Strumenti Urbanistici

Piani regolatori generali comunali - Formazione

2) FORMAZIONE: COMPETENZA ED OBBLIGO - (art. 8 L. 1150/1942 - art. 39 L. 142/1990)

La formazione del P.R.G. é di competenza del Comune, e viene deliberata dal Consiglio Comunale.

Sono obbligati alla formazione del P.R.G. tutti i Comuni inseriti in appositi elenchi contenuti in decreti via via emanati dal Ministro dei LL.PP. ed i Comuni obbligati dalle rispettive Regioni.

I Comuni obbligati alla formazione del piano devono:

  1. nominare i progettisti entro tre mesi dalla data del decreto;

  2. adottare il piano entro i successivi dodici mesi;

  3. presentare il piano alla Regione per l’approvazione entro due anni dalla data del decreto;

Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno concessa dalla Regione su richiesta motivata del Comune, la Regione impone la convocazione del Consiglio Comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro trenta giorni.

Decorso anche questo termine, la Regione nomina un Commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l’adozione del P.R.G. o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano (1).

(1) Con D.L. 24.09.1996, n. 495 il legislatore ha introdotto una modifica innovativa che prevede lo scioglimento dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore a mille abitanti che risultano sprovvisti di P.R.G. e che sono obbligati a dotarsene, se non procedono all’adozione del piano entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi (art. 5, comma 1).
Il suddetto decreto non essendo stato convertito in legge nei termini previsti é decaduto.
Il 21.11.1996 il Governo ha approvato un d.d.l. che ripropone la normativa decaduta.

 


REGIONE SICILIA


A) OBBLIGATORIETA’

Tutti i Comuni sono obbligati alla formazione del P.R.G. come si evince dal combinato disposto dell’art. 5, ultimo comma, L.R. 71/1978, dell’art. 3, L.R. 15/1991 come meglio esplicitato dalla Circolare n. 1/92, punto 4 (2)

 

(2) Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni non possono più affidare incarichi per la formazione di programmi di fabbricazione, ma sono tenuti a formare il piano regolatore generale (art. 5, L.R. 71/1978).
I Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o dotati di piano, i cui vincoli, divenuti inefficaci per decorrenza dei termini indicati dall’art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, siano prorogati ai sensi dell’art. 2, sono obbligati alla formazione dello stesso o alla revisione di quello esistente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I Comuni di cui al comma primo che abbiano già in corso la formazione del piano regolatore sono tenuti ad adottare il piano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I Comuni dotati di piano regolatore generale sono tenuti alla formazione di un nuovo piano o alla revisione di quello esistente diciotto mesi prima della decadenza dei termini di efficacia dei vincoli.

(omissis)

L’affidamento dell’incarico per la redazione del piano regolatore generale o per la revisione di quello esistente, da parte dei Comuni, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero diciotto mesi prima della decadenza dei termini di efficacia dei vincoli (art. 3, L.R. 15/1991, commi 1°-2°-3°-5°, modificato da art. 6, L.R. 9/1993).

B) OPERAZIONI PRELIMINARI

B.1) Conferimento incarico: obblighi del progettista e del Comune (D.A. 91/1979 - D.A. 64/1992)

I Comuni provvedono di norma alla redazione o revisione del piano attraverso i propri uffici tecnici. Possono conferire incarichi a professionisti esterni alla amministrazione solo per comprovata inadeguatezza degli stessi uffici (cfr. art. 3, comma 4°, L.R. 15/1991).

Pertanto, il relativo incarico dovrà essere formalmente assegnato ai propri uffici tecnici, sempreché siano presenti in organico figure professionali (ingegneri od architetti) idonee per legge alla redazione degli strumenti urbanistici. L’eventuale "inadeguatezza" dell’U.T.C. deve risultare da una relazione dettagliata predisposta dallo stesso ufficio attestante che le singole unità di personale abilitate per legge alla redazione del P.R.G. - se in organico - svolgono compiti di istituto tali da non consentire l’espletamento dell’incarico. In assenza di detta relazione, non saranno concessi contributi regionali per compensi a professionisti esterni all’amministrazione (cfr. Circolare n.1/92, punto 5).

