Strumenti Urbanistici

Piani Particolareggiati

  • PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI:
    L. 1150/1942 modificata ed integrata con L. 765/1967; L. 47/1985
    Circolare M.LL.PP. 07.07.1954, n. 2495; 28.10.1967, n. 3210
  • PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI NELLA REGIONE SICILIA:
    L.R. 27.12.1978, n. 71

 

1) DEFINIZIONE ED OBIETTIVI - art. 13 - C.M. 2495/1954, parte III^, p. 1

Il piano particolareggiato é il principale strumento di attuazione del P.R.G.

L’obiettivo del P.P. é di precisare in dettaglio l’assetto definitivo delle sistemazioni delle singole zone, determinando:

  • i limiti ed i vincoli che debbono essere osservati dai privati nelle nuove costruzioni e/o nelle trasformazioni;

  • la delimitazione delle aree soggette ad esproprio od a vincoli per l’esecuzione delle opere pubbliche, come effetto della dichiarazione di pubblica utilità insita nell’approvazione del piano.

2) FORMAZIONE DEL P.P. - art. 14

  • La formazione del P.P. é di competenza del Comune.

  • Si evidenzia che non esiste alcuna norma di legge che rende esplicitamente obbligatoria la redazione del P.P.

Ciò nonostante, dal combinato disposto dell’art. 13 ("Il piano regolatore generale é attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione ...") e dell’art. 14 ("E’ perciò in facoltà del prefetto - oggi la Regione - di prefiggere un termine per la compilazione dei piani particolareggiati riguardanti determinate zone) si evince con chiarezza l’orientamento implicito del legislatore a generalizzare l’utilizzo del P.P.

In ogni caso, per le zone di particolare interesse, la Regione può obbligare il Comune alla redazione del P.P., precisandone anche i tempi.

3) CONTENUTI - art. 13

Nel piano particolareggiato di esecuzione devono essere indicate le reti stradali ed i principali dati altimetrici della zona, ed inoltre:

  • le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;

  • gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;

  • gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;

  • le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano;

  • gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;

  • la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future;

  • gli spazi eventualmente riservati ai centri commerciali all’ingrosso e al dettaglio, ivi compresi i mercati rionali, ed i grandi esercizi di vendita, con superficie superiore ai 1500 mq, esclusi magazzini e depositi.

4) ITER PROCEDURALE – C.M. 2495/1954, parte III^, p. 3

4.1) Adozione – art. 14

  • E’ l’atto amministrativo mediante il quale il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, e con apposita delibera, fa sue le indicazioni contenute nel P.P.

  • La delibera di adozione del piano deve essere pubblicata all’albo pretorio del Comune in un giorno festivo e trasmessa al CO.RE.CO. (Comitato regionale di controllo) unitamente a tutti gli elaborati costituenti il piano.

  • Nei Comuni dichiarati sismici e negli abitati oggetto di consolidamento, ai sensi della L. 02.02.1974, n. 64, è necessario acquisire, prima dell’adozione del piano, il parere del competente Ufficio del Genio Civile, ai fini della verifica della compatibilità delle prescrizioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. Detto parere deve essere reso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

4.2) Pubblicazione – art. 15

  • Il P.P. adottato, subito dopo la restituzione da parte del CO.RE.CO., deve essere depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 giorni, interi e consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

  • Il deposito del piano deve essere reso noto a tutti i cittadini mediante avviso affisso all’albo pretorio del Comune e nei luoghi di pubblica frequenza e deve essere inserito nel foglio degli annunzi legali della Provincia. Per i Comuni più importanti, l’avviso deve essere pubblicato sui quotidiani locali e su quelli nazionali a larga diffusione.

4.3) Osservazioni – art. 15

  • Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, e cioè per complessivi 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del Piano (cfr. C.M. 2495/1954 parte II^, p. 3), possono presentare osservazioni le Associazioni Sindacali e gli altri Enti pubblici ed istituzioni interessate.

  • Inoltre possono essere presentate opposizioni al piano da parte dei proprietari di immobili compresi nel Piano o di altri aventi un legittimo interesse da tutelare.

  • Nella Segreteria comunale deve essere tenuto un libro protocollo per registrare tutte le osservazioni ed opposizioni che devono essere presentate per iscritto ed in carta legale. Decorso il temine stabilito, il Segretario comunale chiude il libro protocollo con una dichiarazione indicante il numero delle osservazioni ed opposizioni presentate.

Nella Regione Sicilia, il tempo utile per la presentazione delle osservazioni – da parte di chiunque – e di opposizioni da parte dei proprietari di immobili resta fissato in 10 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito (art. 3, L.R. 71/1978).

