Decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.
"Regolamento recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici."
(Pubblicato
in S.O. della G.U. 27 settembre 1996, n. 227)
Il
Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 marzo 1971, n.
118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5,
ed in particolare l'art. 27 concernente le barriere architettoniche e trasporti
pubblici;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante regolamento di
attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
Vista la legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
Vista il decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
Considerata la esigenza di
aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;
Visto l'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Sulla
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri
dell'interno, per la solidarietà sociale, del tesoro, della pubblica
istruzione, dei trasporti e della navigazione, della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni;
EMANA
il
seguente regolamento:
Titolo I
SCOPI
E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. l.
Definizioni ed oggetto
1. Le norme del presente
regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti
«barriere architettoniche».
2. Per barriere architettoniche si
intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte
di disagio per la mobilita di chiunque ed in particolare di coloro che, per
qualsiasi causa, hanno una capacita motoria ridotta o impedita in forma
permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o
impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature
o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e
segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per
gli ipovedenti e per i sordi.
3. Le presenti norme si applicano
agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo,
o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano
altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di
intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità,
almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso.
Si applicano inoltre agli edifici e
spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se
finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di
cui al successivo titolo VI.
4. Agli edifici e spazi pubblici
esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale,
devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la
fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto
adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione
pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un
servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.
6. Agli edifici di edilizia
residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al
pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
7. Non
possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di
altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non
conformi alle norme di cui al presente regolamento.
Art. 2.
Contrassegni
1. Gli edifici, i mezzi di
trasporto e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle
norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente
visibile il simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui
all'allegato A.
2. E' fatta salva la specifica
simbologia dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile ove
prescritta.
3. Il sistema di chiamata di cui
all'art. 1 deve essere posto in luogo accessibile e contrassegnato con il
simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui
all'allegato B.
4.
Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici pubblici
ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni che assicurano servizi di
comunicazione per sordi, devono recare in posizione agevolmente visibile il
simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le persone sorde di
cui all'allegato C.
Titolo II
AREE EDIFICABILI, OPERE DI
URBANIZZAZIONE
E
OPERE DI ARREDO URBANO
Art. 3.
Aree edificabili
l.
Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi
pubblici sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici
e spazi privi di barriere architettoniche.
Art. 4.
Spazi pedonali
1. I
progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a
prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile
in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove
necessario, 1'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale
anche alle persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale. Si
applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le
norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto
riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme
contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello
stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e
dall'U.N.I. in conformità alla normativa comunitaria.
Art. 5.
Marciapiedi
1. Per i percorsi pedonali in
adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2.
e 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai
raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili.
2. Il dislivello, tra il piano del
marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15 cm.
3. La
larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve
essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a
ruote.
Art. 6.
Attraversamenti pedonali
1. Nelle strade ad alto volume di
traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore
notturne o di scarsa visibilità.
2. Il fondo stradale, in prossimità
dell'attraversamento pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità
poste su manto stradale al fine di segnalare la necessita di moderare la
velocità.
3. Le piattaforme salvagente devono
essere accessibili alle persone su sedia a ruote.
4. Gli impianti semaforici, di
nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori
acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove
necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per
l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.
5. La
regolamentazione relativa agli impianti semaforici è emanata con decreto del
Ministro dei lavori pubblici.
Art. 7.
Scale e rampe
1. Per le
scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10.,
8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma,
attrezzati anche con corrimano centrale.
Art. 8.
Servizi igienici pubblici
1. Per i
servizi i igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6.
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve
essere prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo
di servizi installato.
Art. 9.
Arredo urbano
l. Gli elementi di arredo nonché le
strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi
pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri di cui all'art. 4
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Le tabelle ed i dispositivi
segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente
visibili e leggibili.
3. Le tabelle ed i dispositivi
segnaletici di cui al comma 2, nonché le strutture di sostegno di linee
elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di
apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte
di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote.
4. I
varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre
dotati di almeno una unità accessibile.
Art. 10.
Parcheggi
1. Per i parcheggi valgono le norme
di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per i posti riservati disposti
parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire
il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il
requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore
a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di
un posto auto ordinario.
