle modifiche introdotte dalla Regione

10.6) Consiglio Comunale

  • Delibera la formazione del programma.

  • Delibera la nomina dei progettisti incaricati della redazione del P.d.F.

  • Delibera la richiesta motivata di proroga dei tempi per la formazione del programma da inoltrare alla Regione.

  • Delibera l’adozione del programma.

  • Determina le controdeduzioni alle modifiche apportate al programma dalla Regione, mediante atto deliberativo.

  • Provvede ad apportare le modifiche e le integrazioni al programma richieste dalla Regione o alla sua rielaborazione.

  • Delibera le varianti da apportare al programma e provvede a tutti gli atti procedurali per la loro approvazione seguendo lo stesso iter previsto per il programma.

10.7) Consiglieri Comunali

Non possono partecipare alla seduta del Consiglio Comunale per l’adozione del programma qualora abbiano un interesse personale o indiretto.

10.8) Sindaco

  • Trasmette il programma o le sue varianti all’Ufficio del Genio Civile, prima dell’adozione del C.C., per il parere di cui all’art. 13, L. 64/1974.

  • Trasmette il piano adottato alla Sezione Urbanistica Regionale.

  • Esegue il deposito del Decreto della Regione di approvazione del programma nella Segreteria Comunale.

  • Applica le misure di salvaguardia dopo l’adozione del piano o delle sue varianti.

10.9) Commissario

E’ nominato dalla Regione, nel caso di inadempienza del Comune, per la formazione del programma e/o per tutti gli adempimenti necessari per la sua presentazione.

10.10) Segretario Comunale

  • Controfirma gli atti relativi a tutte le fasi di formazione e deposito del programma.

10.11) Progettista incaricato

  • Esegue la progettazione del programma e delle sue varianti.

11) GIURISPRUDENZA

Le sentenze riportate di seguito sono relative al R.E.C. ed al P.d.F.

"Il programma di fabbricazione, quale atto generale di natura regolamentare, non è soggetto a notificazione alle singole persone i cui interessi siano lesi dal provvedimento, nemmeno quando riguardi terreni appartenenti ad un solo proprietario".
(Cons. Stato, sez. IV^, 06.02.1979, n. 53).

"E’ inammissibile il ricorso giurisdizionale rivolto contro un regolamento se sia stato notificato al sindaco del comune interessato e non anche al presidente della giunta regionale".
(Cons. Stato, sez. IV^, 06.05.1980, n. 501).

"E’ legittimo il diniego di pronuncia sulle osservazioni dei privati da parte della regione in sede di approvazione di un programma di fabbricazione, poiché l’istituto delle osservazioni in corso di procedimento non é previsto dalla disciplina di tale strumento urbanistico, recata dall’art. 36 L. 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall’art. 12 L. 6 agosto 1967, n. 765".
(Cons. Stato, sez. IV^, 22.10.1980, n. 113).

"L’accertamento da parte del giudice amministrativo della congruenza e della logicità delle determinazioni amministrative adottate nel programma di fabbricazione per la suddivisione in zone del territorio comunale e per la loro articolazione tipologica non incide sulle scelte di merito riservate all’apprezzamento dell’amministrazione, ma consiste in una valutazione esterna ed estrinseca di quelle scelte, sotto il profilo della loro ragionevolezza e della loro rispondenza agli obiettivi enunciati nello strumento urbanistico."
(Cons. Stato, sez. IV^, 01.12.1981, n. 941).

"Il parere della Soprintendenza ai monumenti prescritto (senza limitazione alcuna) dall’art. 36, primo comma, L. 17 agosto 1942, n. 1150, ai fini dell’approvazione dei regolamenti edilizi ed annessi programmi di fabbricazione, può riguardare, tenuto conto dell’avvenuta assimilazione dei programmi stessi ai piani regolatori generali, non soltanto le caratteristiche delle costruzioni delle singole zone territoriali omogenee, bensì anche i vincoli eventualmente imposti dai programmi stessi
(T.A.R. Sicilia, Catania, 03.02.1982, n. 49).