4.4) Controdeduzioni ed eventuali modifiche al P.P.

In merito alle osservazioni ed opposizioni prodotte, il Comune deve, con apposita delibera consiliare, anch’essa sottoposta all’organo di controllo, formulare le proprie controdeduzioni, adottando, nel contempo, le modifiche al piano, conseguenti all’accoglimento totale o parziale delle osservazioni e delle opposizioni. Si precisa che le modifiche anzidette dovranno risultare da appositi elaborati grafici nella stessa scala e con la stessa rappresentazione di cui ai corrispondenti elaborati di progetto.


Regione Sicilia


il Consiglio comunale è tenuto a formulare le proprie controdeduzioni entro un mese dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni (art. 3, L.R. 71/1978).

4.5) Trasmissione del Piano alla Regione

Il P.P. viene trasmesso alla Regione accompagnato dalla domanda del Sindaco, in carta legale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • deliberazione consiliare con la quale è stato adottato il progetto del piano, munita del visto di conformità dell’organo di controllo;

  • originale in bollo del progetto del piano, e almeno due esemplari di esso in carta semplice, muniti della dichiarazione di conformità all’originale, riportanti gli estremi della delibera di adozione;

  • documenti in bollo comprovanti la regolarità della eseguita pubblicazione del piano, e cioè:

  1. l’avviso pubblicato all’albo pretorio;

  2. un esemplare del foglio degli annunzi legali della Provincia ed un esemplare di ciascuno dei giornali in cui è stato pubblicato l’avviso di cui alla lettera a);

  3. il certificato del Sindaco comprovante l’avvenuta pubblicazione per 30 giorni interi e consecutivi dell’avviso di cui alla lettera a);

  4. il certificato con il quale il Sindaco attesta il regolare deposito della domanda e del piano negli Uffici comunali a libera visione del pubblico per 30 giorni interi e consecutivi. Nello stesso certificato debbono essere enumerate e specificate le osservazioni prodotte entro i termini;

  5. fascicolo delle osservazioni e delle opposizioni presentate durante la pubblicazione e di quelle eventualmente prodotte fuori termine;

  6. atto deliberativo sulle controdeduzioni, recante il visto di conformità dell’organo di controllo.


Regione Sicilia


Il Sindaco trasmette gli atti del Piano all’A.R.T.A. (Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente) entro dieci giorni dall’emissione della delibera sulle osservazioni ed opposizioni (art.3, L.R. 71/1978).

4.6) Approvazione del P.P. e modifiche – art. 16

  • Il P.P. è approvato dalla Regione, sentito il parere della Sezione Urbanistica Regionale o di altro organo tecnico consultivo (il parere è obbligatorio ma non vincolante), mediante Decreto entro centottanta giorni dalla trasmissione.

  • L’approvazione del P.P. equivale a dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste.

  • Con il decreto di approvazione è stabilito anche il tempo di attuazione del piano (massimo dieci anni) ed i termini entro cui devono essere compiute le relative espropriazioni.

  • I piani particolareggiati nei quali siano compresi beni soggetti alla L. 01.06.1939, n. 1089, sulle cose di interesse storico o artistico, ed alla L. 29.06.1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza che deve rendere il suo parere entro novanta giorni dal ricevimento del piano.

  • Con lo stesso Decreto di approvazione sono decise le opposizioni e la Regione può introdurre nel piano le modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni e delle opposizioni e può apportare al piano le modifiche che siano riconosciute indispensabili per assicurare:

  1. l’osservanza del P.R.G.;

  2. la sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;

  3. la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

  4. l’osservanza dei limiti di cui al VI° comma dell’art. 41 quinquies (1) , dell’VIII° comma dello stesso articolo (2), e dell’art. 41 sexies (3);

  5. una dotazione di servizi e spazi pubblici adeguati alle necessità della zona.

  • Le modifiche di cui alla precedente lettera c) sono adottate sentita la competente Soprintendenza.

  • Tutte le modifiche anzidette sono comunicate al Comune il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con delibera consiliare che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, viene trasmessa alla Regione nei successivi quindici giorni.

La Regione adotterà le relative determinazioni entro novanta giorni dalla data del ricevimento.

(1) Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre mc/mq di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a 25,00 m, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi all’intera zona e contenenti la disposizione planovolumetrica degli edifici prevista nella zona stessa (art. 41 quinquies, VI° comma).

(2) In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (art. 41 quinquies, VIII° comma).

I limiti di che trattasi sono quelli contenuti nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (standards urbanistici).

