Legge 9 gennaio 1989, n. 13
"Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati."
(Pubblicata nella G. U. 26 gennaio
1989, n. 21)
1. 1. I progetti relativi alla
costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici,
ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed
agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei
lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata (1).
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso
ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità
immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di
sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di
un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di
gradini.
4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista
abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi
della presente legge.
(1)Si ricorda che con Decreto
Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. 23 giugno 1989, n. 145, S.O.) sono
state approvate le citate prescrizioni tecniche.
2. 1. Le deliberazioni che hanno per
oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le
barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30
marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi
attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la
mobilità dei ciechi all'intemo degli edifici privati, sono approvate
dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le
maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice
civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre
mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i
portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al
titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie
spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono
anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più
agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121,
terzo comma, del codice civile.
3. 1. Le opere di cui all'articolo 2
possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai
regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati
o comuni o di uso comune a più fabbricati (2).
2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873
e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i
fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o
di uso comune.
(2) Si ricorda che il comma è stato
cosí sostituito dall'art. 1 della Legge 27 febbraio 1989, n. 62 (G.U. 27 febbraio
1989, n. 48).
4. 1. Per gli interventi di cui
all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse
subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7
della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite
prescrizioni.
2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.
3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni
successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e
ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.
4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le
opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della
serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui
l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente
prospettate dall'interessato.
5. 1. Nel caso in cui per l'immobile sia
stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno
1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della
predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provedere entro
centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove
necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.
6. 1. L'esecuzione delle opere edilizie
di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di
prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione
di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle
competenti autorità, a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2 febbraio
1974, n. 64.
7. 1. L'esecuzione delle opere edilizie
di cui all'articolo 2 non è soggetta a concessione edilizia o ad
autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne, come definite
dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente
all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto articolo 26,
l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un
professionista abilitato.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni
ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si applicano le
disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. 1. Alle domande ovvero alle
comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla
presente legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante
l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino
l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.
9. 1. Per la realizzazione di opere
direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere
architettoniche in edifici già esistenti, anche se edibiti a centri o istituti
residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi
contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi
sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro
o istituto o al portatore di handicap (3).
2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta
per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento
della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire
venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da
lire venticinque milioni a lire cento milioni.
3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10
e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi
compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità,
coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i
condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.
4. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "mezzi necessari per
la deambulazione e la locomozione", sono sostituite dalle parole
"mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il
sollevamento". La presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1988.
(3) Si ricorda che il comma è stato
cosí modificato dall'art. 2, L. 27 febbraio 1989, n. 62 (G.U. 27 febbraio 1989,
n. 48).
10. 1. E' istituito presso il Ministero
dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle
barriere architettoniche negli edifici privati.
2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del
Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali,
per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno
indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni
ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità
attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano
fatto tempestiva richiesta.
4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a
coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le
domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con
difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in
subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide
per gli anni successivi.
5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione
delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.
11. 1. Gli interessati debbono presentare
domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle
opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.
2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio (4).
3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.
4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno
complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le
trasmette alla regione.
5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro
trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei
lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di
cui all'articolo 10, comma 2.
(4) Si ricorda che il comma è stato
cosí modificato dall'art. 3, L. 27 febbraio 1989, n. 62 (G.U. 27 febbraio 1989,
n. 48).
12. 1. Il Fondo di cui all'articolo 10 è
alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al
predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Concorso dello Stato nelle spese dei privati
per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli
edifici" per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono
riassegnate al fondo per l'anno successivo.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.