Strumenti Urbanistici
Programma di Fabbricazione
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PREMESSA Il P.d.F., nato come allegato al R.E. nei Comuni sprovvisti di P.R.G. (art. 34 L.U.), non possiede le caratteristiche tecnico-giuridiche proprie dei "piani urbanistici". Non a caso, il legislatore ha utilizzato il termine "programma" invece del termine "piano" con cui sono indicati gli altri strumenti della pianificazione territoriale. Lo scopo del P.d.F., nellintendimento originario, era quello di fornire un riferimento territoriale e spaziale ai contenuti del R.E. Nel tempo, gradualmente ma sistematicamente, il legislatore ne ha modificato in modo significativo i contenuti, pervenendo ad una equiparazione, di fatto, al P.R.G., senza che di questo ne possieda le caratteristiche tecniche e giuridico-procedurali, suscitando, a ragione, notevoli perplessità. In tal senso, si elencano di seguito le modifiche più significative, insieme alle leggi che le hanno determinato:
"In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi". Ed allultimo comma dello stesso articolo afferma: "I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con Decreto del Ministro dei LL.PP. di concerto con quello dellinterno". Il decreto di cui sopra é il n. 1444/1968, il quale allart. 1 estende le applicazioni di che trattasi anche ai nuovi R.E. con annessi programmi di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; (1) Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate alledilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione (...) (art. 3, L. 167/1962, comma 5°).(2) Per i Comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore generale ai sensi del secondo comma dellarticolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, le sospensioni di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, sono estese anche ai programmi di fabbricazione redatti a norma dellart. 34 della legge 17.08.1942, n. 1150 (...) (art. 2, L. 517/1966).(3) Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, e salvo quanto disposto dallart. 7 della presente legge, i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati, per la parte di propria competenza, al momento dellinvio delle segnalazioni, di cui agli artt. 9 e 12, provvedono ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione delle opere di edilizia scolastica nonché a dichiarare se intendono fornirle od avvalersi del diritto di cui al secondo comma dellart. 13.Per i Comuni provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la indicazione delle aree di cui sopra costituisce richiesta di autorizzazione alla variante, qualora si tratti di aree non coincidenti con le previsioni dei piani stessi (art. 14, L. 641/1967, commi 1° e 2°). (4) Le aree necessarie per lesecuzione di opere di edilizia ospedaliera ed universitaria sono prescelte secondo le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, vigente o adottato (art. 3, L.291/1971, comma 1°).(5) I Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi (art. 27, L. 865/1971, comma 1°).(6) La scelta delle aree non conforme alle previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione approvati o adottati è disposta con deliberazione del consiglio comunale (...) (art. 6, L. 1133/1971, comma 2°).(7) I Comuni individuano, nellambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso (...) (art. 27, L. 457/1978, comma 1°).Sulla natura di strumento urbanistico generale del P.d.F. esiste un costante orientamento della giurisprudenza. Tra i tanti pronunciamenti si segnalano:
La sentenza evidenzia il superamento del divario iniziale esistente tra i programmi di frabbricazione ed i piani regolatori determinato dalla L. 765/1967, che ha arricchito di contenuti i primi, e dalla L. 756/1973 che, in materia di proroga dei vincoli, ha equiparato i due strumenti urbanistici.
Riferendosi allart. 34 della L. 1150/1942, la suprema corte ha affermato che il programma di fabbricazione, annesso al R.E.C., è uno strumento urbanistico avente lo scopo di disciplinare lutilizzazione del territorio mediante la sua "zonizzazione" e lindicazione, per ogni singola zona, delle caratteristiche tipologiche, geometriche e costruttive degli edifici.
Con riferimento allart. 34 della L. 1150/1942, la suprema corte ha affermato che il programma di fabbricazione, anche se adottato prima dellentrata in vigore della L. 756/1973, è uno strumento urbanistico alternativo al P.R.G. e pertanto, anologamente ad esso, può introdurre vincoli preordinati all esproprio o comportanti la inedificabilità del suolo.
