Strumenti Urbanistici
Piani regolatori generali comunali
- Formazione
2) FORMAZIONE:
COMPETENZA ED OBBLIGO - (art. 8 L. 1150/1942 - art. 39 L. 142/1990) La formazione del P.R.G. é di competenza del Comune, e
viene deliberata dal Consiglio Comunale. Sono obbligati alla formazione del P.R.G. tutti i
Comuni inseriti in appositi elenchi contenuti in decreti via via emanati dal Ministro dei
LL.PP. ed i Comuni obbligati dalle rispettive Regioni. I Comuni obbligati alla formazione del piano devono: nominare i progettisti entro tre mesi dalla data
del decreto; adottare il piano entro i successivi dodici mesi; presentare il piano alla Regione per
lapprovazione entro due anni dalla data del decreto; Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati, salvo
il caso di proroga non superiore ad un anno concessa dalla Regione su richiesta motivata
del Comune, la Regione impone la convocazione del Consiglio Comunale per gli adempimenti
relativi da adottarsi entro trenta giorni. Decorso anche questo termine, la Regione nomina un
Commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per ladozione del P.R.G. o
per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano (1). (1) Con D.L.
24.09.1996, n. 495 il legislatore ha introdotto una modifica innovativa che prevede lo
scioglimento dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore a mille abitanti
che risultano sprovvisti di P.R.G. e che sono obbligati a dotarsene, se non procedono
alladozione del piano entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi (art.
5, comma 1).
REGIONE SICILIA A) OBBLIGATORIETA Tutti i Comuni sono obbligati alla formazione del P.R.G. come si evince dal combinato disposto dellart. 5, ultimo comma, L.R. 71/1978, dellart. 3, L.R. 15/1991 come meglio esplicitato dalla Circolare n. 1/92, punto 4 (2)
(2) Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i Comuni non possono più affidare incarichi per la formazione di
programmi di fabbricazione, ma sono tenuti a formare il piano regolatore generale (art.
5, L.R. 71/1978). (omissis) Laffidamento dellincarico per la redazione del piano regolatore generale o per la revisione di quello esistente, da parte dei Comuni, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero diciotto mesi prima della decadenza dei termini di efficacia dei vincoli (art. 3, L.R. 15/1991, commi 1°-2°-3°-5°, modificato da art. 6, L.R. 9/1993). B) OPERAZIONI PRELIMINARI B.1) Conferimento incarico: obblighi del progettista e del Comune (D.A. 91/1979 - D.A. 64/1992) I Comuni provvedono di norma alla redazione o revisione del piano attraverso i propri uffici tecnici. Possono conferire incarichi a professionisti esterni alla amministrazione solo per comprovata inadeguatezza degli stessi uffici (cfr. art. 3, comma 4°, L.R. 15/1991). Pertanto, il relativo incarico dovrà essere formalmente assegnato ai propri uffici tecnici, sempreché siano presenti in organico figure professionali (ingegneri od architetti) idonee per legge alla redazione degli strumenti urbanistici. Leventuale "inadeguatezza" dellU.T.C. deve risultare da una relazione dettagliata predisposta dallo stesso ufficio attestante che le singole unità di personale abilitate per legge alla redazione del P.R.G. - se in organico - svolgono compiti di istituto tali da non consentire lespletamento dellincarico. In assenza di detta relazione, non saranno concessi contributi regionali per compensi a professionisti esterni allamministrazione (cfr. Circolare n.1/92, punto 5). In tal caso, il Comune, nella persona del Sindaco pro-tempore, conferisce lincarico di progettazione del P.R.G. ad un ingegnere od architetto iscritto al relativo albo professionale. Gli obblighi del progettista, derivanti dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico per la redazione del P.R.G., sono i seguenti:
Gli obblighi del Comune, nei confronti del progettista incaricato, in fase preliminare, sono i seguenti:
B.2) Direttive generali "Ai fini della formazione dei piani regolatori generali i Comuni sono tenuti ad adottare le direttive generali da osservarsi nella stesura del piano. Gli estensori del piano regolatore generale devono presentare al Comune uno schema di massima, redatto sulla base delle direttive medesime, entro sessanta giorni dalla data dellincarico. Sullo schema di massima il consiglio comunale adotta le proprie determinazioni entro il termine di trenta giorni" (art. 3, L.R. 15/1991, comma 7°, modificato da art. 6, L.R. 9/1993). Ladozione delle direttive generali costituisce atto preliminare allaffidamento dellincarico per la redazione del P.R.G. e si pone a garanzia tanto dellamministrazione comunale che richiederà una progettazione commisurata alle scelte di pianificazione del proprio territorio, quanto del progettista che a tali direttive dovrà uniformarsi. Le direttive generali devono essere deliberate dal Consiglio Comunale e notificate formalmente al progettista incaricato. Ladozione delle direttive viene eseguita sulla base di una relazione predisposta dallUfficio Tecnico Comunale finalizzata alla individuazione delle principali problematiche urbanistiche del Comune ed alla determinazione dei criteri informatori del piano necessari per unadeguata pianificazione del territorio comunale. Oltre alla suddetta relazione dellU.T.C., il Consiglio Comunale potrà acquisire suggerimenti ed indicazioni dal confronto con i soggetti politici, economici e culturali operanti nel territorio e che, in quanto tale, sono direttamente interessati alle scelte pianificatorie che il Comune adotterà (cfr. Circolare 03.02.1992, n. 1/92, punto 7). B.3) Studio geologico del territorio "La formazione degli strumenti
urbanistici generali ed esecutivi deve essere compatibile con gli studi geologici che i
Comuni sono tenuti ad effettuare nel territorio interessato". Lo studio geologico deve essere costituito dai seguenti elaborati:
Gli elaborati geologico-cartografici relativi al piano sono i seguenti:
Lincarico per lo studio geologico deve essere articolato in due fasi:
Per unanalisi più approfondita sugli obiettivi e contenuti dello studio geologico si rimanda alla Circolare 31.01.1995, n. 2222. B.4) Studio agricolo-forestale "Le previsioni dei piani regolatori generali comunali devono essere compatibili con gli studi agricolo-forestali da effettuare, da parte di laureati in scienze agrarie e forestali, ai sensi del quinto comma dellart. 2 della L.R. 27.12.1978, n. 71 (3), e con le prescrizioni dellart. 15, lettera e), della legge regionale 16.06.1976, n. 78 (4), che i Comuni sono tenuti ad eseguire nellambito del proprio territorio" (art. 3. L.R. 15/1991, comma 11°, modificato dallart. 6, L.R. 9/1993). Per unanalisi più approfondita sugli obiettivi e sui contenuti dello studio agricolo-forestale si rimanda al punto 1. della Circolare 13.05.1994, n. 1/94 DRU. Gli esiti degli studi agricolo-forestale dovranno essere riportati nella stessa cartografia del P.R.G. e, con riguardo ai boschi e alle fasce forestali, dovranno essere visualizzate le relative fasce di rispetto (cfr. Circolare 1/92, punto 8). (3) Nella formazione degli strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dellattività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative. Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate (art. 2, L.R. 71/1978, comma 5°). (4) (omissis)
Premesso che lefficacia dei vincoli di piano, di cui allart. 1, L.R. 38/1973 (5), decaduti per decorrenza dei termini alla entrata in vigore della L.R. 15/1991, o decaduti entro il 31.12.1992, è prorogata fino alla predetta data, ai sensi dellart. 2 della suddetta L.R. 15/1991, gli obblighi dei Comuni inerenti la formazione dei P.R.G., sono disciplinati come di seguito:
(5) Le indicazioni di piano comprensoriale, di piano regolatore generale, di programma di fabbricazione, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati allespropriazione od a vincoli che comportino linedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro dieci anni dalla data di approvazione dei predetti strumenti urbanistici non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. Lefficacia dei vincoli anzidetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione (art. 1, L.R. 38/1973, comma 2°). Ugualmente, la medesima proroga di un anno è stata concessa ai Comuni dove si sono svolte nuove elezioni ai sensi della L.R. 28/1993, qualora già obbligati alla adozione del P.R.G. o alla revisione di quello esistente entro il 31.12.1993 (cfr. art. 2, L.R. 4/1994). Tali termini sono stati ulteriormente prorogati di un anno ai sensi dellart. 34, L.R. 4/1996. A causa della perdurante inadempienza della maggior parte dei Comuni dellisola ad ottemperare ai suddetti obblighi, il legislatore regionale ha stabilito lo scioglimento dei Consigli Comunali e/o la rimozione del Sindaco dalla carica. Il suddetto provvedimento è stato introdotto nellordinamento regionale con la L.R. 9/1993 che, allart. 