3. I
posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.
Art. 11.
Circolazione e sosta dei veicoli al
servizio di persone disabili
l. Alle persone detentrici del
contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la
circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non
costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione
della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o
per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti
obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia
stata vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere
subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono
consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane»,
così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile l992, n.
285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli
per 1'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o
le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico
collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai
veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno
di cui all'art. 12.
5. Nell'ambito dei parcheggi o
delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata
della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati
gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione
di 50 posti disponibili.
6. I
suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art.
120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 12.
Contrassegno speciale
l. Alle persone con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di
apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere
apposto sulla parte anteriore del veicolo.
2. Il contrassegno è valido per
tutto il territorio nazionale.
3. La
normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria
dei non vedenti.
Titolo III
STRUTTURA
EDILIZIA IN GENERALE
Art. 13.
Le norme generali per gli edifici
1. Le norme del presente
regolamento sono riferite alla generalità dei tipi edilizi.
2. Negli edifici pubblici deve
essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da
consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in
servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Per gli spazi esterni di pertinenza
degli stessi edifici il necessario requisito di accessibilità si considera
soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile
anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
4. Le normative specifiche
riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare o limitare il criterio
generale di accessibilità in relazione alla particolarità del tipo.
5. In sede di definizione e di
applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza,
contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere
studiate o adottate, nel rispetto di tali normative, soluzioni conformi alle
disposizioni del presente regolamento.
6. Per gli alloggi di servizio
valgono le disposizioni di cui all'art. 3.3 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli alloggi di edilizia
residenziale sovvenzionata.
7. Negli
interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti
tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile.
Art. 14.
Modalità di misura
1. Per le
modalità di misura dei componenti edilizi e per le caratteristiche degli spazi
di manovra con la sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0
del decreto del Ministro dei lavori pubblici dal 14 giugno 1989, n. 236.
Art. 15.
Unita ambientali e loro componenti
1. Per le
uniti ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni,
arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e
terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e
piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1
e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989,
n. 236.
Art. 16.
Spazi esterni di pertinenza
dell'edificio e loro componenti
1. Per
gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti come percorsi,
pavimentazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Art. 17.
Segnaletica
1. Per la
segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Art. 18.
Raccordi con la normativa
antincendio
1. Per i
raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti
in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Titolo IV
PROCEDURE
Art. 19.
Deroghe e soluzioni alternative
1. Le prescrizioni del presente
regolamento, sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel
rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza
dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui
accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
2. Negli edifici esistenti sono
ammesse deroghe alle norme del presente regolamento in caso di dimostrata
impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici.
3. Per gli edifici soggetti al
vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (1), e
all'art. 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (2), la deroga è
consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio
per valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal caso il
soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere
provvisionali ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e
apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La
mancata applicazione delle presenti norme deve essere motivata con la
specificazione della natura e della serietà del pregiudizio.
4. La deroga è concessa
dall'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto e della stessa
si dà conto nell'ambito dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre
comunicata alla Commissione di cui all'art. 22.
5. Sono ammesse eventuali soluzioni
alternative, così come definite all'art. 7.2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, purché rispondenti ai criteri di
progettazione di cui all'art. 4 dello stesso decreto.
(1) Il testo dell'articolo 1 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), è il
seguente:
" Art. 1 - Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole
interesse pubblico:
1) le cose immobili che hanno
cospicui carattere di bellezza naturale o singolarità geologica;
2) le ville, i giardini e i parchi
che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico
e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
3) i complessi di cose immobili che
compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
4) le bellezze panoramiche
considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di
belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle
bellezze".
(2) Il
testo dell'art. 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di
interesse artistico o storico), è il seguente:
"Art. 2 - Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili
che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della
letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di
interesse particolarmente importante e come atali abbiano formato oggetto di
notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la educazione
nazionale.La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri
dele conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni
successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo".
Art. 20.
Elaborati tecnici
1. Gli elaborati tecnici devono
chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici
adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente
regolamento.
2. Al fine di consentire una più chiara
valutazione di merito, gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una
relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e
delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli
accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a
tale scopo.