La sentenza sancisce il carattere succedaneo e sostitutivo del programma di fabbricazione rispetto al P.R.G. e, in conseguenza della legislazione successiva, modificativa ed integrativa della L. 1150/1942, i due strumenti urbanistici presentano contenuti fra di essi assimilabili. REGIONE SICILIA Nella Regione Sicilia, tutti i Comuni sono
obbligati alla formazione del P.R.G. come si evince dal combinato disposto dellart.
5, ultimo comma, L.R. 71/1978, dellart. 3, L.R. 15/1991, come meglio esplicitato
dalla Circolare n. 1/92, punto 4 (8). (8) Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni non possono più affidare incarichi per la formazione di programmi di fabbricazione, ma sono tenuti a formare il piano regolatore generale (art. 5, L.R. 71/1978). (8) Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni non possono più affidare incarichi per la formazione di programmi di fabbricazione, ma sono tenuti a formare il piano regolatore generale (art. 5, L.R. 71/1978). (8) Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni non possono più affidare incarichi per la formazione di programmi di fabbricazione, ma sono tenuti a formare il piano regolatore generale (art. 5, L.R. 71/1978). |
1) Schema della procedura |
Formazione del PdF |
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Progetto del PdF |
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Pareri obbigatori |
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Adozione del PdF |
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Misure di salvaguardia: scattano dalla data di adozione del PdF |
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Pubblicazione delibera adozione |
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Visto di legittimità |
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Pubblicazione del PdF |
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Trasmissione PdF alla Regione |
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Modifiche al PdF |
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Approvazione del PdF |
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Pubblicazione del PdF |
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Deposito del PdF |
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Impugnazione del PdF |
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Decorrenza di validità del PdF |
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Durata del PdF |
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Attuazione del PdF |
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2) DEFINIZIONE ED OBIETTIVI (art. 34) Il P.d.F. é uno strumento urbanistico a scala comunale da allegare al Regolamento Edilizio, nei Comuni non obbligati a dotarsi di P.R.G., il cui scopo é di "assicurare quel minimo di disciplina urbanistica indispensabile per un ordinato sviluppo degli abitati", il cui territorio é da sottoporre a zonizzazione di larga massima, indicando per ciascuna zona i limiti e le tipologie edilizie. Resta facoltativa lindicazione delle eventuali direttrici di espansione. |
3)
FORMAZIONE: COMPETENZA ED OBBLIGO
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4) CONTENUTI (C.M. 2495/1954, parte IV^, p. 5 - art. 13 L. 426/1971) Il P.d.F. dovrà contenere le seguenti informazioni:
In base allart. 13 della L. 426/1971 dovrà contenere, altresì, informazioni sulla rete distributiva commerciale riportante la localizzazione e consistenza delle aree. |
5) ITER PROCEDURALE 5.1) Adozione
5.2) Pubblicazione, osservazioni e controdeduzioni
Le perplessità sulla equiparazione di fatto tra il P.d.F. ed il P.R.G. trova ragione dessere, tra laltro, nella mancata previsione dellistituto della pubblicazione e delle osservazioni che si pongono a presidio della partecipazione democratica dei cittadini. 5.3) Trasmissione del P.d.F. alla Regione Il P.d.F. viene trasmesso alla Regione accompagnato dalla domanda del Sindaco, in carta legale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
5.4) Approvazione del P.d.F. e modifiche (art. 36 - C.M. 3210/1967, parte II^)
(1) Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre mc/mq di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a 25,00 m, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi allintera zona e contenenti la disposizione planovolumetrica degli edifici prevista nella zona stessa (art. 41 quinquies, VI° comma).(2) In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (art. 41 quinquies, VIII° comma).I limiti di che trattasi sono quelli contenuti nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (standards urbanistici). In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (art. 41 quinquies, VIII° comma). I limiti di che trattasi sono quelli contenuti nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (standards urbanistici). (2) In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (art. 41 quinquies, VIII° comma). I limiti di che trattasi sono quelli contenuti nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (standards urbanistici). (3) Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione (art. 41 sexies). (3) Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione (art. 41 sexies). (3) Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione (art. 41 sexies).Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il parere della competente Soprintendenza che può anche adottare prescrizioni particolari per i singoli immobili di interesse storico e artistico.
