Dizionario di Urbanistica

Il dizionario è stato prodotto dal prof. Giuseppe Platania 

In questa pagina sono riportati i termini di uso frequente
in campo edilizio, giuridico ed urbanistico di interesse tecnico

Abitabilità

(R.D. 1265/1934)
(D.P.R. 425/1994)

Riferimento: edilizia residenziale

 

  • Atto amministrativo emanato dal Sindaco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 220 e 221 del R.D. 1265/1934 e dell’art. 4 del D.P.R. 425/1994, con cui, sulla scorta del parere dell’Ufficio tecnico comunale e dell’ufficiale sanitario, si certifica la rispondenza della costruzione al progetto approvato ed alle norme igienico-sanitarie e se ne autorizza l’ occupazione ad uso abitativo.

  • Il certificato di abitabilità può essere rilasciato anche per singole unità immobiliari o per singole parti di un edificio a condizione che risultino ultimate e posseggano i requisiti previsti dalla legge.

Abitabilità: requisiti e procedura

(R.D. 1265/1934)
(D.P.R. 425/1994)

Riferimento: edilizia residenziale

 

  • "I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti, debbono essere sottoposti al visto del sindaco, che provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la Commissione edilizia". (art. 220, R.D. 1265/ 1934).

  • "Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del sindaco, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità". (art. 221, R.D. 1265/1934).

  • "Affinché gli edifici, o parti di essi, indicati nell'art. 220 del regio decreto 27-7-1934, n. 1265, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di abitabilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.

In caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilità si intende attestata. In tal caso, l'autorità competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l'ispezione di cui al secondo comma del presente articolo, e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.

Il termine fissato al secondo comma del presente articolo, può essere interrotto una sola volta dall'amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente.

Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi". (art. 4, D.P.R. 425/1994)

Accessibilità

(D.M. 236/1989)

Riferimento: barriere architettoniche

 

  • Si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

  • Essa esprime il più alto livello di qualità dello spazio costruito, in quanto consente la totale fruizione nell’immediato

Adattabilità

(D.M. 236/1989)

Riferimento: barriere architettoniche

 

  • Si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria e sensoriale.

  • Essa rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità. L’adattabililità è, pertanto, un’ accessibilità differita.

  • Negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamigliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell’adattabilità.

  • Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è giaà richiesta l’accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal D.M. 236/1989.

Adeguamento

(D.M. 236/1989)
(D.M. 16.01.1996)

Riferimento: barriere architettoniche

L'insieme dei provvedimenti necessari a rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del D.M. 236/1989.

Riferimento: edilizia residenziale

L’insieme di opere finalizzate a migliorare le condizioni igieniche di una costruzione anche attraverso la realizzazione o l’integrazione degli impianti tecnologici.

Riferimento: normativa antisismica

L’insieme delle opere sufficienti per rendere l’edificio idoneo a resistere alle azioni sismiche (cfr. p. C.9.1.1).

Agibilità

Riferimento: edilizia residenziale

Atto amministrativo emanato dal Sindaco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 220 e 221 del R.D. 1265/1934 e dell’art. 4 del D.P.R. 425/1994, con cui, sulla scorta del parere dell’Ufficio tecnico comunale e dell’ufficiale sanitario, si certifica la rispondenza della costruzione al progetto approvato ed alle norme igienico-sanitarie e se ne autorizza l’ occupazione ad uso diverso da quello abitativo (produttivo, commerciale, etc...).

Alienare

Riferimento: diritto

Trasferire il diritto di proprietà in seguito ad atto di compravendita, donazione, espropriazione, etc...

Alloggio monostanza

(D.M. 05.07.1975)

Riferimento: edilizia residenziale

L’alloggio monostanza deve avere una superficie minima, compresi i servizi, pari a 28,00 mq se destinato ad una persona e di 38,00 mq se destinato a due persone (cfr. art. 3).

Alloggio/appartamento

(C.M.LL.PP. 1820/1960)

Riferimento: edilizia residenziale

Per alloggio o appartamento si intende un insieme di vani ed annessi o anche un solo vano utile, situati in una costruzione permanente o in parti separate, ma funzionalmente connesse di detta costruzione e destinati ad uso di abitazione per famiglia.

L'alloggio deve avere un ingresso sulla strada (direttamente o attraverso un giardino, un cortile, ecc.) o su uno spazio comune all'interno della costruzione (scala, passaggio, ballatoio, ecc.).

Altezza dei locali

(art. 1, D.M. 05.07.1975)

Riferimento: edilizia residenziale

  • L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

  • Nei comuni montani al di sopra dei m. 1.000 s.l.m., può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a m. 2,55.

Altezza dei locali

(art. 19, L. 513/1977)
(art. 43, L. 457/1978)

Riferimento: edilizia residenziale pubblica

L’altezza netta degli ambienti, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze di vigenti regolamenti edilizi, non può essere superiore a m. 2,70 per gli ambienti abitativi ed inferiore a m. 2,40 per i vani accessori.

Altezza massima di un edificio

(D.M. 16.01.1996)

Riferimento: edilizia residenziale

  • Si intende la differenza tra la quota altimetrica della linea di gronda del vano abitabile più alto e la quota del piano di campagna o del marciapiede, se esistente.

  • Nel caso di copertura a tetto, con sottotetti accessibili, l’altezza dell’edificio si misura sulla verticale del prospetto dal piano di campagna o del marciapiede al punto medio della copertura, salvo una diversa disciplina prevista dal R.E.C.

  • Nel caso di edifici prospicienti su strade o terreni in pendenza, l’altezza dei singoli fronti è uguale alla media aritmetica delle altezze degli spigoli, misurate con i criteri precedenti, e l’altezza dell’edificio è data dalla media delle altezze medie dei fronti.

Riferimento: normativa antisismica

  • Per ogni fronte esterna l'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra il piano di copertura più elevato ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano stradale o del marciapiede nelle immediate vicinanze degli edifici stessi, non può superare nelle strade e negli edifici in piano i limiti riportati nella tabella 2.

  • Nel caso di copertura a tetto detta altezza va misurata dalla quota d'imposta della falda e, per falde con imposte a quote diverse, dalla quota d’imposta della più alta.

  • Sono esclusi dal computo delle altezze gli eventuali torrini delle scale e degli ascensori. Nel caso che gli edifici abbiano un piano cantinato o seminterrato la differenza di livello (misurata sulla stessa verticale) tra il piano più elevato di copertura (o la quota d'imposta delle falde) e quello di estradosso delle strutture di fondazione, può eccedere di non più di quattro metri i limiti stabiliti dalla precedente tabella 2.

  • Nelle strade o nei terreni in pendio le altezze massime di cui alla precedente tabella possono essere incrementate di 1,50 m purché la media generale delle altezze di tutte le fronti rientri nei limiti stabiliti nella tabella stessa.

  • Per le costruzioni in legno è ammessa la realizzazione di uno zoccolo in muratura e malta cementizia o in calcestruzzo semplice o armato, la cui altezza non può superare i quattro metri. In tal caso i limiti di cui alla precedente tabella vanno riferiti alla sola parte in legno (cfr. p. C.2).

Tabella 2

Tipo di struttura S = 6 S = 9 S = 12
Legno 10 7 7
Muratura ordinaria 16 11 7,5
Muratura armata 25 19 13
Pannelli portanti 32 25 16
Inteialatura Nessuna limitazione
Altezza virtuale

(art. 19, L. 513/1977)
(art. 43, L. 457/1978)

Riferimento: edilizia residenziale pubblica

  • (Hv) - Si calcola come rapporto fra i metri cubi totali vuoto per pieno dell’edificio (Vt) e la somma delle superfici utili abitabili degli alloggi.