3. Quando
vengono proposte soluzioni alternative la relazione di cui al comma 2 corredata
dai grafici necessari, deve essere integrata con l'illustrazione delle
alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.
Art. 21.
Verifiche
1. In attuazione dell'art. 24,
comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e fatto obbligo di allegare
ai progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del
professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli
elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e
giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.
2. Spetta
all'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento
e l'attestazione di conformità; l'eventuale attestazione di non conformità del
progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche
alternative devono essere motivati.
Art. 22.
Aggiornamento e modifica delle
prescrizioni
1. Sono
attribuiti alla commissione permanente istituita a sensi dell'art. 12
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, la
soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente
normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica,
nonché il parere per le proposte di aggiornamento delle normative specifiche di
cui all'art. 13. Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli
professionisti possono proporre soluzioni alternative alla commissione la
quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per le proposte di
aggiornamento del presente regolamento.
Titolo V
EDILIZIA
SCOLASTICA
Art. 23.
Edifici scolastici
1. Gli edifici delle istituzioni
prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni
di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro
utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà. di
deambulazione.
2. Le strutture interne devono
avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne
quelle di cui all'art. 10.
3. L'arredamento, i sussidi
didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle
attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di
invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi,
ecc.).
4. Nel
caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe frequentata
da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno
raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.
Titolo VI
SERVIZI
SPECIALI DI PUBBLICA UTILITA'
Art. 24.
Tranvie, filovie, linee
automobilistiche, metropolitane
1. Sui mezzi di trasporto
tranviario, filoviario, metropolitano, devono essere riservati a persone con
limitate capacita motorie deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimità
della porta di uscita.
2. Alle persone con ridotta
capacità motoria è consentito l'accesso dalla porta di uscita.
3. All'interno di almeno un
autovettura del convoglio deve essere riservata una piattaforma di spazio
sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di sedia a ruote, senza
intralciare il passaggio.
4. Tale spazio riservato deve
essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire
il bloccaggio della sedia a ruote.
5. Nelle stazioni metropolitane
devono essere agevolati l'accesso e lo stazionamento su sedia a ruote, anche
con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al
fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria
sedia a ruote al piano di transito della vettura della metropolitana.
6. I veicoli adibiti al trasporto
in comune di persone su strada ad uso pubblico devono rispondere alle
caratteristiche costruttive di cui al decreto del Ministro dei trasporti 18
luglio 1991.
Art. 25.
Treni, stazioni, ferrovie
1. Le principali stazioni
ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei
mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni
alle persone con difficoltà di deambulazione. In relazione alle specifiche
esigenze tecniche degli impianti ferroviari è consentito il superamento,
mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m 3,20. In assenza di
rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento da un
marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi
di servizio a raso purché accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato,
ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. (3)
2. Il sistema di chiamata per
l'espletamento del servizio di assistenza, previsto dal comma 5 dell'art. 1,
deve essere realizzato nelle principali stazioni presenziate dal personale
ferroviario, mediante l'attivazione di appositi centri di assistenza
opportunamente pubblicizzati.
3. Per consentire la sistemazione
del disabile su sedia a ruote all'interno delle carrozze ferroviarie deve
essere opportunamente attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in
composizione di alcuni treni in circolazione su linee principali.
4. L'ente che gestisce il servizio
è tenuto ad evidenziare i treni ed i servizi offerti alla clientela portatrice
di handicap, sia nelle stazioni che nel proprio «orario ufficiale».
5. In ogni caso deve essere
riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone con ridotta o
impedita capacita motoria o sensoriale. Il trasporto gratuito dell'eventuale
sedia a ruote è consentito in relazione alle caratteristiche del materiale in
composizione al treno.
6. Il Ministero dei trasporti,
sulla base delle indicazioni fornite dal dipartimento per la famiglia e la
solidarietà sociale definisce d'intesa con quest'ultimo e tenute presenti le
peculiarità dell'esercizio ferroviario, gli interventi e la loro
pianificazione, le relative modalità di finanziamento nonché i criteri di
copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui al
presente articolo, entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Le norme del presente
regolamento non sono vincolanti per gli edifici e per gli impianti delle
stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste cioè di personale
ferroviario sia in via temporanea che in via permanente.