(3) Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione (art. 41 sexies).

  • L’art. 24 della L. 28.02.1985, n. 47 ha stabilito che "non è soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali".

  • In base allo stesso art. 24, "I Comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla Regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi (…) Sulle eventuali osservazioni della Regione i Comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali".

  • In conseguenza di ciò, allo stato attuale l’iter di approvazione del P.P. si conclude con la delibera con cui il Comune si pronuncia sulle osservazioni ed opposizioni.

4.7) Deposito del P.P. – art. 16

  • Il P.P. approvato viene depositato, insieme con una copia del decreto, presso la Segreteria Comunale, in libera visione del pubblico per tutto il periodo di validità, e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dell’avvenuto deposito. Dell’avvenuto deposito, il Comune deve dare notizia mediante avviso affisso all’Albo pretorio e mediante avvisi affissi in luoghi di pubblica frequenza, inseriti nel foglio annunzi legali della Provincia e in uno o più giornali di larga diffusione.

4.8) Impugnazione del P.P.

Il P.P. può essere impugnato sia in via amministrativa, mediante ricorso al T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di notifica ai proprietari degli immobili vincolati, sia in via straordinaria, mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, qualora siano stati lesi interessi legittimi, concreti ed attuali.

L’impugnazione del piano non può riguardare le scelte tecnico-urbanistiche che presidiano alla progettazione del piano.

5) DECORRENZA DI VALIDITA’, DURATA ED EFFETTI DEL P.P. - artt. 16 ¸ 23

  • La validità del P.P. decorre dal giorno della sua pubblicazione sulla G.U.R.

  • Il P.P. deve essere attuato entro il tempo massimo di dieci anni.

  • Decorso il termine stabilto per la esecuzione del P.P. questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

  • Qualora il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario riassetto della parte di piano rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione può essere disposta dalla Regione a norma del secondo comma dell’art. 14.

  • Gli effetti prodotti dal piano particolareggiato possono così sintetizzarsi:

  • Sistemazione edilizie a carico dei privati. Procedure coattive (art. 20).

Per l’esecuzione delle sistemazioni previste dal P.P. che consistano in costruzioni, ricostruzioni o modificazioni di immobili appartenenti a privati, il sindaco ingiunge ai proprietari di eseguire i lavori entro un congruo termine.
Decorso tale termine il sindaco diffiderà i proprietari rimasti inadempienti, assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i lavori non risultano ancora eseguiti, il Comune potrà procedere all’espropriazione.

  • Attribuzione ai privati di aree già pubbliche (art. 21).

Le aree che per effetto della esecuzione di un P.P. cessino di far parte del suolo pubblico, e che non si prestano da sole ad utilizzazione edilizia, accedono alla proprietà di coloro che hanno edifici o terreni confinanti con i detti relitti, previo pagamento di una somma determinata in rapporto al vantaggio derivante dall’incorporamento dell’area.
Qualora il proprietario si rifiuti di acquistare le aree anzidette, il Comune ha facoltà di espropriare in tutto o in parte l’immobile al quale debbono essere incorporate tali aree.

  • Rettifica di confini (art. 22)

Il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili di un comprensorio a rettificare i confini fra le diverse proprietà quando ciò si rende necessario per l’attuazione del P.R.G.
Decorso inutilmente il termine stabilito nell’atto di notifica, il Comune può procedere alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione delle aree.

  • Comparti edificatori (art. 23)

In sede di approvazione del P.P. o successivamente, e comunque entro i termini di durata del piano stesso, il Comune può procedere alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni.
Formato il comparto, il sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell’atto di notifica, se intendono procedere da soli, se unici proprietari, o riuniti in consorzio alla edificazione dell’area e alle trasformazioni degli immobili secondo le dette prescrizioni.
Alla costituzione del consorzio é sufficiente il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all’imponibile catastale, i tre quarti del valore dell’intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l’espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti.
Decorso il termine indicato nell’atto di notifica senza che si sia formato il consorzio del comparto, il Comune procederà all’espropriazione delle aree ed assegnerà il comparto medianta una gara fra i proprietari espropriati sulla base di un prezzo corrispondente alla indennità di esproprio aumentata di una somma pari all’aumento di valore derivante dall’approvazione del P.R.G.
In caso di diserzione della gara, il Comune può procedere all’assegnazione mediante gara aperta a tutti o mediante vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara fra i proprietari espropriati.

6) MISURE DI SALVAGUARDIA - art. 3, L. 1187/1968

  • L’applicazione delle misure di salvaguardia per i P.P. é obbligatoria a partire dalla data della delibera di adozione del piano.