  • Il suo valore deve risultare:

Hv = Vt / S Sua <= 4,50 m

  • Si precisa che, ai sensi della C.M.LL.PP. (C.E.R.) 15.10.1979, n. 109, nel calcolo del volume totale, devono essere escluse dal computo le superfici destinate ad uso diverso dalle abitazioni, cioè quelle destinate ad attività commerciali o sociali (peraltro non ammissibili a finanziamento).

Altri vani

(C.M.LL.PP. 1820/1960)

Riferimento: edilizia residenziale

Per altri vani si intendono tutti quei vani che pur essendo compresi nel fabbricato residenziale non fanno parte integrante delle abitazioni (botteghe, autorimesse, cantine, magazzini, soffitte non abitabili, stalle, fienili, ecc.).

Ampliamento

(C.M.LL.PP. 1820/1960)
(D.M. 16.01.1996)

Riferimento: edilizia residenziale

Si intende quel complesso di lavori che hanno l'effetto di ingrandire il fabbricato creando uno spazio supplementare.

Più in generale, si definisce come l’insieme delle opere che comportano un aumento delle superfici e/o del volume di un edificio esistente, mediante sopraelevazione o aggiunte laterali di nuovi corpi di fabbrica o fusione con edifici confinanti.

Riferimento: normativa antisismica

Si intende la sopraelevazione di parti dell’edificio esistente di altezza inferiore a quella massima dell’edificio stesso (cfr. p. C.9.1.1).

Area edificabile

Riferimento: urbanistica

  • Rappresenta la superficie totale dell’area da asservire alla costruzione e si definisce come la porzione di terreno suscettibile di utilizzazione a scopo edificatorio.

  • Di norma viene calcolata detraendo dalla superficie totale del lotto le seguenti quantità:

          a) porzioni di area sottoposta a vincolo dallo strumento urbanistico;
          b) porzioni di area asservita ad altre costruzioni preesistenti sul lotto;
          c) porzioni di area ceduta in diritto di superficie a terzi.

Area metropolitana

Riferimento: urbanistica

Ambito territoriale, più o meno ampio, caratterizzato da particolari forme di sviluppo socio-economico e di specializzazione produttiva.

Si distinguono in:

  • monocentriche, quando sono determinate da un unico centro che svolge una funzione attrattiva e dove lo sviluppo industriale é collegato alla presenza di grandi industrie di base. Il sistema relazionale é caratterizzato da flussi radiali.

  • policentriche, quando sono determinate da un centro principale e da più centri secondari fra i quali si stabilisce una distribuzione di funzioni, servizi ed infrastrutture.

Area urbanizzata

Riferimento: urbanistica

Ambito territoriale provvisto di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Aree per attrezzature pubbliche

Riferimento: urbanistica

  • Sono le aree esistenti o previste dallo strumento urbanistico generale per il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed il cui dimensionamento deve essere conforme alle prescrizioni di cui al D.M. 1444/1968.

  • Per le zone residenziali: 18 mq/abitante

a) istruzione: 4,50 mq
b) attrezzature interesse collettivo: 2,00 mq
c) parcheggi: 2,50 mq
d) verde pubblico: 9,00 mq

  • Per le zone agricole: 6 mq/abitante

a) istruzione
b) attrezzature interesse collettivo

  • Spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale:

a) 1,5 mq/ab per l’attrezzature per l’ istruzione superiore all’obbligo (esclusi
    gli istituti universitari);
b) 1 mq/ab per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
c) 15 mq/ab per i parchi pubblici urbani e territoriali

Assegno di linea e di quota

 

Riferimento: edilizia residenziale

Atto amministrativo rilasciato dal Comune al titolare della concessione edilizia per la determinazione dell’allineamento e delle quota di imposta del costruendo edificio rispetto alla sede stradale o ad altro spazio pubblico di riferimento.

Consiste nel fissare sul posto i capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione e nella contestuale redazione di un verbale in doppio esemplare sottoscritto dalle parti.

Barriere architettoniche

(D.M. 236/1989)

  

Riferimento: barriere architettoniche

  • Ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

  • Ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;

  • Mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Caratteristiche dimensionali
e funzionali degli alloggi

(D.M. 05.07.1975)

Riferimento: edilizia residenziale

  • Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie utile abitabile non inferiore a 14,00 mq, per i primi quattro abitanti, ed a mq 10,00 per ciascuno dei successivi (cfr. art. 2);

  • soggiorno: superficie minima pari a 14,00 mq (cfr. art. 2) ubicato preferibilmente in ambiente autonomo;

  • cucina: ubicata preferibilmente in ambiente autonomo e dotata superficie minima pari a 9,00 mq, per consentire la razionale sistemazione di una cucina a gas, un lavello a uno o due bacini completo di scolapiatti, un piano di lavoro, mobili a terra e/o pensili per la conservazione delle stoviglie, etc..., un frigorifero ed una lavastoviglie; se l’angolo cottura è annesso al locale soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli;

  • camera da letto matrimoniale: superficie minima pari a 14,00 mq (cfr. art. 2) per la sistemazione razionale di un letto a due piazze, una culla o un lettino, un armadio, un comò, e due comodini;

  • camera a due letti: superficie minima pari a 14,00 mq (cfr. art. 2) per la sistemazione razionale di due letti singoli, e degli altri capi di arredo propri delle stanze da letto;

  • camera da letto singola: superficie minima pari a 9,00 mq (cfr. art. 2) per la sistemazione razionale di un letto e degli altri capi di arredo propri delle stanze da letto;

  • ambiente pluriuso: superficie minima pari a 9,00 mq idoneo anche per la sistemazione razionale di un letto e degli altri capi di arredo propri delle stanze da letto;

  • bagno-WC (cfr. art. 7):

a) da dimensionare in modo da sistemare razionalmente una vasca da
    bagno a sedere o un piatto doccia, un lavabo, un bidet ed una tazza WC;
b) il locale deve essere provvisto di apertura all’esterno per il ricambio
    dell’aria o dotato di impianto di aspirazione meccanica;
c) nei locali sprovvisti di aperture all’esterno è proibita l’installazione di
    apparecchi a fiamma libera;
d) più precisa la prescrizione dell’art. 18, L. 166/1975 che consente
    l’installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed
    illuminati dall’esterno a condizione che:
    d.1) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di
           ventilazione forzata che assicuri un ricambio medio orario non
           inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi;
    d.2) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di
          funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e
          distinta ventilazione primaria e secondaria;
    d.3) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a
           fiamma libera;

  • lavanderia: ambiente destinato alla installazione ed alla manovra di apparecchi per il lavaggio meccanico e/o manuale ed al deposito della biancheria da lavare. Può essere destinato a servizio igienico supplementare dello alloggio;

  • incremento pranzo: spazio destinato al pranzo da progettare come incremento del soggiorno o della cucina. Deve consentire il consumo dei pasti simultaneamente ad un numero di persone almeno pari al numero dei posti letto dell’alloggio;

  • ingresso: preferibilmente in ambiente autonomo e dimensionato in relazione al tipo di alloggio;

  • disimpegni e passaggi: lato minore non minore di 1,00 m;

  • tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso (cfr art. 5).

Case sparse

Riferimento: urbanistica

Sono definite tali dall’ISTAT quelle località disseminate nel territorio comunale a distanza fra loro tale da non poter costituire nemmeno nucleo abitato.

Centro abitato

(art. 17, L. 765/1967)
(C.M.LL.PP. 3210/1967)

Riferimento: urbanistica

  • Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, definisce l’ambito territoriale, oggetto di perimetrazione da parte del Comune, in cui si applicano le norme per l’edificazione di cui all’art. 17 della L. 765/1967.

