5) DECORRENZA, DURATA ED EFFETTI DEL P.R.G.
(art. 11 L. 1150/1942)
Il P.R.G. entra in vigore con il completamento
della fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e di deposito presso la segreteria
comunale di cui al precedente punto 4.7).
Il P.R.G. ha vigore a tempo indeterminato e le sue
disposizioni non sono suscettibili di abrogazione per desuetudine (cfr. Consiglio di
Stato, sez. V, 07.03.1987, n. 171).
La decadenza del P.R.G. si determina con
lapprovazione e lentrata in vigore di un nuovo piano generale che disciplina ex
novo la materia.
I proprietari degli immobili hanno lobbligo
di osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona
che sono indicate nel piano.
"I proprietari dimmobili nei
Comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani
stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni
esistenti" (art. 869 c.c.).
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