Regione Sicilia


Nella Regione Sicilia si applicano le medesime misure di salvaguardia (art. 19, L.R. 71/1978).

7) ATTUAZIONE DEL P.P.

Il P.P. si attua secondo due direttrici:

  • per iniziativa pubblica: attraverso le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

  • attraverso l’iniziativa di privati, singolarmente o riuniti in consorzio, che richiedono al Comune la concessione edilizia.

8) VARIANTI AL P.P.

  • Le varianti al piano sono approvate con la stessa procedura relativa all’approvazione del P.P.

  • Ai sensi dell’art. 25, L. 28.02.1985, n.47, le varianti agli strumenti urbanistici non sono più soggette alla preventiva autorizzazione della Regione.

9) ELABORATI DI PROGETTO - C.M. 2495/1954, parte III^, p. 2

Gli elaborati di progetto, debitamente firmati da un ingegnere o da un architetto, dovranno essere costituiti dai seguenti elementi:

  1. planimetria delle previsioni del P.R.G. relativa alla zona oggetto del piano particolareggiato, estese anche ai tratti adiacenti in modo che risultino le connessioni con le altre parti del piano stesso.

  2. Su questo elaborato deve essere evidenziato il perimetro della zona oggetto del P.P.

  3. planimetria del piano particolareggiato, sovrapposto alla mappa catastale, contenente i seguenti elementi:

  • strade ed altri spazi riservati alla viabilità, con la precisazione degli allineamenti e delle principali quote rosse (altimetria di progetto);

  • aree riservate a edifici ed impianti pubblici o di interesse collettivo esistenti o in programma (uffici pubblici, chiese, scuole, mercati, caserme, impianti sportivi, giardini pubblici, edifici di carattere ricreativo o culturale, edifici di assistenza e cura, bagni pubblici, case di pena, grandi esercizi di vendita, etc...) con la precisa delimitazione e destinazione di ciascuna di esse. Si ricorda che debbono essere rispettati gli standars urbanistici di cui al D.M. 1444/1968;

  • beni soggetti o da assoggettare a speciali vincoli di legge o a particolari servitù (edifici monumentali o di interesse ambientale, zone archeologiche, giardini e parchi privati, zone di rispetto, etc...) con la precisa individuazione di ciascuno di essi;

  • aree destinate alla normale edificazione, alla conservazione dell’edilizia ivi esistente od a miglioramenti edilizi, con riferimento al tipo od ai tipi edilizi ammessi per ciascuna di esse.

  1. planimetria, redatta in scala catastale, contenente la lottizzazione delle aree destinate alla edificazione e l’eventuale indicazione dei comparti di immobili da ricostruire in unità edilizie.

  2. tavola od altro elaborato da cui risultano le caratteristiche edilizie e la natura e portata delle limitazioni e dei vincoli previsti dal piano. In particolare, le caratteristiche edilizie, per quanto concerne le zone destinate alla normale edificazione, dovranno essere precisate mediante appositi tipi edilizi, da definirsi quanto ai rapporti tra superficie coperta e superficie totale del lotto, alle massime altezze consentite, agli eventuali distacchi dalle strade o dai confini interni, etc...

  3. grafici, in scala non inferiore a 1:200, indicanti:

  • i profili regolatori (altimetrici) dell’edilizia lungo le principali vie o piazze;

  • i tipi architettonici degli edifici di maggiore o particolare interesse;

  • le sezioni tipo delle sedi stradali;

  • i tipi di alberature da adottare in determinate località.

  1. elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare.

  2. In questo elaborato (accompagnato da una planimetria catastale con l’indicazione, mediante campiture indelebili, delle aree interessate) vanno riportati i nominativi delle ditte catastali, la partita, il foglio ed il numero di particella, la superficie catastale e le rendite.

  3. piano finanziario, nel quale deve essere indicata la previsione sommaria di spesa per l’attuazione del piano, nonché i mezzi finanziari per provvedere alla spesa.

  4. relazione illustrativa nella quale siano specificati i criteri di impostazione del piano, le esigenze che lo determinano e la gradualità secondo cui si prevede di sviluppare le opere e gli interventi previsti.

  5. stralcio del programma pluriennale di attuazione (vedi) nel caso in cui sia obbligatorio.

10) SOGGETTI E RELATIVE COMPETENZE

10.1) Regione

  • Stabilisce il termine per la compilazione del piano relativo a zone di particolare interesse;

  • Approva il piano ed introduce eventuali modifiche;

  • Decide sulle opposizioni, fissa i tempi di attuazione del piano ed i termini entro cui dovranno essere compiute le espropriazioni;

  • Comunica le modifiche introdotte al Comune, sentito il parere della Soprintendenza;

  • Acquisisce le controdeduzioni del Comune alle modifiche ed adotta, entro novanta giorni dal ricevimento, le conseguenti determinazioni.