  • La legge non precisa la nozione di centro abitato e neppure il modo di determinare il perimetro.

(...)

L'istituto centrale di statistica definisce il centro abitato come un "aggregato di case continue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici determinanti un luogo di raccolta, ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamenti e simili".

L' ISTAT, pertanto, ha fornito le seguenti istruzioni sia per la delimitazione del piano topografico, sia per la individuazione dei requisiti che debbono coesistere perché una località possa essere riconosciuta come centro abitato:
a) deve sempre trattarsi di un gruppo di case più o meno numeroso;
b) in tale gruppo di case vi debbono essere servizi ed esercizi pubblici;
c) i servizi o gli esercizi pubblici devono determinare un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti delle zone circostanti.

Conseguentemente, un gruppo di case, senza servizi o esercizi pubblici non può costituire un centro abitato, né tale carattere può essere riconosciuto ai servizi o esercizi pubblici (quali una stazione ferroviaria, uno spaccio, una chiesa, ecc.) isolati dalla campagna, anche se situati lungo strade.

E’ stata data, infine (cassazione penale, sezione III, 2-7-1962) una interpretazione giurisprudenziale del "centro abitato" - di cui all'art. 31 della legge del 1942 che lo definisce "quel complesso di edifici abitati che sia sufficientemente organizzato, mediante l'impianto di servizi pubblici essenziali".

Tali definizioni ed interpretazioni sono state date a fini diversi da quelli della legge n. 765. Tuttavia, poiché esse configurano il "centro abitato" in modo sostanzialmente analogo e possono adattarsi alla definizione usata nella nuova legge, appare opportuno tenerne conto per l'applicazione del disposto dell'art. 17 (cfr. C.M.LL.PP. 3210/1967, p. 7 - stralcio).

Centro edificato

(art. 18, L. 865/1971)

Riferimento: urbanistica

E’ delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi.

Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

Certificato d’uso

Riferimento: urbanistica

Atto amministrativo con cui il Sindaco attesta la destinazione d’uso di un immobile.

Certificato di
destinazione urbanistica

(art. 18, L. 47/1985)

Riferimento: urbanistica

Certificato rilasciato dal Sindaco entro trenta giorni dalla richiesta agli aventi titolo per il rilascio della concessione edilizia e che contiene le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata.

Deve essere obbligatoriamente allegato agli atti di compravendita dei terreni, pena la loro nullità.

Ciglio della strada

(art. 2, D.M. 1404/1968)
(D.M. 16.01.1996)

Riferimento: urbanistica

Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine ed altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginette e simili).

Riferimento: normativa antisismica

Si intende la linea di limite della sede stradale e dello spazio di uso pubblico aperto alla circolazione dei pedoni e dei veicoli e dello spazio inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale (cfr. p. C.3).

Città

Riferimento: urbanistica

"La città è un centro abitato di considerevole taglia demografica, fulcro di relazioni e di comunicazioni, ad alta organizzazione, con funzioni multiple e complesse esercitate da una popolazione che vive in massima parte di attività non agricole" (cfr. M. Fondi, Le sedi umane: dall’ abitazione isolata alla città, in Viaggio nella geografia, T.C.I., Milano, 1985).

  • In senso sociologico:

La città é un insediamento relativamente vasto, denso e permanente di individui socialmente eterogenei.

  • In senso economico:

La città é uno spazio economico nel quale si concentrano molteplici attività e quindi flussi di capitali, beni, forza-lavoro, servizi, etc...

  • In senso geografico:

La città é una concentrazione, in un determinato spazio costruito, di abitanti occupati in attività fondamentali del tipo secondario e terziario.

Coattivo

Riferimento: diritto

Obbligatorio, imposto dalla legge

Colonìa

Riferimento: diritto

Contratto agrario, noto e largamente usato sin dall’antichità classica, costituito da una forma associativa di capitale e lavoro, per cui uno o più coloni si obbligano a lavorare un fondo altrui partecipando agli utili.

Comparti edificatori

(art. 23, L. 1150/1942)

Riferimento: urbanistica

Ambiti   territoriali, individuati in sede di approvazione dei piani particolareggiati, costituenti unità fabbricabili e comprendenti aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni.

Concessione edilizia

(art. 1, L. 10/1977)

Riferimento: urbanistica

Atto amministrativo rilasciato dal Sindaco, su obbligatorio ma non vincolante parere della commissione edilizia, che autorizza l’esecuzione delle opere connesse ad ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.

Contorno dell’edificio

(D.M. 16.01.1996)

Riferimento: normativa antisismica

Proiezione in pianta del fronte dell’edificio stesso, escluse le sporgenze di cornici e balconi aperti (cfr. p. C.3).

Conurbazione

Riferimento: urbanistica

Complesso e dinamico sistema costituito dalla città e dal territorio circostante legati da un rapporto di interdipendenza.

Costruzione abusiva

 

Riferimento: urbanistica

Edificio realizzato in contrasto con le prescrizioni della legge urbanistica e dello strumento urbanistico o in assenza di concessione edilizia o in difformità, parziale o totale, da essa.

Densità di popolazione

(C.M.LL.PP. 425/1967)

Riferimento: urbanistica

  • territoriale:

esprime il rapporto fra il numero di abitanti e l’area della zona di insediamento;

  • fondiaria:

esprime il rapporto fra il numero di abitanti e l’area pertinente alle abitazioni, escluse strade e attrezzature sociali.

Densità edilizia

(C.M.LL.PP. 425/1967)

Riferimento: urbanistica

  • territoriale:

esprime il rapporto fra la sommatoria dei volumi edilizi (m3/m2) e la superficie della porzione di territorio interessata misurata al lordo delle strade, piazze, aree per servizi ed attrezzature pubbliche;

  • fondiaria:

esprime il rapporto fra il volume edilizio (m3/m2) o la superficie lorda degli alloggi (m2/m2) e la superficie fondiaria del lotto.

Diritto di superficie

Riferimento: diritto

Diritto reale in base al quale il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà.

Se la costituzione del diritto è stata fatta a tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione (cfr. Libro III, Titolo III, c.c.).

Distacco

Riferimento: urbanistica

Distanza minima, in orizzontale, a cui deve essere posizionato un edificio rispetto al confine di proprietà o rispetto ad altri edifici preesistenti.

Edificio

(D.M. 236/1989)

Riferimento: barriere architettoniche

Si intende una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.

Riferimento: edilizia residenziale

Si intende un qualsiasi manufatto, volumetricamente concluso, destinato allo svolgimento di funzioni, indipendentemente dalle dimensioni, dalla tecnologia e dal sistema costruttivo di fabbrica.

Edilizia agevolata

Riferimento: edilizia residenziale pubblica

Edilizia realizzata mediante l’intervento dello Stato consistente nella erogazione di mutui a tasso agevolato commisurato al reddito del nucleo famigliare.

Edilizia convenzionata

Riferimento: edilizia residenziale pubblica

Si fonda sulla stipulazione di una convenzione tra il Comune ed i privati costruttori che, in cambio di agevolazioni e sgravi, si impegnano a praticare canoni di affitto e prezzi di vendita delle costruzioni a condizioni inferiori a quelli di mercato.

Edilizia sovvenzionata

Riferimento: edilizia residenziale pubblica

Edilizia realizzata a totale carico dello Stato attraverso gli Enti istituzionalmente preposti (il più importante è lo I.A.C.P.) che costruiscono o recuperano abitazioni che fanno parte del patrimonio pubblico e sono assegnate in affitto con canoni sociali.

Emiplegico

Riferimento: barriere architettoniche

Persona impedita solamente alla parte sinistra o destra del corpo.