In tal caso, il Comune, nella persona del Sindaco pro-tempore, conferisce l’incarico di progettazione del P.R.G. ad un ingegnere od architetto iscritto al relativo albo professionale.

Gli obblighi del progettista, derivanti dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico per la redazione del P.R.G., sono i seguenti:

  • deve svolgere l’incarico in conformità alle direttive generali impartite dal Comune e presentare lo schema di massima del piano entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico. Su tale schema di massima, il Consiglio Comunale dovrà adottare le proprie determinazioni entro il termine di trenta giorni;

  • deve introdurre nel progetto di P.R.G. e nelle parti esecutive dello stesso, entro il termine di quindici giorni, le modifiche che sono ritenute necessarie dal Consiglio Comunale all’atto dell’adozione;

  • deve visualizzare le osservazioni e le opposizioni in apposite planimetrie entro il termine massimo di quindici giorni;

  • deve redigere il Regolamento Edilizio ed il piano particolareggiato di cui all’art. 2 L.R. 71/1978, il cui ambito di intervento dovrà essere individuato dal Consiglio Comunale contestualmente alla adozione sullo schema di massima;

  • deve dimensionare il piano per il soddisfacimento delle esigenze residenziali, produttive, etc... di una popolazione residente ipotizzabile nell’arco di venti anni, prevedendo la concreta possibilità di recuperare il patrimonio edilizio esistente;

  • deve consegnare il P.R.G., il R.E. ed il P.P.E. entro cinque mesi dalla comunicazione dell’avvenuto riscontro di legittimità della delibera consiliare di incarico. In questo termine non bisogna computare i giorni assegnati al Consiglio Comunale per adottare le proprie determinazioni sullo schema di massima;

  • deve garantire assistenza e collaborazione tecnica durante il periodo istruttorio della pubblicazione del piano fino alla sua approvazione;

  • deve apportare al piano tutte le modifiche discendenti dal decreto regionale di approvazione entro il termine massimo di due mesi;

  • si impegna a non esercitare la professione nel Comune interessato dalla redazione del P.R.G. e a non predisporre piani di lottizzazione o progetti edilizi fino alla data di approvazione del piano.

Gli obblighi del Comune, nei confronti del progettista incaricato, in fase preliminare, sono i seguenti:

  • fornire i rilievi aerofotogrammetrici dell’abitato e delle frazioni a scala 1:2000 e di tutto il territorio comunale a scala 1:10000.

"Qualora i Comuni obbligati alla formazione del P.R.G. non fossero dotati di adeguata cartografia aggiornata del proprio territorio comunale, e non risultasse sufficiente o conveniente procedere all’aggiornamento dei rilievi aerofotogrammetrici esistenti, i Comuni dovranno provvedere alla immediata acquisizione dei rilievi aerofotogrammetrici in scala 1:10.000 ed 1:2.000 necessari alla pianificazione urbanistica generale ed attuativa" (Circolare 03.02.1992, n. 1/92, punto 9, comma 1).


In merito alla formazione della cartografia da parte degli enti locali, si rimanda alla Circolare 07.04.1993, n. 3/93 D.R.U. ed alla Circolare 26.05.1993, n. 5/93 D.R.U., riportata nell’appendice legislativa.

  • fornire, contestualmente alla cartografia:

  • le direttive generali di cui al successivo punto B.2;

  • lo studio geologico generale di cui al punto B.3

  • i progetti di oo.pp. approvati o in fase di approvazione;

  • ogni elemento utile derivante da leggi o regolamenti perché se ne possa tenere conto in fase di elaborazione del piano;

  • fornire lo studio geologico-tecnico relativo alle aree interessate dalle prescrizioni esecutive entro sessanta giorni dalla delibera di adozione dello schema di massima del piano.