10.2) Sezione Urbanistica Regionale (o altro organo tecnico regionale di controllo)

Esprime un parere sul piano, entro quindici giorni, (parere obbligatorio ma non vincolante).

10.3) CO.RE.CO.

Esprime il parere di legittimità su tutti gli atti deliberativi del Consiglio Comunale.

10.4) Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali

  • Esprime parere sui piani in cui sono compresi beni immobili soggetti alla L. 1089/1939 ed alla L. 1497/1939, entro novanta giorni dal ricevimento del piano;

  • Esprime parere sulla stessa materia relativamente alle modifiche introdotte dalla Regione.

10.5) Ufficio del Genio

Esprime parere sul piano e sulle varianti, prima della sua adozione ed entro sessanta giorni dal ricevimento, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio, nei Comuni soggetti a vincolo sismico o ad interventi di consolidamento, ai sensi dell’art. 13 L. 64/1974.

10.6) Consiglio Comunale

  • Decide sulla compilazione del piano mediante atto deliberativo;

  • Adotta il piano mediante atto deliberativo;

  • Impugna il Decreto della Regione con i quale vengono fissati i termini per la formazione del piano in determinate zone;

  • Determina le controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni al piano mediante atto deliberativo;

  • Determina le controdeduzioni alle modifiche apportate al piano dalla Regione, mediante atto deliberativo, entro novanta giorni dal ricevimento;

  • Procede all’espropriazione delle aree oggetto di sistemazioni edilizie a carico dei privati, mediante atto deliberativo, quando quest’ultimi risultino inadempienti rispetto all’ingiunzione sindacale;

  • Procede all’espropriazione delle aree indispensabili per attuare la nuova delimitazione prevista dal piano, mediante atto deliberativo, quando i proprietari risultano inadempienti rispetto all’ingiunzione sindacale di rettifica dei confini;

  • Decide sulla formazione dei comparti edificatori, mediante atto deliberativo;

  • Procede alla espropriazione del comparto, mediante atto deliberativo, quando i proprietari non procedeno all’attuazione del piano entro i termini prescritti;

  • Indice la gara di appalto per l’assegnazione del comparto, tra i proprietari espropriati, in un primo momento, ed aperta a tutti in caso di diserzione della prima gara;

  • In caso di diserzione di entrambe le gare, procede alla vendita del comparto edificatorio mediante trattativa privata.

10.7) Sindaco

  • Trasmette il piano o le sue varianti all’Ufficio del Genio Civile, prima dell’adozione del C.C., per il parere di cui all’art. 13, L. 64/1974;

  • Esegue il deposito del piano adottato presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni consecutivi e lo rende pubblico mediante avviso all’Albo Pretorio del Comune, inserimento nel F.A.L. della Provincia, pubblicazione nei luoghi di pubblica frequenza e nei giornali di maggior diffusione;

  • Trasmette il piano adottato alla Sezione Urbanistica Regionale;

  • Esegue la pubblicazione delle controdeduzioni del C.C. sulle modifiche apportate dalla Regione e le ritrasmette entro quindici giorni;

  • Esegue il deposito del Decreto della Regione di approvazione del piano nella Segreteria Comunale e lo notifica ai proprietari degli immobili vincolati entro un mese dall’annuncio dell’avvenuto deposito;

  • Ingiunge ai proprietari l’esecuzione delle sistemazioni edilizie a loro carico entro un congruo termine e diffiderà i proprietari inadempienti ad eseguire i suddetti lavori entro un nuovo termine. Tanto l’ingiunzione quanto l’atto di diffida devono essere trascritti all’Ufficio dei registri immobiliari;

  • Invita i proprietari dei comparti edificatori a dichiarare, entro un termine fissato nell’atto di notifica, se intendono procedere, da soli o riuniti in consorzio, alla attuazione del piano.

10.8) Privati

  • Possono presentare opposizioni al piano adottato fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito;

  • Sono tenuti ad eseguire le sistemazioni edilizie a loro carico previste nel piano;

  • Sono tenuti ad attuare le prescrizioni di piano all’interno dei comparti edificatori;

  • Partecipano alle gare di appalto e alla trattativa privata per l’assegnazione o l’acquisto del comparto edificatorio.

10.9) Associazioni

Possono presentare osservazioni al piano adottato fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.