Enfiteusi

Riferimento: diritto

Contratto perpetuo o a lunga scadenza (più di venti anni) di concessione del diritto di pieno godimento di un fondo, per cui il proprietario, chiamato direttàrio, ne cede il dominio utile ad altra persona, chiamata enfiteuta, che si impegna a corrispondere un determinato canone annuo in denaro o in natura, e a migliorare e a non lasciare deteriorare il fondo (cfr. Libro III, Titolo IV c.c.).

Espropriare

 

Riferimento: diritto

Privare della proprietà di un bene per ragioni di pubblica utilità o in ragione di una sentenza esecutiva.

Fabbricato o edificio

(C.M.LL.PP. 1820/1960)

Riferimento: edilizia residenziale

Per fabbricato o edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome.

Fabbricato o
edificio residenziale

(C.M.LL.PP. 1820/1960)

Riferimento: edilizia residenziale

Per fabbricato o edificio residenziale si intende quel fabbricato urbano o rurale, destinato per la maggior parte (cioè il più della cubatura) ad uso di abitazione.

Fascia o nastro di
rispetto stradale

(D.M. 1404/1968)
(D.P.R. 495/1992)

 

Riferimento: urbanistica

Superficie vincolata latistante ad una strada su cui non è consentita l’edificazione fatta eccezione per le opere e gli impianti al servizio della strada stessa, i distributori di carburanti e le cabine elettriche.

Handicappato

 

Riferimento: barriere architettoniche

Termine attribuito a persone che sono considerate impedite, ostacolate, nel rapporto con l’ ambiente a causa delle proprie limitazioni.

Il termine deriva dall’inglese handicapped che si traduce in ostacolato.

Indice di affollamento

Riferimento: urbanistica

Esprime il rapporto fra il numero di abitanti ed il numero dei vani abitabili.

Indice di fabbricabilità fondiaria

Riferimento: urbanistica

Esprime il massimo volume in metri cubi costruibile sui metri quadrati di superficie edificabile.

Indice di sfruttamento

Riferimento: urbanistica

E’ il rapporto tra la superficie utile lorda complessiva di tutti i piani di un edificio e l’area edificabile del lotto.

Indice di utilizzazione fondiaria

Riferimento: urbanistica

Esprime la superficie massima in mq (comprese le proiezioni sull’area edificabile dei volumi interrati computati e non nella cubatura) per ogni mq di area edificabile.

Indice di utilizzazione
territoriale

Riferimento: urbanistica

Esprime il rapporto percentuale fra la superficie fondiaria e la superficie territoriale.

Indice volumetrico
capitario o abitativo

Riferimento: urbanistica

Volume edilizio medio per abitante (m3/ab).

Di norma, per le zone residenziali, è variabile tra 100-150 mc/ab.

Iter procedurale

 

Riferimento: generico

Iter amministrativo seguito da un procedimento per giungere alla sua conclusione.

Lavori autorizzati
(opere progettate)

(C.M.LL.PP. 1820/1960)

Riferimento: edilizia residenziale

Si dicono "lavori autorizzati" i progetti di costruzione di abitazioni a totale carico o col contributo dello Stato o di enti locali la cui esecuzione sia stata approvata dai competenti organi. Per i lavori di esclusiva competenza di privati (e cioè senza alcun contributo dei suddetti enti) si applicano invece le norme di cui all'art. 220 del testo unico sulle leggi sanitarie (regio decreto 27-7-1934, n. 1265), ed agli artt. 31 e seguenti della legge urbanistica 17-8-1942, n. 1150.

Lavori in corso

(C.M.LL.PP. 1820/1960)

Riferimento: edilizia residenziale

Si dicono tali i lavori iniziati e non ancora ultimati.

Lavori iniziati

(C.M.LL.PP. 1820/1960)

Riferimento: edilizia residenziale

I lavori si dicono iniziati allorché le prime operazioni effettive siano state intraprese in cantiere, dopo la preparazione e la definizione dei disegni esecutivi. Per esempio: la messa a punto del cantiere, l'arrivo dei materiali e degli attrezzi, l'avviamento dei lavori di sterro e di fondazione.

Lavori ultimati
(opere costruite)

(C.M.LL.PP. 1820/1960)

Riferimento: edilizia residenziale

I lavori di costruzione di abitazioni a totale carico e col contributo dello Stato o di enti locali si dicono ultimati quando sia stato richiesto il permesso di abitabilità o di agibilità, a norma dell'art 221 e seguenti del testo unico sulle leggi sanitarie (regio decreto 27-7-1934, n. 1265).

Logge e balconi

(C.M.LL.PP. 27.02.1965)

 

 

Riferimento: edilizia residenziale

  • agli ambienti destinati al soggiorno dovrà essere assicurata la massima fruibilità di aria, di luce e di visuale. Anche in ordine a tale esigenza, gli alloggi, in relazione alle abitudini locali, saranno dotati di spazi all’aperto praticabili a livello (balcone, loggia, terrazza);

  • quando la suddetta esigenza è soddisfatta mediante logge, dovrà essere garantito il suo mantenimento nel tempo con divieto di chiusura o limitazione attraverso precise norme da inserire nei regolamenti di assegnazione o di cessione in locazione semplice.

Manufatto

Riferimento: generico

Si intende qualsiasi costruzione realizzata dallo uomo.

Manutenzione ordinaria

(art. 31.a, L. 457/1978)

Riferimento: interventi di recupero

Sono quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria

(art. 31.b, L. 457/1978)

Riferimento: interventi di recupero

Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Manutenzione straordinaria

(D.M. 05.08.1994)
(C.M.LL.PP. 28/1995)

Riferimento: edilizia residenziale pubblica

  • la superficie complessiva (Sc) è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti:

Sc = Su + Snr + Sp

  • Il costo totale (C.T.M.) non può superare il limite di £./mq 620.000 di superficie complessiva.

Mezzadria

Riferimento: diritto

Contratto e sistema di conduzione agrario per cui i prodotti e gli utili di un podere vengono divisi a metà, o in quote leggermente diverse, tra il proprietario, cioè il concedente che organizza e dirige l’azienda, ed il mezzadro, cioè il contadino che vive e lavora nel podere con la propria famiglia ed organizza il lavoro.

Miglioramento

(D.M. 16.01.1996)

Riferimento: normativa antisismica

Si definisce intervento di miglioramento l’ esecuzione di una o più opere riguardanti i singoli elementi strutturali dell’edificio con lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza senza, peraltro, modificare in maniera sostanziale il comportamento globale (cfr. p. C.9.1.2).

Misura della distanza

Riferimento: generico

La distanza si misura in orizzontale e rappresenta la lunghezza del segmento di perpendicolare da un punto ad una retta.

Misure di salvaguardia

 

 

Riferimento: urbanistica

Provvedimento sindacale con cui, a partire dalla data della delibera di adozione degli strumenti urbanistici e fino alla emanazione dei relativi decreti di approvazione, vengono sospese le determinazioni sulle domande di concessione edilizia quando si riconosca che le stesse siano in contrasto con il piano adottato.

Nucleo abitato

Riferimento: urbanistica

Il nucleo abitato è definito dall’ISTAT come la località abitata priva di luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di case contigue o vicine, con almeno 5 famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzi, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili purché l'intervallo fra casa e casa non superi una trentina di metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestatamente sparse.