B.2) Direttive generali

"Ai fini della formazione dei piani regolatori generali i Comuni sono tenuti ad adottare le direttive generali da osservarsi nella stesura del piano. Gli estensori del piano regolatore generale devono presentare al Comune uno schema di massima, redatto sulla base delle direttive medesime, entro sessanta giorni dalla data dell’incarico. Sullo schema di massima il consiglio comunale adotta le proprie determinazioni entro il termine di trenta giorni" (art. 3, L.R. 15/1991, comma 7°, modificato da art. 6, L.R. 9/1993).

L’adozione delle direttive generali costituisce atto preliminare all’affidamento dell’incarico per la redazione del P.R.G. e si pone a garanzia tanto dell’amministrazione comunale che richiederà una progettazione commisurata alle scelte di pianificazione del proprio territorio, quanto del progettista che a tali direttive dovrà uniformarsi.

Le direttive generali devono essere deliberate dal Consiglio Comunale e notificate formalmente al progettista incaricato.

L’adozione delle direttive viene eseguita sulla base di una relazione predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale finalizzata alla individuazione delle principali problematiche urbanistiche del Comune ed alla determinazione dei criteri informatori del piano necessari per un’adeguata pianificazione del territorio comunale.

Oltre alla suddetta relazione dell’U.T.C., il Consiglio Comunale potrà acquisire suggerimenti ed indicazioni dal confronto con i soggetti politici, economici e culturali operanti nel territorio e che, in quanto tale, sono direttamente interessati alle scelte pianificatorie che il Comune adotterà (cfr. Circolare 03.02.1992, n. 1/92, punto 7).

B.3) Studio geologico del territorio

"La formazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi deve essere compatibile con gli studi geologici che i Comuni sono tenuti ad effettuare nel territorio interessato".
"La disposizione indicata nel precedente comma si applica a tutti i Comuni della Regione anche se non risultino inclusi negli elenchi delle località sismiche da consolidare o da trasferire"
(art. 5, L.R. 65/1981, modificato da art. 7, L.R. 66/1984).

Lo studio geologico deve essere costituito dai seguenti elaborati:

Studio geomorfologico con l’ausilio, ove é possibile, della fotointerpretazione, comprendente la descrizione dei principali lineamenti morfologici e in particolare degli eventuali fenomeni di erosione e dissesto dei principali processi indotti da antropizzazioni; con l’ausilio, ove é possibile, della fotointerpretazione, comprendente la descrizione dei principali lineamenti morfologici e in particolare degli eventuali fenomeni di erosione e dissesto dei principali processi indotti da antropizzazioni;

Studio geolitologico comprendente la descrizione delle formazioni presenti (caratteristiche litologiche, rapporti di giacitura, spessori) e dei lineamenti tettonici. Studio geolitologico comprendente la descrizione delle formazioni presenti (caratteristiche litologiche, rapporti di giacitura, spessori) e dei lineamenti tettonici.

Studio idrogeologico comprendente le descrizioni dei lineamenti essenziali nella circolazione delle acque superficiali e sotterranee in relazione allo smaltimento delle acque dilavanti e alla protezione delle falde idriche. Studio idrogeologico comprendente le descrizioni dei lineamenti essenziali nella circolazione delle acque superficiali e sotterranee in relazione allo smaltimento delle acque dilavanti e alla protezione delle falde idriche. Studio idrogeologico comprendente le descrizioni dei lineamenti essenziali nella circolazione delle acque superficiali e sotterranee in relazione allo smaltimento delle acque dilavanti e alla protezione delle falde idriche.

Verifiche delle scelte urbanistiche sulla base degli studi sopra elencati per verificare la compatibilità delle scelte relative agli insediamenti abitativi, produttivi e di servizio contenuti nel piano con le condizioni geomorfologiche dei suoli. Verifiche delle scelte urbanistiche sulla base degli studi sopra elencati per verificare la compatibilità delle scelte relative agli insediamenti abitativi, produttivi e di servizio contenuti nel piano con le condizioni geomorfologiche dei suoli. Verifiche delle scelte urbanistiche sulla base degli studi sopra elencati per verificare la compatibilità delle scelte relative agli insediamenti abitativi, produttivi e di servizio contenuti nel piano con le condizioni geomorfologiche dei suoli.

