8) VARIANTI AL P.R.G. (art. 10 L. 1150/1942 -
C.M. 2495/1954, parte IV^, p. 3 - L. 47/1985)
I Comuni possono effettuare varianti al piano
approvato solo per sopravvenute ragioni che rendono inattuabile, in tutto o in parte, il
piano medesimo o determinino la convenienza di aggiornare le previsioni.
Pertanto, il ricorso alla variante di piano deve
essere sostenuto da forti motivazioni di pubblico interesse, idonee a giustificare il
mutamento delle scelte e delle destinazioni urbanistiche originarie. Le suddette
motivazioni devono essere analiticamente elencate, soprattutto quando la variante
determina una compressione dei diritti e degli interessi dei privati cittadini coinvolti
dalle nuove scelte urbanistiche.
In tal senso, lamministrazione comunale, fin
dal conferimento dellincarico per lo studio e la redazione della variante di piano,
deve indicare le motivazioni, la cui mancanza potrebbe costituire motivo di illegittimità
dellatto.
Fino al 1985, i Comuni per apportare varianti al
piano erano obbligati ad acquisire la preventiva autorizzazione della Regione, inoltrando
apposita richiesta tramite la competente Sezione Urbanistica Regionale che esprimeva il
proprio parere entro venti giorni dalla ricezione.
La richiesta doveva essere accompagnata da una
relazione tecnica illustrativa, da una planimetria stralcio relativa agli elementi da
variare e da una planimetria della variante nella stessa scala della planimetria stralcio.
Non erano soggette alla preventiva autorizzazione:
le varianti generali intese ad adeguare il piano
agli standards urbanistici;
le varianti parziali che non incidano sui criteri
informatori del piano stesso;
le modifiche alle norme di attuazione.
Ai sensi dellart. 25, L. 28.02.1985, n.47, le
varianti agli strumenti urbanistici non sono più soggette alla preventiva autorizzazione
della Regione.
Le varianti al piano sono approvate con la stessa
procedura relativa allapprovazione del P.R.G.
La legge 47/1985, al capo III°, art. 29, disciplina
le cosiddette varianti di recupero agli strumenti urbanistici. Si stabilisce che entro
novanta giorni dallentrata in vigore della legge, le Regioni provvedono con proprie
leggi a disciplinare la formazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti
urbanistici generali finalizzate al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi,
esistenti entro il 1° ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica e sociale.
In materia di varianti é opportuno accennare alle
disposizioni di legge che, disciplinando interventi settoriali nellambito delle
opere e dei servizi pubblici, le cui realizzazioni comportano modifiche agli strumenti
urbanistici, riducono in maniera sensibile i tempi relativi alliter procedurale. Si
tratta delle cosiddette varianti speciali.
Si riporta di seguito lelenco dei
provvedimenti di legge più importanti:
a) Edilizia scolastica L.
22.12.1969, n. 952 - art. 5:
"La indicazione di aree non coincidenti con
le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione disposta con
deliberazione del Consiglio Comunale, costituisce, in deroga alle norme vigenti, adozione
di variante del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, a norma della
L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni"
"La delibera di variante prevista dal comma precedente, previo giudizio
sullidoneità delle aree rilasciato dalla commissione provinciale di cui
allart. 2 della L. 26 gennaio 1962, n. 17 (13), viene approvata con decreto del
provveditorato regionale alle opere pubbliche".
(13) La Commissione, istituita in ogni provincia
presso lUfficio del Genio Civile, é composta dallingegnere capo del Genio
Civile che la presiede, dal provveditore agli studi e dal medico provinciale.
L. 05.08.1975, n. 412 -
art. 10:
"Le aree necessarie per
lesecuzione delle opere di edilizia scolastica previste dalla presente legge sono
prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati".
"Lindividuazione delle aree in zone genericamente destinate dagli strumenti
urbanistici a servizi pubblici, ovvero la scelta di aree non conforme, per sopravvenuta
inidoneità di quelle già indicate, alle previsioni degli strumenti urbanistici, ovvero
la scelta di aree in comuni i cui strumenti urbanistici non contengono la indicazione di
aree per edilizia scolastica, ovvero i comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico,
sono disposte con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di una commissione
composta dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dallingegnere capo
dell ufficio del Genio Civile, dal provveditore agli studi della provincia, dal
medico provinciale, dal sindaco, che la presiede, o da loro delegati".
"Tale deliberazione viene adottata dal comune entro trenta giorni dalla data del
parere della commissione, e comunque, non oltre sessanta giorni dallapprovazione del
piano triennale di finanziamento regionale di cui al quarto comma dellart. 3 della
presente legge".
"Nel caso di scelta di aree non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici
la deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore
generale od agli strumenti urbanistici, a norma della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e
successive modificazioni ed integrazioni".