Il carattere di nucleo deve  essere riconosciuto anche:

a) al gruppo di case, anche minimo, vicine tra loro, situate in zona montana, 
quando vi abitino almeno due famiglie e le condizioni della viabilità siano tali
da rendere difficili o comunque non frequenti i rapporti con le altre località
abitate;
b) all'aggregato di case (dirute o non dirute) in zona montana, già sede di
numerosa popolazione ed ora completamente o parzialmente disabitato a
ausa dello spopolamento montano;
c) ai fabbricati di aziende agricole e zootecniche noti nelle diverse regioni con
varie denominazioni: corte (Lombardia), casale (campagna romana),
cascina (Piemonte, Lombardia), fattoria (Toscana),  masseria (Puglie, Sicilia),
casanteria (Romagna), cussorgia o furriadroxius (Sardegna), villa (Trentino),
colmello (nel trevigiano), maso (Alto Adige), borgo (nel ferrarese), anche se
costituiti da un solo edificio, purché il numero di famiglie in esso abitanti non
sia inferiore a cinque;
d) ai conventi, alle case di cura, alle colonie climatiche e sanatoriali, agli
orfanotrofi, alle case di correzione ed alle scuole convitto situate in aperta
campagna, anche se abbiano laboratori, servizi ed esercizi interni;
e) agli edifici distanti da centri e nuclei abitati, nei quali esistono servizi ed
esercizi pubblici (stazione ferroviaria, centrale idroelettrica, spaccio, chiesa
ecc.) purché negli stessi e nelle eventuali case prossime da comprendere nel
nucleo vi abitino almeno due famiglie.

Nuova costruzione

(C.M.LL.PP. 1820/1960)

Riferimento: edilizia residenziale

Per nuova costruzione si intende una costruzione interamente nuova, anche se sorga su area risultante da demolizione.

Nuova edificazione

(D.M. 05.08.1994)
(C.M.LL.PP. 28/1995)

 

 

Riferimento: edilizia residenziale pubblica

  • la superficie complessiva (Sc) è costituita dalle superfici utili abitabili, e del 60% della somma delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti:

Sc = Su + 60%(Snr + Sp)

  • Il costo totale (C.T.S.) non può superare il limite di £/mq 1.700.000 di superficie complessiva.

Oblazione

Riferimento: diritto

Modo di estinzione di un reato per cui sia prevista l’ammenda, consistente nel pagamento volontario della somma prima che si apra il dibattimento o prima della sentenza di condanna.

Opere eseguite in
totale difformità

(art. 7, L. 47/1985)

Riferimento: urbanistica

Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzazbile.

Opere interne

(art. 26, L. 47/1985)

 

 

 

Riferimento: urbanistica

Sono tutte le opere realizzate all’interno di edifici e che soddisfano ai seguenti requisiti:

  • non comportano modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze;

  • non comportano aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari;

  • non modificano la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari;

  • non recano pregiudizio alla statica dell’ immobile;

  • rispettano le originarie caratteristiche costruttive degli edifici in centro storico;

  • non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi.

Parametri edilizi

Riferimento: urbanistica

Elementi regolatori dell’uso edilizio di un lotto (densità edilizia fondiaria, altezze, distanze, numero di piani, etc...).

Parametri urbanistici

Riferimento: urbanistica

Elementi regolatori dell’uso urbanistico di un’ area (densità edilizia territoriale, standards urbanistici, etc...).

Paraplegico

Riferimento: barriere architettoniche

Persona impedita solo agli arti inferiori.

Parco

Riferimento: urbanistica

"I parchi sono grandi superfici di territorio bello e relativamente selvaggio in cui, per il beneficio della nazione, il paesaggio é strettamente tutelato, gli edifici e i luoghi di interesse storico-artistico sono protetti, le attività agricole già esistenti mantenute e vi sono predisposte strutture per la ricreazione all’aperto" (dal rapporto preparatorio della legge inglese sui parchi del 1949).

Il Comitato Italiano per i Parchi Nazionali, distingue i parchi in:

  • nazionali: "aree di eccezionale importanza e complessità naturalistica, di vasta estensione, di valore e interesse nazionale, rappresentative di ambienti unici o tipici di un certo territorio, famosi anche per la presenza di particolari entità o associazioni vegetali o animali";

  • regionali: "aree di notevole estensione, spesso coincidenti con un comprensorio naturale non ancora trasformato dalla civiltà industriale metropolitana, idoneo per vocazione ad assolvere finalità composite tra le quali, accanto all’esigenza prioritaria della conservazione, trovino giusto posto anche gli scopi della ricreazione, dell’educazione, del tempo libero";

  • riserve naturali e oasi faunistiche: "aree di estensione limitata, a volte addirittura identificabili con un singolo biòtopo, fenomeno o entità naturale, pregevoli sul piano ecologico e paessaggistico, significative dal punto di vista scientifico e rappresentative di aspetti di determinati territori".

Parti comuni edificio

(D.M. 236/1989)

Riferimento: barriere architettoniche

Si intendono quelle unità ambientali che servono o connettono funzionalmente più unità immobiliari.

Pertinenze

Riferimento: diritto

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima (cfr. art. 817 c.c.).

Riferimento: edilizia residenziale

Costituiscono pertinenze le autorimesse, le recinzioni, i cortili, le aree sistemate a verde o attrezzate per il gioco, etc... quando siano a servizio esclusivo di un fabbricato.

Piani territoriali paesistici

(L. 431/1985)

Riferimento: urbanistica

Sono strumenti urbanistici di livello territoriale contenenti le prescrizioni per lo sviluppo armonico di intere zone che si vogliono tutelare a motivo della loro particolare bellezza di insieme.

Il contenuto dei P.T.P. è il seguente:
a) stabilire le zone di rispetto dal perimetro delle località soggette a vincolo
paesaggistico;
b) stabilire il rapporto fra le aree libere e le aree fabbricabili in ciascuna delle
località soggette a vincolo;
c) dettare le norme per i diversi tipi di costruzioni (tipologie edilizie) in relazione alle caratteristiche dell'ambiente;
d) prevedere la distribuzione dei fabbricati e i relativi allineamenti in modo da
salvaguardare l'assetto panoramico esistente e, se possibile, migliorarlo;
e) dettare le istruzioni per la scelta della flora e la relativa distribuzione.

Pianificazione urbanistica

Riferimento: urbanistica

E’ la disciplina che si occupa dell’organizzazione di un determinato ambito territoriale in vista della sua razionale utilizzazione.

Il processo di pianificazione si articola in tre fasi:

  • conoscitiva: consiste nello studio del territorio per acquisire gli elementi e le informazioni che lo caratterizzano (storici, sociali, economici, geologici, etc...);

  • programmatica: identifica e definisce i bisogni ed i programmi di intervento;

  • progettuale: definisce gli strumenti urbanistici generali ed attuativi per la realizzazione dei programmi.

Piano di lottizzazione

(L. 1150/1942)

Riferimento: urbanistica

E’ uno strumento attuativo del P.R.G. di iniziativa privata, avente valenza di piano particolareggiato.

Piano di recupero

(L. 457/1978)

Riferimento: urbanistica

E’ uno strumento urbanistico esecutivo finalizzato alla disciplina degli interventi di mantenimento, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica delle aree e degli edifici compresi nelle zone di recupero.

Piano di zona per l’edilizia economica e popolare

(L. 167/1962)

Riferimento: urbanistica

E’ uno strumento urbanistico di attuazione del P.R.G. avente valore di piano particolareggiato avente lo scopo di reperire aree da destinare alla edilizia economica e popolare nel quadro di una attività pianificatoria e programmatica unitaria e non episodica.

Piano particolareggiato esecutivo

(L. 1150/1942)

Riferimento: urbanistica

E’ il principale strumento urbanistico di attuazione del P.R.G.