Studio geologico tecnico comprende la descrizione particolareggiata delle zone interessate dai piani attuativi. Tale studio comprende la descrizione delle caratteristiche tecniche necessarie a qualificare le specifiche condizioni di edificabilità del territorio. Studio geologico tecnico comprende la descrizione particolareggiata delle zone interessate dai piani attuativi. Tale studio comprende la descrizione delle caratteristiche tecniche necessarie a qualificare le specifiche condizioni di edificabilità del territorio. Studio geologico tecnico comprende la descrizione particolareggiata delle zone interessate dai piani attuativi. Tale studio comprende la descrizione delle caratteristiche tecniche necessarie a qualificare le specifiche condizioni di edificabilità del territorio.

In particolare si richiede la verifica di stabilità dei versanti nelle condizioni morfologiche e in quelle di progetto, tenendo conto anche delle componenti geodinamiche (cfr. Circolare 23 giugno 1989, n. 33139).

Gli elaborati geologico-cartografici relativi al piano sono i seguenti:

Carta geolitologica con lineamenti stratigrafici e tettonici, comprensiva del rilevamento dei processi erosivi, dei dissesti e dei processi di antropizzazione. Carta geolitologica con lineamenti stratigrafici e tettonici, comprensiva del rilevamento dei processi erosivi, dei dissesti e dei processi di antropizzazione. Carta geolitologica con lineamenti stratigrafici e tettonici, comprensiva del rilevamento dei processi erosivi, dei dissesti e dei processi di antropizzazione.

Carta idrogeologica comprendente le classi di permeabilità, i lineamenti idrografici e di circolazione delle falde sotterranee e l’indicazione di pozzi e sorgenti. comprendente le classi di permeabilità, i lineamenti idrografici e di circolazione delle falde sotterranee e l’indicazione di pozzi e sorgenti.

Carta di classificazione del territorio in relazione alla suscettività di utilizzazione (cfr. Circolare 23 giugno 1989, n. 33139). Carta di classificazione del territorio in relazione alla suscettività di utilizzazione (cfr. Circolare 23 giugno 1989, n. 33139). Carta di classificazione del territorio in relazione alla suscettività di utilizzazione (cfr. Circolare 23 giugno 1989, n. 33139).

L’incarico per lo studio geologico deve essere articolato in due fasi:

  • Nella prima fase si eseguirà lo studio geologico generale (geomorfologico, geolitologico e idrogeologico) da consegnare al progettista del piano unitamente alla cartografia, alle direttive generali, ai dati demografici, ai progetti di opere pubbliche approvati o in corso di approvazione, nonché ogni elemento utile discendente da leggi o regolamenti perché se ne possa tenere conto nella elaborazione del piano.

  • Nella seconda fase si eseguirà lo studio geologico tecnico circoscritto alle sole aree da particolareggiare mediante le prescrizioni esecutive e da consegnare al progettista incaricato dopo l’approvazione dello schema di massima del P.R.G. In quella sede, infatti, saranno individuate con esattezza le aree oggetto della pianificazione attuativa delle prescrizioni esecutive (cfr Circolare 03.02.1992, n. 1/92, punto 10).

Per un’analisi più approfondita sugli obiettivi e contenuti dello studio geologico si rimanda alla Circolare 31.01.1995, n. 2222.

B.4) Studio agricolo-forestale

"Le previsioni dei piani regolatori generali comunali devono essere compatibili con gli studi agricolo-forestali da effettuare, da parte di laureati in scienze agrarie e forestali, ai sensi del quinto comma dell’art. 2 della L.R. 27.12.1978, n. 71 (3), e con le prescrizioni dell’art. 15, lettera e), della legge regionale 16.06.1976, n. 78 (4), che i Comuni sono tenuti ad eseguire nell’ambito del proprio territorio" (art. 3. L.R. 15/1991, comma 11°, modificato dall’art. 6, L.R. 9/1993).

Per un’analisi più approfondita sugli obiettivi e sui contenuti dello studio agricolo-forestale si rimanda al punto 1. della Circolare 13.05.1994, n. 1/94 DRU.

