Legge 28 febbraio 1986, n. 41
"Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
(Pubblicata
nel Suppl. Ord. alla G. U. 28 febbraio 1986, n. 49.)
(omissis)
TITOLO XII
Disposizioni
diverse
articolo 32.
(omissis)
20. Non possono essere approvati
progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano
conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche.
Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici
contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le
norme di cui al medesimo decreto.
21. Per gli edifici pubblici già
esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte
delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere
architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
22. Per gli interventi di
competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal
precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere
architettoniche presso ciascuna amministrazione.
23. Nell'ambito della complessiva
somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione
degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalità di investimento,
una quota pari all'1 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad
interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Per gli
anni successivi la quota percentuale è elevata al due per cento.
24. A decorrere dall'anno 1986, una
quota pari al 5 per cento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8405 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve essere destinata ad
interventi di ristrutturazione ed adeguamento in attuazione della normativa di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. La quota
predetta è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo
Ministero con contestuale riduzione dello stanziamento del richiamato capitolo
n.8405.
25. Una quota pari all'1 per cento
dell'ammontare dei mutui autorizzati dall'articolo 10, comma 13, della presente
legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato è destinata ad un programma
biennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture
edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo.
(omissis)