Il P.P.E. deve dare indicare:

a) la rete stradale;
b) i dati altimetrici principali;
c) le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade o piazze;
d) gli spazi riservati a opere o impianti di interesse pubblico;
e) gli edifici destinati a demolizione e ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a  bonifica edilizia;
f) la suddivisione degli isolati in lotti fabbricabili;
g) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;
h) la profondità delle zone laterali a opere pubbliche la cui occupazione serva a  integrare le finalità delle opere stesse e a soddisfare prevedibili esigenze
future.

Piano per gli
insediamenti produttivi

(L. 865/1971)

Riferimento: urbanistica

E’ uno strumento esecutivo finalizzato alla razionale organizzazione dei nuovi insediamenti produttivi nonché al riordino di quelli esistenti.

I contenuti principali del P.I.P. sono:

a) la delimitazioni del territorio interessato;
b) i progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali impianti tecnici di uso comune;
c) l'organizzazione della viabilità interna ed esterna e dei relativi collegamenti;
d) la delimitazione dei lotti da destinare a nuovi fabbricati produttivi;
e) l'individuazione di eventuali insediamenti produttivi esistenti da mantenere,
ristrutturare o ampliare;
f) le norme tecniche atte a disciplinare gli interventi previsti;
g) i programmi e i tempi di attuazione del Piano;
h) la previsione della spesa occorrente.

Piano regolatore
generale comunale

(L. 1150/1942)

Riferimento: urbanistica

Il P.R.G.C. é il principale strumento urbanistico a scala comunale il cui scopo é di disciplinare e razionalizzare l’attività costruttiva edilizia e di trasformazione del territorio comunale.

Piano territoriale di
coordinamento

(L. 1150/1942)

Riferimento: urbanistica

E’ uno strumento urbanistico a scala sovracomunale avente lo scopo di orientare o coordinare l’attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale.

Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente:

a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali
vincoli o limitazioni di legge;
b) alle località da scegliere come sedi dei nuovi nuclei edilizi od impianti di
particolare natura ed importanza;
c) alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.

Plusvalore

Riferimento: giuridico-economico

Il maggior valore risultante dalla differenza tra il valore del bene ed il costo necessario per la sua produzione. In senso più ampio, il maggior valore risultante dalla differenza tra il valore del prodotto ed il costo (cioè la retribuzione) della mano d’opera necessaria a produrlo, come ricchezza, come ricchezza, nella dottrina marxistica, di cui si appropria l’ imprenditore capitalista, e come fonte di accumulazione capitalistica e di sfruttamento dei lavoratori (teoria marxiana del plusvalore).

Prescrizione urbanistica

Riferimento: urbanistica

Limitazione imposta da uno strumento urbanistico o da una legge urbanistica circa la libera utilizzazione di un’area o di un edificio.

Programma di fabbricazione

(L. 1150/1942)

Riferimento: urbanistica

Il P.d.F. é uno strumento urbanistico a scala comunale da allegare al Regolamento Edilizio, nei Comuni non obbligati a dotarsi di P.R.G., il cui scopo é di "assicurare quel minimo di disciplina urbanistica indispensabile per un ordinato sviluppo degli abitati", il cui territorio é da sottoporre a zonizzazione di larga massima, indicando per ciascuna zona i limiti e le tipologie edilizie.

Programma pluriennale
di attuazione

(L. 10/1977)

Riferimento: urbanistica

Non é uno strumento urbanistico vero e proprio, ma uno strumento amministrativo di programmazione degli interventi da eseguire nel territorio per attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale in un arco di tempo variabile fra i tre ed i cinque anni.

Programmazione urbanistica

 

Riferimento: urbanistica

Si intende un insieme di previsioni coordinate da realizzarsi secondo piani prestabiliti.

Rapporto massimo di copertura

Riferimento: urbanistica

Rappresenta il rapporto tra la superficie coperta dalla parte fuori terra dell’edificio e la superficie fondiaria del lotto ad esso afferente, cioé la porzione massima del lotto occupabile dall’edificio.

Si esprime in termini frazionari o percentuali.

Recupero di edifici da acquisire

(D.M. 05.08.1994)
(C.M.LL.PP. 28/1995)

Riferimento: edilizia residenziale pubblica

  • la superficie complessiva (Sc) è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti:

Sc = Su + Snr + Sp

  • Il costo totale (C.T.R.) non può superare il limite di £./mq 2.030.000 di superficie complessiva, comprensivo del costo di acquisto e del costo di recupero.

Recupero primario

(D.M. 05.08.1994)
(C.M.LL.PP. 28/1995)

Riferimento: edilizia residenziale pubblica

  • Si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell’edificio. Tale recupero riguarda le parti comuni e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti.

  • la superficie complessiva (Sc) è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti:

Sc = Su + Snr + Sp

  • Il costo totale (C.T.P.) non può superare il limite di £/mq 1.270.000 di superficie complessiva.

Recupero secondario

(D.M. 05.08.1994)
(C.M.LL.PP. 28/1995)

Riferimento: edilizia residenziale pubblica

  • Si intende il recupero della agibilità e funzionalità dei singoli alloggi. Tale recupero riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l’inserimento di elementi accessori, la dotazione o l’adeguamento degli impianti, nonchè il ripristino delle parti interessate dal recupero primario.

  • la superficie complessiva (Sc) è costituita dalle superfici utili abitabili, e del 70% della somma delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti:

Sc = Su + 70%(Snr + Sp)

  • Il costo totale (C.T.S.) non può superare il limite di £/mq 600.000 di superficie complessiva.

Regolamento edilizio

(L. 1150/1942)

Riferimento: urbanistica

E’ uno strumento normativo, a scala comunale, avente lo scopo di limitare, orientare e disciplinare l’attività edificatoria e di trasformazione del territorio. E’ obbligatorio per tutti i Comuni.

Relazione di asseveramento

(art. 26, L. 47/1985)

Riferimento: urbanistica

Relazione tecnica redatta e sottoscritta da un professionista abilitato alla progettazione che, in materia di opere interne, previste dall’art. 26 della L. 47/1985, dichiara che i lavori

  • non comportano modifiche della sagoma della costruzione e dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze;

  • non comportano aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari;

  • non modificano la destinazione d’uso dell’unità immobiliare;

  • non recano pregiudizio alla statica dell’immobile;

  • sono conformi alle norme di attuazione dello strumento urbanistico vigente e alla normativa di cui al R.E.C.

Rendita

Riferimento: giuridico-economico

  • L’utile, il reddito che si ricava dal possesso di beni mobili ed immobili, da capitali investiti. Il termine equivale a surplus economico: indica, cioè, la differenza tra i proventi resi da un fattore di produzione e la somma minima per mantenerlo in uso.

  • Ricorrenze: r. assoluta, r. differenziale, r. fondiaria, r. edilizia, r. di posizione, r. di attesa, etc...

Restauro e risanamento conservativo

(art. 31.c, L. 457/1978)

Riferimento: interventi di recupero

Sono quegli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Riattamento

Riferimento: generico

Miglioramento qualitativo di un organismo edilizio mediante un insieme di opere che non ne modificano la destinazione, l’uso ed il volume.

Ricettività

Riferimento: urbanistica

Esprime la quantità teorica di abitanti insediabile in un comprensorio prevista da uno strumento urbanistico. Si ottiene moltiplicando la densità edilizia per la superficie del comprensorio e dividendo il risultato per l’indice volumetrico capitario (100-150 mc/abitante).

Ricostruzione

(C.M.LL.PP. 1820/1960)

Riferimento: edilizia residenziale

Per ricostruzione si intende la riedificazione di un fabbricato avente una cubatura dello stesso ordine di grandezza di quello preesistente.