Qualora il Comune accetti le modifiche, lautorità regionale le introduce in sede di approvazione. Nel caso, invece, in cui il Comune dissenta, lautorità regionale, qualora ritenga di dover insistere nelle modifiche stesse, dovrà congruamente motivare le sue determinazioni nel provvedimento di approvazione.
5.5) Pubblicazione e deposito del P.d.F.
5.6) Impugnazione del P.d.F. Il P.d.F. può essere impugnato sia in via amministrativa, mediante ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla sua approvazione, sia in via straordinaria, mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni qualora siano stati lesi interessi legittimi, concreti ed attuali. |
6) DECORRENZA DI VALIDITA E DURATA DEL P.d.F.
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7) MISURE DI SALVAGUARDIA (C.M. 2495/1954, parte IV^, p. 2)
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8) ATTUAZIONE DEL P.d.F. Il P.d.F. si attua attraverso strumenti urbanistici a scala inferiore a quella comunale, e precisamente:
(4) Piano di Lottizzazione (P.d.L. - art. 28, L. 1150/1942);Piano per ledilizia economica e popolare (P.E.E.P. - art. 1, L. 167/1962); Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P. - art. 27, L. 865/1971); Piano di recupero (P.d.RE. - art. 28, L. 457/1978) |
9) VARIANTI AL P.d.F. Per la procedura relativa alle varianti al P.d.F. si rimanda al corrispondente punto del capitolo relativo al P.R.G. |
10) ELABORATI DI PROGETTO (C.M. 2495/1954, parte IV^, p. 5)
si tratta di una planimetria, in scala non inferiore a 1:5.000 (é consigliabile luso della scala catastale), in cui sia indicata la delimitazione delle singole zone (residenziale intensiva, estensiva, etc...) nelle quali potrà essere consentita la fabbricazione, ivi comprese anche quelle di espansione. si tratta di un elaborato in cui siano precisate le caratteristiche inerenti a ciascun tipo edilizio (tipologie, altezze massime e minime dei fabbricati, distanze dai confini, dalle strade e tra i fabbricati, indici di copertura, e quantaltro si ritenga necessario per un corretto utilizzo del territorio), con riferimento alle singole zone indicate nel piano di azzonamento.
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11) SOGGETTI E LORO PRINCIPALI COMPETENZE 10.1) Regione
10.2) Sezione Urbanistica Regionale (o altro organo tecnico regionale di controllo)
10.3) CO.RE.CO.
10.4) Ufficio del Genio Civile
10.5) Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali
10.6) Consiglio Comunale
10.7) Consiglieri Comunali Non possono partecipare alla seduta del Consiglio Comunale per ladozione del programma qualora abbiano un interesse personale o indiretto. 10.8) Sindaco
10.9) Commissario E nominato dalla Regione, nel caso di inadempienza del Comune, per la formazione del programma e/o per tutti gli adempimenti necessari per la sua presentazione. 10.10) Segretario Comunale
10.11) Progettista incaricato
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11) GIURISPRUDENZA Le sentenze riportate di seguito sono relative al R.E.C. ed al P.d.F. "Il programma di fabbricazione, quale atto generale di natura regolamentare, non è soggetto a notificazione alle singole persone i cui interessi siano lesi dal provvedimento, nemmeno quando riguardi terreni appartenenti ad un solo proprietario".(Cons. Stato, sez. IV^, 06.02.1979, n. 53). "E inammissibile il
ricorso giurisdizionale rivolto contro un regolamento se sia stato notificato al sindaco
del comune interessato e non anche al presidente della giunta regionale". "E legittimo il diniego
di pronuncia sulle osservazioni dei privati da parte della regione in sede di approvazione
di un programma di fabbricazione, poiché listituto delle osservazioni in corso di
procedimento non é previsto dalla disciplina di tale strumento urbanistico, recata
dallart. 36 L. 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dallart. 12 L. 6 agosto
1967, n. 765". "Laccertamento da parte
del giudice amministrativo della congruenza e della logicità delle determinazioni
amministrative adottate nel programma di fabbricazione per la suddivisione in zone del
territorio comunale e per la loro articolazione tipologica non incide sulle scelte di
merito riservate allapprezzamento dellamministrazione, ma consiste in una
valutazione esterna ed estrinseca di quelle scelte, sotto il profilo della loro
ragionevolezza e della loro rispondenza agli obiettivi enunciati nello strumento
urbanistico." "Il parere della Soprintendenza
ai monumenti prescritto (senza limitazione alcuna) dallart. 36, primo comma, L. 17
agosto 1942, n. 1150, ai fini dellapprovazione dei regolamenti edilizi ed annessi
programmi di fabbricazione, può riguardare, tenuto conto dellavvenuta assimilazione
dei programmi stessi ai piani regolatori generali, non soltanto le caratteristiche delle
costruzioni delle singole zone territoriali omogenee, bensì anche i vincoli eventualmente
imposti dai programmi stessi "Deve escludersi che, in
sede di approvazione da parte della Regione di un programma di fabbricazione, possono
introdursi dufficio modifiche di cui non sia concretamente indicata la specifica
finalità (fra quelle tassativamente previste dallart. 10, secondo comma, lett.