"Deve escludersi che, in sede di approvazione da parte della Regione di un programma di fabbricazione, possono introdursi d’ufficio modifiche di cui non sia concretamente indicata la specifica finalità (fra quelle tassativamente previste dall’art. 10, secondo comma, lett. b,c,d, L. 17 agosto 1942, n. 1150) che con esse si intende assicurare".
(T.A.R. Sicilia, Catania, 03.02.1982, n. 49).

"Il programma di fabbricazione, assimilato al piano regolatore generale sin dalla L. 30 novembre 1973, n. 756, sostituisce altresì le statuizioni del piano di ricostruzione, ove queste risultino in contrasto con le destinazioni del programma".
(Cons. Stato, sez. V^, 07.05.1982, n. 397).

"L’impugnazione delle norme di un regolamento edilizio e dell’annesso programma di fabbricazione è tempestivamente proposta, unitamente a quella dell’atto (concessione edilizia) che, dandovi attuazione, provochi la lesione di un interesse concreto e attuale, i cui termini di impugnazione decorrono dalla data in cui l’interessato abbia acquisito piena conoscenza del provvedimento, salvo la prova contraria a carico del resistente".
(Cons. Stato, sez. IV^, 06.10.1983, n. 700).

"Il cosiddetto principio del giusto procedimento, in vista del quale i soggetti privati dovrebbero poter esporre le proprie ragioni prima che vengono adottati provvedimenti limitativi dei loro diritti, non può considerarsi costituzionalizzato; pertanto, la circostanza che nell’iter formativo dei programmi di fabbricazione non siano state introdotte - né dalla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, né dalla legge ponte 6 agosto 1967, n. 765, né da leggi statali successive - adeguate forme di partecipazione dei soggetti interessati alla pianificazione del territorio comunale non implica, di per sé sola, un’illegittimità costituzionale".
(Cons. Stato, sez. IV^, 10.05.1984, n. 325).

"E’ illegittima la procedura di approvazione di un programma di fabbricazione nel corso della quale la regione, dopo aver approvato il piano, ma prima di avere inviato i relativi atti (delibera di giunta e decreto presidenziale) al competente organo di controllo, ha ritrasmesso il piano al comune invitandolo ad adeguarsi alle prescrizioni formulate dall’ufficio urbanistico regionale, ripetendo poi il procedimento di approvazione nei confronti del progetto così come emendato".
(Cons. Stato, sez. IV^, 13.06.1984, n. 469).

"La prova relativa agli adempimenti per la regolare pubblicazione di un regolamento comunale edilizio non deve necessariamente risultare dalla certificazione del segretario comunale, ma può essere dedotta anche da una prova documentale diversa, purché direttamente concernente i fatti in contestazione, oltre che da presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, fra cui la prolungata applicazione del regolamento stesso".
(Cons. Stato, sez. IV^, 28.04.1986, n. 299).

"E’ illegittimo il programma di fabbricazione in caso di mancata astensione dei consiglieri comunali parenti entro il quarto grado di proprietari le cui aree erano interessate dalla deliberazione".
(Cons. Stato, sez. IV^, 04.08.1986, n. 547).

"Il programma di fabbricazione può imporre vincoli puntuali e specifici sulle varie zone del territorio comunale e sulle singole aree dei privati, allo stesso modo e con la stessa intensità di effetto del piano regolatore generale".
(Cons. Stato, sez. IV^, 28.10.1986, n. 682).

"I programmi di fabbricazione, al pari dei regolamenti edilizi di cui fanno parte integrante, diventano esecutivi dopo l’approvazione regionale e la pubblicazione nell’albo pretorio del comune con la durata di 15 giorni".
(C.G.A. Regione Sicilia, 29.12.1989, n. 484).

"Le prescrizioni contenute nei piani regolatori generali e nelle relative norme tecniche di attuazione costituiscono, se munite della necessaria generalità ed astrattezza, norme di carattere regolamentare, subordinate soltanto alle norme di ordine primario in esecuzione delle quali sono state emanate; analoga natura è da attribuire anche ai regolamenti edilizi comunali ai quali l’art. 33 della legge n. 1150/1942 assegna esplicitamente il compito di dettare norme in una serie di materie ivi specificatamente indicate".
(Cons. Stato, sez.V^, 21.02.1994, n. 104).