Ricostruzione parziale

(C.M.LL.PP. 1820/1960)

Riferimento: edilizia residenziale

Per ricostruzione parziale si intende quel complesso di lavori di ricostruzione indispensabile per ripristinare uno o più alloggi o altri locali, utilizzando una parte importante della costruzione esistente.

Ristrutturazione edilizia

(art. 31.d, L. 457/1978)

Riferimento: interventi di recupero

Sono quegli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Ristrutturazione urbanistica

(art. 31.e, L. 457/1978)

 

Riferimento: interventi di recupero

Sono quegli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Sanatoria

Riferimento: diritto

L’istituto giuridico della sanatoria ha lo scopo di rimuovere i vizi formali e di merito di un atto amministrativo, ovvero di sanare un evento determinatosi abusivamente e pertanto privo di legittimità.

Sede stradale

(D.M. 16.01.1996)

Riferimento: normativa antisismica

Superficie formata dalla carreggiata, dalle banchine e dal marciapiede (cfr. p. C.3).

Servitù

Riferimento: diritto

Diritto reale che grava su un fondo (fondo servente) e ne limita l’esercizio della proprietà a favore di un altro fondo (fondo dominante) di proprietà pubblica o privata (cfr. Libro III, Titolo VI c.c.).

Silenzio-assenso

Riferimento: urbanistica

Istituto giuridico consistente nel fissare un termine entro cui il Sindaco deve assumere le sue determinazioni in materia di rilascio della concessione edilizia. Trascorso infruttuosamente tale termine senza che il Sindaco si sia pronunziato (silenzio), la concessione si intende rilasciata (assenso).

Soggetti della pianificazione

Riferimento: urbanistica

Sono i destinatari principali di un piano urbanistico.

Sopraelevazione

(C.M.LL.PP. 1820/1960)

Riferimento: edilizia residenziale

Per sopraelevazione si intende un ampliamento della costruzione in senso verticale.

Spazio esterno

(D.M. 236/1989)

Riferimento: barriere architettoniche

Si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.

Standards urbanistici

(D.M. 1444/1968)

Riferimento: urbanistica

Rappresentano la quantità di servizi e di attrezzature pubbliche, a diversa scala di pianificazione (di zona, urbana, etc...), di cui devono essere dotati gli ambiti territoriali di intervento.

Essi sono fissati, nella dotazione minima, dal D.M. 1444/1968.

Stanza (vano utile)

(C.M.LL.PP. 1820/1960)

Riferimento: edilizia residenziale

Per stanza (vano utile) si intendono le camere da letto, le camere da pranzo, da studio, da soggiorno, le soffitte abitabili, le camere dei domestici, le cucine e gli altri spazi destinati all'abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed un'ampiezza sufficiente a contenere un letto di adulto (almeno 8 metri quadri) ed il cui soffitto si trovi ad una altezza media di almeno metri 2,20 dal pavimento.

Superficie complessiva

(D.M. 10.05.1977)

Riferimento: edilizia residenziale

  • (Sc) - E’ costituita dalla somma della superficie utile abitabile e dal 60% della superficie non residenziale:

           Sc = Sua + 60% Snr

  • I porticati liberi sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l’uso pubblico.

Superficie coperta

Riferimento: urbanistica

Rappresenta la proiezione orizzontale sul terreno di un edificio e dei suoi corpi accessori, compresi gli elementi a sbalzo (bow-windows).

Si escludono dal conteggio: i balconi, i cornicioni e le mantovane, le pensiline e le parti interrate dell’edificio.

Superficie di urbanizzazione

Riferimento: urbanistica

Rappresenta la superficie totale delle aree di urbanizzazione (primaria e secondaria) riferita ad un preciso ambito territoriale.

Superficie finestrata

(D.M. 05.07.1975)

Riferimento: edilizia residenziale

  • ampiezza in mq della finestra effettivamente apribile. E’ messa in relazione con la superficie del pavimento;

  • per ciascun locale abitabile, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore di luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento (cfr. art. 5).

Superficie minima
del lotto edificabile

Riferimento: urbanistica

Indica la superficie minima edificabile prescritta dagli strumenti urbanistici.

Superficie non residenziale

(D.M. 05.08.1994)

Riferimento: edilizia residenziale pubblica

  • (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi - quali logge, balconi, cantinole e soffitte - e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo - quali androne d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

  • la superficie non residenziale (Snr) dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Il limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (Su) dell'organismo abitativo.

Superficie non residenziale

(D.M. 10.05.1977)

Riferimento: edilizia residenziale

          (Snr) - Si intende la superficie destinata a servizi ed accessori:

  • cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;

  • autorimesse singole e collettive;

  • androni di ingresso e porticati liberi;

  • logge e balconi.

Superficie parcheggi

(D.M. 05.08.1994)

Riferimento: edilizia residenziale pubblica

  • (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.

  • la superficie parcheggi (Sp) dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Il limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (Su) dell'organismo abitativo.

  • Alla suddetta percentuale si potrà derogare in presenza di organismi abitativi composti prevalentemente da alloggi di superficie utile abitabile (Su) inferiore a 60 mq.

Superficie utile abitabile

(D.M. 05.08.1994)

Riferimento: edilizia residenziale pubblica

(Su) - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre.

La (Su) può essere incrementata del 2% per la formazione di armadi a muro (cfr. art. 7, D.M. 03.10.1975, n. 9816).

Superficie utile abitabile

(D.M. 10.05.1977)

 

Riferimento: edilizia residenziale

(Sua) - Si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

Tessuto urbano

Riferimento: urbanistica

Rappresenta l’insieme delle aree edificate e degli spazi liberi interposti.

Tetraplegico

Riferimento: barriere architettoniche

Persona impedita agli arti inferiori e superiori

Trasformazione

(C.M.LL.PP. 1820/1960)

 

Riferimento: edilizia residenziale

Per trasformazione si intendono le modifiche strutturali effettuate all'interno del fabbricato.

Unità ambientale

(D.M. 236/1989)

Riferimento: barriere architettoniche

Si intende uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra di loro.

Unità immobiliare

(D.M. 236/1989)

Riferimento: barriere architettoniche

Si intende una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibile di autonomo godimento.

Urbanizzazione primaria

Riferimento: urbanistica

Sono opere di urbanizzazione primaria quelle che rendono un’area non edificata suscettibile di utilizzazione a scopo edilizio:

  • la rete viaria e gli spazi destinati a parcheggio pubblico;

  • l’impianto di distribuzione dell’energia elettrica dell’illuminazione pubblica e del gas;

  • l’impianto di fognatura;

  • l’impianto di distribuzione dell’acqua potabile;

  • il verde pubblico attrezzato.

Urbanizzazione secondaria

Riferimento: urbanistica

Sono opere di urbanizzazione secondaria quelle che consentono l’organizzazione e lo svolgimento della vita associata attraverso la dotazione di servizi:

  • asili nido e scuole materne;

  • scuola dell’obbligo (elementare e media inferiore);

  • mercati di quartiere;

  • delegazioni comunali;

  • verde attrezzato di quartiere;

  • impianti sportivi di quartiere;

  • edifici per il culto e locali annessi;

  • centri sociali e culturali;

  • attrezzature sanitarie di quartiere.

Usufrutto

 

 

Riferimento: diritto

Diritto reale di godere per un determinato periodo di tempo di un bene mobile o immobile, materiale o immateriale, di proprietà altrui , di servirsene e di utilizzarlo economicamente, con la limitazione di non modificarne la sostanza e la destinazione prevista dalla legge o dal contratto da cui tale diritto si origina (cfr. Libro III, Titolo V, Capo I, c.c.).