Gli esiti degli studi agricolo-forestale dovranno essere riportati nella stessa cartografia del P.R.G. e, con riguardo ai boschi e alle fasce forestali, dovranno essere visualizzate le relative fasce di rispetto (cfr. Circolare 1/92, punto 8).

(3) Nella formazione degli strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell’attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative. Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate (art. 2, L.R. 71/1978, comma 5°).

(4) (omissis)
e) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici (art. 15, L.R. 78/1976, punto e).


C) OBBLIGHI DEI COMUNI PER LA FORMAZIONE DEI P.R.G. - SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI PER INADEMPIENZA.

Premesso che l’efficacia dei vincoli di piano, di cui all’art. 1, L.R. 38/1973 (5), decaduti per decorrenza dei termini alla entrata in vigore della L.R. 15/1991, o decaduti entro il 31.12.1992, è prorogata fino alla predetta data, ai sensi dell’art. 2 della suddetta L.R. 15/1991, gli obblighi dei Comuni inerenti la formazione dei P.R.G., sono disciplinati come di seguito:

  • i Comuni sprovvisti di P.R.G. o dotati di piano i cui vincoli sono divenuti inefficaci per decorrenza dei termini, sono obbligati alla formazione dello stesso o alla revisione di quello esistente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, cioè entro il 19.05.1992. Tale termine è stato successivamente prorogato al 31.12.1993 dall’art. 6 della L.R. 9/1993;

  • i Comuni dotati di P.R.G. sono tenuti alla formazione di un nuovo piano o alla revisione di quello esistente diciotto mesi prima della decadenza dei termini di efficacia dei vincoli (cfr. art. 3, L.R. 15/1991).

  • per i Comuni di cui alla precedente lettera a) in cui si sono svolte le elezioni per il rinnovo dell’amministrazione comunale nel corso del 1993, il termine previsto dall’art. 6 L.R. 9/1993 è stato ulteriormente prorogato di un anno a partire dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

(5) Le indicazioni di piano comprensoriale, di piano regolatore generale, di programma di fabbricazione, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione od a vincoli che comportino l’inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro dieci anni dalla data di approvazione dei predetti strumenti urbanistici non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L’efficacia dei vincoli anzidetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione (art. 1, L.R. 38/1973, comma 2°).

Ugualmente, la medesima proroga di un anno è stata concessa ai Comuni dove si sono svolte nuove elezioni ai sensi della L.R. 28/1993, qualora già obbligati alla adozione del P.R.G. o alla revisione di quello esistente entro il 31.12.1993 (cfr. art. 2, L.R. 4/1994).

Tali termini sono stati ulteriormente prorogati di un anno ai sensi dell’art. 34, L.R. 4/1996.

A causa della perdurante inadempienza della maggior parte dei Comuni dell’isola ad ottemperare ai suddetti obblighi, il legislatore regionale ha stabilito lo scioglimento dei Consigli Comunali e/o la rimozione del Sindaco dalla carica.

Il suddetto provvedimento è stato introdotto nell’ordinamento regionale con la L.R. 9/1993 che, all’art. 6, comma 3°, prevede lo scioglimento dei Consigli dei Comuni di cui alla precedente lettera a) che non hanno assunto le delibere di adozione relative alla formazione o revisione dei piani nei termini stabiliti.

Lo scioglimento del Consiglio Comunale è decretato dal Presidente della Regione su proposta dell’Assessore R.T.A. di concerto con l’Assessore regionale per gli EE.LL., previa deliberazione della Giunta regionale.

Successivamente, con L.R. 4/1994, il legislatore ha previsto la rimozione del Sindaco dalla carica in caso di mancata richiesta di convocazione del Consiglio Comunale almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine per l’adozione del P.R.G. o la revisione di quello esistente (cfr. art. 2, comma 3°).

Qualora il Consiglio Comunale convocato non provveda all’adozione del P.R.G. o alla revisione di quello esistente nei termini di legge, lo stesso viene sciolto con le procedure di cui al comma 3° dell’art. 6 L.R. 9/1993 (cfr. art. 2, comma 4°).