b,c,d, L. 17 agosto 1942, n. 1150) che con esse si intende assicurare". "Il programma di fabbricazione,
assimilato al piano regolatore generale sin dalla L. 30 novembre 1973, n. 756, sostituisce
altresì le statuizioni del piano di ricostruzione, ove queste risultino in contrasto con
le destinazioni del programma". "Limpugnazione delle
norme di un regolamento edilizio e dellannesso programma di fabbricazione è
tempestivamente proposta, unitamente a quella dellatto (concessione edilizia) che,
dandovi attuazione, provochi la lesione di un interesse concreto e attuale, i cui termini
di impugnazione decorrono dalla data in cui linteressato abbia acquisito piena
conoscenza del provvedimento, salvo la prova contraria a carico del resistente". "Il cosiddetto principio del
giusto procedimento, in vista del quale i soggetti privati dovrebbero poter esporre le
proprie ragioni prima che vengono adottati provvedimenti limitativi dei loro diritti, non
può considerarsi costituzionalizzato; pertanto, la circostanza che nelliter
formativo dei programmi di fabbricazione non siano state introdotte - né dalla legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, né dalla legge ponte 6 agosto 1967, n. 765, né da
leggi statali successive - adeguate forme di partecipazione dei soggetti interessati alla
pianificazione del territorio comunale non implica, di per sé sola,
unillegittimità costituzionale". "E illegittima la
procedura di approvazione di un programma di fabbricazione nel corso della quale la
regione, dopo aver approvato il piano, ma prima di avere inviato i relativi atti (delibera
di giunta e decreto presidenziale) al competente organo di controllo, ha ritrasmesso il
piano al comune invitandolo ad adeguarsi alle prescrizioni formulate dallufficio
urbanistico regionale, ripetendo poi il procedimento di approvazione nei confronti del
progetto così come emendato". "La prova relativa agli
adempimenti per la regolare pubblicazione di un regolamento comunale edilizio non deve
necessariamente risultare dalla certificazione del segretario comunale, ma può essere
dedotta anche da una prova documentale diversa, purché direttamente concernente i fatti
in contestazione, oltre che da presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, fra cui
la prolungata applicazione del regolamento stesso". "E illegittimo il
programma di fabbricazione in caso di mancata astensione dei consiglieri comunali parenti
entro il quarto grado di proprietari le cui aree erano interessate dalla
deliberazione". "Il programma di fabbricazione
può imporre vincoli puntuali e specifici sulle varie zone del territorio comunale e sulle
singole aree dei privati, allo stesso modo e con la stessa intensità di effetto del piano
regolatore generale". "I programmi di fabbricazione,
al pari dei regolamenti edilizi di cui fanno parte integrante, diventano esecutivi dopo
lapprovazione regionale e la pubblicazione nellalbo pretorio del comune con la
durata di 15 giorni". "Le prescrizioni contenute nei
piani regolatori generali e nelle relative norme tecniche di attuazione costituiscono, se
munite della necessaria generalità ed astrattezza, norme di carattere regolamentare,
subordinate soltanto alle norme di ordine primario in esecuzione delle quali sono state
emanate; analoga natura è da attribuire anche ai regolamenti edilizi comunali ai quali
lart. 33 della legge n. 1150/1942 assegna esplicitamente il compito di dettare norme
in una serie di materie ivi specificatamente indicate". |