"Nel caso di scelta di aree in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, il
presidente della giunta regionale emette, ai sensi e per gli effetti dellart. 14
della L. 28 luglio 1967, n. 641 (14), il formale provvedimento di vincolo".
"Decorsi infruttuosamente i termini di cui al terzo comma, le aree saranno prescelte,
sentita la commissione di cui al secondo comma, dallorgano regionale competente, che
adotterà la relativa delibera, con gli stessi effetti, entro i successivi sessanta
giorni".
(14) "Nuove norme per ledilizia scolastica
e universitaria e piano finanziario dellintervento per il quinquennio
1967-1971". Lart. 14 tratta della scelta e vincolo delle aree.
b) Edilizia
ospedaliera e universitaria L. 01.06.1971, n. 291 - art. 3:
"Le aree necessarie per lesecuzione
di opere di edilizia ospedaliera ed universitaria sono prescelte secondo le previsioni del
piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, vigente o adottato".
"La scelta delle aree non conforme alle previsioni dei predetti strumenti
urbanistici, approvati o adottati, é disposta con deliberazione del consiglio comunale,
previo parere, per ledilizia ospedaliera, di una commissione, composta
dallingegnere capo dellufficio del Genio Civile, dal medico provinciale e dal
sindaco o da un suo assessore da lui delegato e per ledilizia universitaria, di una
commissione, costituita ai sensi dellart. 38 della L. 28 luglio 1967, n. 641 (15).
Tale delibera, da adottarsi entro trenta giorni dalla emissione del parere della
competente commissione, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano
regolatore generale od al programma di fabbricazione a norma della L. 17 agosto 1942, n.
1150 e successive modificazioni ed integrazioni".
"La variante adottata ai sensi del precedente comma, é approvata con decreto del
provveditore alle opere pubbliche. E fatto salvo, in ogni caso, lesercizio
della facoltà di avocazione da parte del Ministero dei lavori Pubblici".
"I decreti emessi dal Ministro dei lavori pubblici o dal provveditore alle opere
pubbliche equivalgono a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza delle opere".
(15) La commissione é costituita dal Rettore
delluniversità, che la presiede, dal provveditore alle opere pubbliche,
dallassessore ai LL.PP. del Comune interessato, dallassessore ai LL.PP. della
provincia e da un esperto designato dal Ministero della P.I.
c) Edilizia per gli
istituti di prevenzione e pena L. 12.12.1971, n. 1133 - art. 6:
"Per lacquisizione degli immobili
necessari alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, si applicano
le norme previste dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865".
"La scelta delle aree non conforme alle previsioni del piano regolatore generale o
del programma di fabbricazione approvati o adottati é disposta con deliberazione del
consiglio comunale, previo parere di una commissione composta dal Procuratore generale
della Repubblica presso la Corte dappello, da un funzionario del Ministero di grazia
e giustizia, appartenente alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena
e da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici".
"Tale delibera, da adottarsi entro sessanta giorni dalla richiesta del Ministero dei
lavori pubblici, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore
generale od al programma di fabbricazione a norma della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e
successive modificazioni ed integrazioni".
d) Accelerazione delle procedure per
lesecuzione di opere pubbliche L. 03.01.1978, n. 1 - art. 1:
"Nei casi in cui lo strumento urbanistico
vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici,
lapprovazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche
se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti
allo strumento urbanistico" (comma 4°).
"Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati
non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di
approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non
necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità
previste dagli articoli 1 e seguenti della L. 18 aprile 1967, n. 167, e successive
modificazioni ed integrazioni" (comma 5°).
e) Tutela delle acque
dallinquinamento D.L. 30.12.1981, n. 801 convertito in L. 62/1982 -
art. 2:
"In attuazione della lettera e) del primo
comma dellart. 14 della L. 10 maggio 1976, n. 319 (16), le Regioni, sentiti i
Comuni, sono tenute, entro il 30 giugno 1982, ad individuare, mediante apposito piano, le
zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle
lavorazioni industriali o dai processi di depurazione"
"Le Regioni possono stabilire che lindividuazione delle zone costituisce norma
di variante dei piani urbanistici dei Comuni territorialmente competenti".
"Le varianti debbono essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di emanazione
del provvedimento regionale. In caso di inadempienza da parte dei Comuni, le Regioni
provvedono nei successivi sessanta giorni ad indicare i siti idonei allo smaltimento dei
liquami e dei fanghi".