Contestualmente alla rimozione del Sindaco o allo scioglimento del Consiglio Comunale, oltre alla nomina del Commissario straordinario previsto dall’ordinamento amministrativo degli enti locali, si provvede anche, su proposta dell’Assessore R.T.A., alla nomina di un Commissario provveditore per l’adozione di qualunque atto di competenza comunale occorrente per l’adempimento degli obblighi relativi all’adozione o revisione del P.R.G. (cfr. art. 2, comma 4°):

"In tal modo il legislatore regionale ha voluto affiancare alla gestione commissariale straordinaria una nuova figura commissariale, con il compito specifico ed autonomo rispetto al Commissario straordinario di adottare qualsivoglia atto di competenza comunale, preliminare all’adozione o revisione del piano regolatore generale".

"Il Commissario provveditore procederà, ovviamente, anche a deliberare l’adozione o revisione del piano regolatore generale unitamente alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio, e ciò anche nel caso di rinnovo del Consiglio Comunale (che comporterà solamente la decadenza del Commissario straordinario), con l’indubbio vantaggio di assicurare la continuità dell’azione commissariale relativa al P.R.G. anche in questo caso particolare".

"La partecipazione alla fase di adozione del piano regolatore generale da parte del Consiglio Comunale rinnovato viene comunque assicurata, avendo previsto il legislatore l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 della L.R. 21 agosto 1984, n. 66, sostitutivo dell’ultimo comma dell’art. 4 della L.R. n. 65 dell’ 11 aprile 1981 (6). Il Commissario provveditore, pertanto, è tenuto a convocare e sentire il Consiglio Comunale rinnovato, prima di provvedere all’adozione di detto strumento urbanistico generale".

"Si evidenzia, altresì, che il Commissario provveditore (così come il Commissario ad acta) non può formulare controdeduzioni sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il P.R.G. e le P.E. a seguito della loro pubblicazione; ma resta bensì obbligato ad inviare le stesse al progettista del piano, affinché questi provveda a formulare le proprie deduzioni, visualizzandole in apposite tavole del piano medesimo.

Le delibere di adozione del P.R.G. e delle P.E. non sono soggette ad alcun riscontro tutorio, e non possono essere revocate dai Consigli Comunali" (Circolare n. 4/93 DRU, punto 4). Le delibere di adozione del P.R.G. e delle P.E. non sono soggette ad alcun riscontro tutorio, e non possono essere revocate dai Consigli Comunali" (Circolare n. 4/93 DRU, punto 4).

A partire dal 17 gennaio 1993, ai sensi dell’8° comma dell’art. 6 della L.R. 9/1993, hanno perso efficacia gli interventi sostitutivi già disposti presso i Comuni per gli adempimenti relativi alla formazione o revisione dei P.R.G.

Pertanto, a partire da questa data, i Consigli Comunali restano investiti di tutte le incombenze preliminari all’adozione del P.R.G. (acquisizione di cartografia adeguata; conferimento dell’incarico professionale per la redazione del piano, della relazione geologica e dello studio agricolo-forestale; adozione delle direttive generali; approvazione dello schema di massima) che se non intraprese rapidamente potrebbero portare, in seguito, allo scioglimento del Consiglio Comunale non essendo possibile, se si pongono remore iniziali, pervenire all’adozione del P.R.G. entro i termini di legge (cfr. art. 6, L.R. 9/1993, comma 8° e Circolare 05.05.1993, n. 4/93, punto 2.b, D.R.U.).

(6) Le deliberazioni assunte dai commissari ad acta in sostituzione dei Consigli Comunali, allorquando debbono essere successivamente trasmesse all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente per i provvedimenti di competenza, non sono soggette al visto della commissione provinciale di controllo e non sono revocabili dai consigli comunali.
Le deliberazioni di cui al comma precedente sono assunte dai commissari, sentito il consiglio comunale convocato dallo stesso commissario ad acta (art. 4, L.R. 65/1981, commi 4°-5°, modificato da art. 4, L.R. 66/1984).