Vani accessori

(C.M.LL.PP. 1820/1960)

Riferimento: edilizia residenziale

Per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni, destinati ai servizi, ai disimpegni, ecc. (ingressi, anticamere, corridoi, bagni, latrine, ecc.), nonché le piccole cucine che non abbiano i requisiti per essere considerate stanze.

Vano

(C.M.LL.PP. 1820/1960)

Riferimento: edilizia residenziale

Per vano si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno, vetro, ecc.) anche se qualcuna non raggiunga il soffitto.

La parete interrotta da notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisoria di due vani, salvo che uno di questi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell' altro.

Variante in corso d’opera

(art. 15, L. 47/1985)

Riferimento: urbanistica

  • Sono le modifiche al progetto approvato che si rendono necessarie durante l’esecuzione dei lavori. Prima della loro realizzazione è obbligatorio acquisire l’autorizzazione sindacale.

  • In assenza della preventiva autorizzazione, le varianti sono sanabili, ai sensi dell’art. 15 della L. 47/1985, se ricorrono le seguenti condizioni:

  • sono conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e non sono in contrasto con quelli adottati;

  • non comportano modifiche della sagoma né delle superfici utili;

  • non modificano la destinazione d’uso delle costruzioni, delle singole unità immobiliari ed il loro numero;

  • non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1089/1939 e 1497/1939;

  • non riguardano interventi di restauro come definiti dall’art. 31 della L. 457/1978.

  • In ogni caso, l’approvazione della variante deve essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Variazioni essenziali

(art. 8, L. 47/1985)

Riferimento: urbanistica

Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato le opere aggiuntive abusivamente eseguite quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards
previsti dal D.M. 1444/1968;
b) aumento consistente della cubatura (1) o della superficie di solaio (2) da
valutare in relazione al  progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi (3) del progetto approvato  ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell' art. 31 della L. 457/1978
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non
attenga a fatti procedurali.

Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

Gli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dalla concessione.

(1) Nella Regione Sicilia: 20% e tale da non comportare aumento nel numero dei piani e delle unità abitative

(2) Nella Regione Sicilia: 10% e tale da non comportare aumento nel numero dei piani e delle unità abitative

(3) Nella Regione Sicilia: 10% per l’altezza dello immobile e per la distanza dai confini o dai cigli stradali

Vincolo

Riferimento: urbanistica

Limitazione imposta dalla legge alla libera utilizzazione di un’area o di un immobile.

I vincoli si dividono in:

  • vincoli di carattere urbanistico:

a) la classificazione delle parti del territorio in base alle funzioni esistenti o previste e ai  caratteri morfologici più significativi (zonizzazione);

  • vincoli di carattere edilizio:

i parametri, gli indici e le prescrizioni che regolano l'edificazione nelle diverse parti del territorio.

  • vincoli di carattere procedurale.

Visitabilità

(D.M. 236/1989)

Riferimento: barriere architettoniche

  • Si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.

  • Sono spazi di relazione, gli spazi soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

  • Essa rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Visitabilità condizionata

(D.M. 236/1989)

Riferimento: barriere architettoniche

Negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che non vengono sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l’accessibilità, ma nei quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria, deve essere posto in prossimità dell’ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui all’art. 2 del D.P.R. 384/1978.

Volume dell’edificio

Riferimento: urbanistica

Il volume dell’edificio viene calcolato sommando i prodotti della superficie di ciascun piano, delimitata dal perimetro esterno della muratura, per l’altezza al piano stesso.

Sono esclusi dal calcolo del volume di cui al comma precedente:

a) il volume entro terra, misurato rispetto alla superficie del terreno circostante, definita secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato, salvo che il volume medesimo sia destinato ad attività produttive;
b) i volumi tecnici ovunque ubicati strettamente necessari a contenere e    consentire l'accesso ad impianti tecnici al servizio dell'edificio quali locali     raccolta rifiuti, lavatoi, stenditoi, extracorse degli ascensori, serbatoi idrici,     impianto di riscaldamento e relativi vasi di espansione, canne   fumarie e di     ventilazione ed impianti tecnologici in genere;
c) quelli relativi a superfici coperte ma non tamponate (pilotìs);
d) i portici e le porzioni di porticato, i balconi, i parapetti, i cornicioni, le pensiline e gli elementi a carattere ornamentale.

Volume edificabile

Riferimento: urbanistica

Si determina moltiplicando l’area edificabile per l’indice di fabbricabilità fondiaria.

Volume lordo

(C.M.LL.PP. 1820/1960)

Riferimento: edilizia residenziale

Volume lordo è la cubatura totale compresa tra la superficie esterna delle mura, il livello del pavimento più basso, e la parte esterna della copertura. Qualora il livello del suolo sia inferiore a quello del pavimento più basso, il volume lordo deve essere misurato partendo dal livello del suolo. Qualora vi siano muri in comune con fabbricati contigui, il volume lordo si misura partendo dalla linea mediana di tali muri.

Gli annessi che abbiano una struttura analoga a quella della costruzione principale e siano stati costruiti con gli stessi materiali devono essere compresi nel volume lordo.

Volumi tecnici

(C.M.LL.PP. 2474/1973)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento: urbanistica

Alcuni Comuni hanno chiesto a questo Ministero - in data anteriore al 1 aprile 1972 - di chiarire la portata del termine "volumi tecnici" e ciò al fine di escludere i volumi stessi dal calcolo della cubatura utile dell'edificio.

Questo Ministero ha sottoposto la questione al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che si è espresso in merito con voto n. 214 del 14 marzo 1972, facendo innanzitutto presente che alla locuzione "volumi tecnici" deve darsi in via generale un significato aderente alle reali necessità edificatorie e tale, soprattutto, da non consentire violazione della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Precisa, poi, codesto consesso che i volumi tecnici debbono:

1) avere stretta connessione con la funzionalità degli impianti tecnici
     indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici;
2) essere determinati dalla impossibilità tecnica di poterne provvedere
     l’inglobamento entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti della
     normativa.

Ciò premesso, il Consiglio Superiore propone la seguente definizione:

"Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche".

A titolo esemplificativo il Consiglio Superiore fa presente che sono da considerare "volumi tecnici" quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda. Non sono invece da intendere come volumi tecnici i bucatoi, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili.

In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell'insieme architettonico.

Precisa, infine, il Consiglio Superiore che la definizione surriferita dell'espressione in questione può trovare applicazione soltanto nei casi in cui i volumi tecnici non siano diversamente definiti o disciplinati dalle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune.

Zona di recupero

Riferimento: urbanistica

Ambito territoriale urbano in cui le particolari condizioni di degrado richiedono un insieme di interventi programmati volti alla conservazione, risanamento e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente.

Zona territoriale « A»

(art. 2, D.M. 1444/1968)

Riferimento: urbanistica

Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Zona territoriale « B»

(art. 2, D.M. 1444/1968)

Riferimento: urbanistica

  • Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A.

  • Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Zona territoriale « C»

(art. 2, D.M. 1444/1968)

Riferimento: urbanistica

Le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alle zone B.

Zona territoriale « D»

(art. 2, D.M. 1444/1968)

Riferimento: urbanistica

Le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.

Zona territoriale « E»

(art. 2, D.M. 1444/1968)

Riferimento: urbanistica

Le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C.

Zona territoriale « F»

(art. 2, D.M. 1444/1968)

Riferimento: urbanistica

Le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Zone territoriali omogenee

(D.M. 1444/1968)

Riferimento: urbanistica

Sono le zone in cui viene suddiviso il territorio comunale ai fini dell’applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Zonizzazione

 

Riferimento: urbanistica

Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee a ciascuna delle quali è attribuita una funzione ed una specializzazione di tipo urbanistico (residenziale, artigianale, agricola, etc...).