"Le aree comprese nelle zone individuate per effettuare lo smaltimento di cui al
primo comma sono acquisite mediante esproprio ed attrezzate ai fini di cui al medesimo
comma da parte dei Comuni mediante utilizzo degli stanziamenti previsti dal terzo e quarto
comma dellart. 4 della L. 24.12.1979, n. 650, nonché dei proventi derivanti
dallapplicazione dellart. 24 della medesima legge (17)"
(16) "Norme per la tutela delle acque
dallinquinamento".
Alle Regioni vengono attribuite le seguenti competenze: (omissis)
e) la
normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui ai punti
d) ed e) dellart. 2, ed in particolare la delimitazione delle zone ove é ammesso lo
smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo.
(17) Si
tratta dei contributi erogati dalle Regioni ai Comuni in conto interessi ed in conto
capitale ai sensi dellart. 19 della L. 319/1976 e dei mutui concessi ai Comuni dalla
Cassa DD.PP. ed ammortizzabili in trentacinque anni (art. 4) e delle somme versate
ai Comuni dai proprietari di tutti i complessi produttivi a titolo di parziale compenso
per i danni provocati dai propri scarichi e dalle sanzioni erogate agli inadempienti (art.
24).
f) Smaltimento
dei rifiuti D.L. 361/1987 convertito in L. 441/1987 - art. 3bis:
"Fatti salvi i progetti già approvati
o per i quali listruttoria sia stata positivamente conclusa, la Regione provvede
allistruttoria dei progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei
rifiuti urbani, speciali nonché tossici e nocivi, mediante apposite conferenze cui
partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti nonché i rappresentanti
degli enti locali interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi
relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. Sulla
base delle risultanze della conferenza, la giunta regionale approva il progetto entro
centoventi giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti".
"Lapprovazione, ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e
comunali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei
lavori".
"Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della L. 29
giugno 1939, n. 1497 e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla L. 08.08.1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al nono comma
dellart. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal medesimo D.L. n.
312 del 1985 (18)".
(18) Lautorizzazione di cui allart. 7
della L. 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entri il termine
perentorio di sessanta giorni. Le Regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i
beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente
la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati,
entro trenta giorni, possono richiedere lautorizzazione al Ministro per i beni
culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso
annullare, con provvedimento motivato, lautorizzazione regionale entro i sessanta
giorni successivi alla relativa comunicazione.
g) Disposizioni in
materia di parcheggi L. 24.03.1989, n. 122 - art. 3, comma 7:
"Il programma approvato, qualora contenga
disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti,
costituisce variante degli strumenti stessi. Latto di approvazione del programma
costituisce altresì dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle
opere da realizzare".
REGIONE SICILIA
"Le varianti agli
strumenti urbanistici generali non sono soggette alla preventiva autorizzazione
dellAssessore regionale del territorio e dellambiente" (art. 11,
L.R. 37/1985).
"Le varianti agli strumenti urbanistici
introdotte in attuazione di disposizioni legislative per lesecuzione di opere
pubbliche diventano efficaci dopo lapprovazione dellAssessore regionale per il
territorio e lambiente. Detta approvazione deve avvenire nel termine di novanta
giorni, trascorsi i quali le varianti si intendono approvate" (art. 3, L.R.
15/1991, comma 6° - cfr. Circolare 03.02.1992, n.1/92, punto 12).
Si tratta delle cosiddette varianti speciali.
"Qualora per rilevante interesse pubblico
sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti
istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con lassetto
territoriale, possono essere autorizzati dallAssessore regionale per il territorio e
lambiente sentiti i Comuni interessati e il Consiglio regionale dell
Urbanistica".
"I Comuni sono obbligati ad esprimere il loro parere su richiesta dellAssessore
regionale per il territorio e lambiente entro quarantacinque giorni dalla
presentazione del progetto. Trascorso infruttuosamente questo termine, lassessore
regionale per il territorio e lambiente nomina, senza diffida, un commissario ad
acta per la convocazione del consiglio o dei consigli comunali."
"In caso di mancato pronunciamento del consiglio o dei consigli nel termine di trenta
giorni dalla data per la convocazione, si prescinde dal parere".
"Le autorizzazioni assessoriali costituiscono a tutti gli effetti varianti agli
strumenti urbanistici comunali, ai piani comprensoriali, ai piani settoriali e ai piani
territoriali di coordinamento".
"Dette autorizzazioni vengono notificate ai comuni e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana" (art. 7, L.R. 65/1981, modificato da art. 6,
L.R. 15/1991).
Per dette varianti non necessita acquisire la relazione
geologica. La compatibilità geologica dei suoli sarà verificata dagli organi competenti
in sede di approvazione del progetto. Pertanto, non sarà necessario acquisire il parere
dellUfficio del Genio Civile ai sensi dellart. 13, L. 64/1974 (cfr.
Circolare 03.02.1992, n. 1/92, punto 13). |