Strumenti Urbanistici

Piani regolatori generali intercomunali

PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI:
art. 12, L. 1150/1942 (modificata ed integrata con : L. 765/1967; L. 1187/1968; L. 291/1971)
Circolare M.LL.PP. 07.07.1954, n. 2495

1) DEFINIZIONE ED OBIETTIVI - art. 12

Il P.R.G.I. é uno strumento urbanistico a scala sovracomunale il cui scopo é di disciplinare e razionalizzare l’attività costruttiva edilizia e di trasformazione del territorio di due o più Comuni contermini aventi analoghe caratteristiche degli aggregati edilizi, dando modo di risolvere in un unico momento pianificatorio i problemi e le esigenze di sviluppo edilizio che si presentano come un fatto urbanistico unitario.

2) FORMAZIONE - art. 12 - C.M. 2495/1954, parte II^, p. 1

  • L’iniziativa per la formazione del P.R.G.I. é di competenza di uno o più Comuni interessati o della Regione.

  • Nel caso in cui l’iniziativa per la formazione del piano é assunta in sede locale, i Comuni promotori debbono produrre alla Regione i seguenti elaborati:

- elenco dei Comuni da includere nel piano, insieme ad una planimetria in scala non inferiore a 1:25.000, nella quale siano precisati i limiti amministrativi di ciascun Comune, l’estensione edilizia dei vari centri abitati con l’indicazione della relativa popolazione, nonché tutti gli altri elementi di carattere fisico ed economico conferenti allo scopo;
- una relazione tecnica nella quale siano esposti dettagliatamente i motivi che inducono a proporre lo studio del piano intercomunale;
- l’indicazione, anche in via di massima, dell’onere complessivo, sia finanziario che organizzativo, e dei relativi criteri di ripartizione.

  • Nel caso in cui l’iniziativa per la formazione del piano é assunta dalla Regione, mediante D.P.G.R. vengono fissati:

- l’estensione territoriale del piano;
- quale dei Comuni interessati debba provvedere alla redazione del piano stesso e come debba essere ripartita la relativa spesa.

E’ possibile che l’incarico di redazione del piano venga affidato dalla Regione ad un Consorzio dei Comuni interessati.

3) CONTENUTI

Sono gli stessi del P.R.G.C., a cui si rimanda.

4) PROCEDURE - art. 12 - C.M. 2495/1954

  • La procedura é identica a quella sui P.R.G.C., a cui si rimanda.

  • Al riguardo é da precisare che il deposito e la pubblicazione del piano devono essere effettuati in tutti i Comuni interessati. Pertanto, il Comune o l’Ente incaricato della redazione del P.R.G.I. deve inviare lo schema del piano a ciascun Sindaco dei Comuni interessati affinché lo sottoponga alla visione del Consiglio Comunale che provvede alla sua adozione.

Esaurita la fase della pubblicazione, delle osservazioni e delle relative controdeduzioni assunte con atto deliberativo del C.C., il sindaco di ciascun Comune trasmette tutti gli atti al Comune o all’Ente incaricato della redazione del piano che, a sua volta, invia tutto il carteggio alla Regione per l’approvazione.

5) DECORRENZA DI VALIDITA’, DURATA ED EFFETTI DEL P.R.G.I.

Sono gli stessi del P.R.G.C., a cui si rimanda.

6) MISURE DI SALVAGUARDIA - art. 10 - C.M. 2495/1954, parte IV^, p. 2

Valgono le stesse prescrizioni del P.R.G.C., a cui si rimanda.

Il termine di inizio per l’applicazione delle misure di salvaguardia decorre, in ogni singolo Comune, dalla data delle singole delibere comunali di adozione.

7) ATTUAZIONE DEL P.R.G.I.

Valgono le stesse prescrizioni del P.R.G.C., a cui si rimanda.

8) VARIANTI AL P.R.G.I.

Valgono le stesse prescrizioni del P.R.G.C., a cui si rimanda.

Se le varianti sono di esclusivo interesse comunale, la loro adozione può essere deliberata dal C.C. del Comune interessato.

Nel caso che le varianti presentano interesse intercomunale, la loro adozione deve essere deliberata da tutti i Comuni.

9) ELABORATI DI PROGETTO

Sono gli stessi del P.R.G.C., a cui si rimanda.