6, comma 3°, prevede lo scioglimento dei Consigli dei Comuni di cui alla precedente lettera a) che non hanno assunto le delibere di adozione relative alla formazione o revisione dei piani nei termini stabiliti. Lo scioglimento del Consiglio Comunale è decretato dal Presidente della Regione su proposta dellAssessore R.T.A. di concerto con lAssessore regionale per gli EE.LL., previa deliberazione della Giunta regionale. Successivamente, con L.R. 4/1994, il legislatore ha previsto la rimozione del Sindaco dalla carica in caso di mancata richiesta di convocazione del Consiglio Comunale almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine per ladozione del P.R.G. o la revisione di quello esistente (cfr. art. 2, comma 3°). Qualora il Consiglio Comunale convocato non provveda alladozione del P.R.G. o alla revisione di quello esistente nei termini di legge, lo stesso viene sciolto con le procedure di cui al comma 3° dellart. 6 L.R. 9/1993 (cfr. art. 2, comma 4°). Contestualmente alla rimozione del Sindaco o allo scioglimento del Consiglio Comunale, oltre alla nomina del Commissario straordinario previsto dallordinamento amministrativo degli enti locali, si provvede anche, su proposta dellAssessore R.T.A., alla nomina di un Commissario provveditore per ladozione di qualunque atto di competenza comunale occorrente per ladempimento degli obblighi relativi alladozione o revisione del P.R.G. (cfr. art. 2, comma 4°): "In tal modo il legislatore regionale ha voluto affiancare alla gestione commissariale straordinaria una nuova figura commissariale, con il compito specifico ed autonomo rispetto al Commissario straordinario di adottare qualsivoglia atto di competenza comunale, preliminare alladozione o revisione del piano regolatore generale". "Il Commissario provveditore procederà, ovviamente, anche a deliberare ladozione o revisione del piano regolatore generale unitamente alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio, e ciò anche nel caso di rinnovo del Consiglio Comunale (che comporterà solamente la decadenza del Commissario straordinario), con lindubbio vantaggio di assicurare la continuità dellazione commissariale relativa al P.R.G. anche in questo caso particolare". "La partecipazione alla fase di adozione del piano regolatore generale da parte del Consiglio Comunale rinnovato viene comunque assicurata, avendo previsto il legislatore lapplicazione delle disposizioni di cui allart. 4 della L.R. 21 agosto 1984, n. 66, sostitutivo dellultimo comma dellart. 4 della L.R. n. 65 dell 11 aprile 1981 (6). Il Commissario provveditore, pertanto, è tenuto a convocare e sentire il Consiglio Comunale rinnovato, prima di provvedere alladozione di detto strumento urbanistico generale". "Si evidenzia, altresì, che il Commissario provveditore (così come il Commissario ad acta) non può formulare controdeduzioni sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il P.R.G. e le P.E. a seguito della loro pubblicazione; ma resta bensì obbligato ad inviare le stesse al progettista del piano, affinché questi provveda a formulare le proprie deduzioni, visualizzandole in apposite tavole del piano medesimo. Le delibere di adozione del P.R.G. e delle P.E. non sono soggette ad alcun riscontro tutorio, e non possono essere revocate dai Consigli Comunali" (Circolare n. 4/93 DRU, punto 4). Le delibere di adozione del P.R.G. e delle P.E. non sono soggette ad alcun riscontro tutorio, e non possono essere revocate dai Consigli Comunali" (Circolare n. 4/93 DRU, punto 4). A partire dal 17 gennaio 1993, ai sensi dell8° comma dellart. 6 della L.R. 9/1993, hanno perso efficacia gli interventi sostitutivi già disposti presso i Comuni per gli adempimenti relativi alla formazione o revisione dei P.R.G. Pertanto, a partire da questa data, i Consigli Comunali restano investiti di tutte le incombenze preliminari alladozione del P.R.G. (acquisizione di cartografia adeguata; conferimento dellincarico professionale per la redazione del piano, della relazione geologica e dello studio agricolo-forestale; adozione delle direttive generali; approvazione dello schema di massima) che se non intraprese rapidamente potrebbero portare, in seguito, allo scioglimento del Consiglio Comunale non essendo possibile, se si pongono remore iniziali, pervenire alladozione del P.R.G. entro i termini di legge (cfr. art. 6, L.R. 9/1993, comma 8° e Circolare 05.05.1993, n. 4/93, punto 2.b, D.R.U.). (6)
Le deliberazioni assunte dai commissari ad acta in sostituzione dei Consigli
Comunali, allorquando debbono essere successivamente trasmesse allAssessorato
regionale del territorio e dellambiente per i provvedimenti di competenza, non sono
soggette al visto della commissione provinciale di controllo e non sono revocabili dai
consigli comunali. |