(3) - Il testo del'art. 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di
altri servizi di trasporto), è il seguente:
"Art. 21. - Nelle stazioni e
fermate è vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei
binari. Ove non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi,
l'attraversamento è ammesso solo nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze
specifiche.
E' vietato, comunque, attraversare
un binario quando sullo stesso sopraggiungendo un treno o una locomotiva od
altro materiale mobile.
E' vietato, inoltre, attraversare i
binari in immediata vicinanza dei veicoli fermi, oppure introducendosi negli
stessi o fra due veicoli in sosta, siano essi agganciati o disgiunti.
Può essere, però, consentito di
attraversare i binari fra due colonne di veicoli fermi, od alle loro estremità,
quando ciò sia indispensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza
delle avvertenze del personale.
I trasgressori delle suddette norme
sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000.
Nell'applicazione
delle norme di cui ai precedenti commi ai servizi di pubblico trasporto diversi
da quelli ferroviari e tranviari in sede propria, si intendono sostituiti ai
binari le piste, corsie o vie di corsa caratterizzanti detti servizi. Dette
norme non si applicano alle fermate su pubbliche vie delle autolinee e filovie,
nonché alle ferrovie e tranvie in sede promiscua".
Art. 26
Servizi di navigazione marittima:
navi nazionali
1. Le aperture dei portelloni di
accesso a bordo impiegabili per: persone con impedita capacità motoria o
sensoriale, trasportate con autovettura o sedia a ruote, devono avere
dimensioni adeguate all'agevole passaggio dell'autovettura o sedia a ruote e
non presentare pertanto soglie o scalini. Per il passaggio della sedia a ruote
è richiesta una larghezza non inferiore a m 1,50.
2. Le rampe o passerelle di accesso
da terra a bordo devono avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8
per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la
sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
3. La zona di ponte ove si accede a
bordo deve permettere il passaggio fino all'area degli alloggi destinati alle
persone con impedita capacità motoria o sensoriale con percorso sullo stesso
ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano
su altro ponte. In tal caso la zona antistante 1'ascensore o la rampa deve
avere dimensioni tali da permettere lo sbarco della persona con impedita
capacità motoria o sensoriale dall'autovettura, e il trasferimento su sedia a
ruote, nonché la manovra di essa.
4. Il percorso di cui al comma 3 raccordato
da rampe deve essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli non superiori
di norma al 5 per cento e di larghezza, nel caso di impiego di sedie a ruote
non inferiore ad 1,50 m. La zona di ponte corrispondente deve essere rivestita
con materiale antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere
altezza non superiore a cm 2,5.
5. Gli ascensori accessibili alle
persone su sedie a ruote devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme
dell'art. 15. Le rampe sostitutive degli ascensori non essendo ammesse scale se
non di emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme
dell'art. 7 del presente regolamento. Ascensori e rampe devono sfociare al
chiuso entro 1'area degli alloggi.
6. L'area degli alloggi,
preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve essere tale da consentire, in
caso di emergenza, un agevole accesso ai mezzi di sfuggita e di salvataggio e
deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m
1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di
larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra;
pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di
segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto alle persone con
ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale; locali igienici riservati
alle stesse persone, rispondenti alle norme dell'art. 15.
7. Le
presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento
dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni sono tali da non
rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui
sopra.
Art. 27.
Servizi di navigazione interna
1. Le passerelle e gli accessi alle
navi devono essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle
sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per
cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la
sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
2. Sulle navi nelle immediate
vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento
opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo gravi difficoltà
tecniche.
3. Le
presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento
dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni siano tali da non
rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui
sopra.
Art. 28.
Aerostazioni
1. Ogni aeroporto deve essere
dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli
dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa. Qualora non siano
presenti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile è assicurato da elevatore
a cabina chiusa.
2. Le strutture esterne connesse
agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 4, 10 e 11;
le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono
avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15 e 17.
3.
All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruote
per garantire, per quanto possibile, 1'autonoma circolazione del passeggero
disabile.
Art. 29.
Servizi per viaggiatori
l. I
servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere accessibili.
Art. 30.
Modalità e criteri di attuazione
1. Il
Ministero dei trasporti stabilisce con propri decreti le modalità e i criteri
di attuazione delle norme del presente regolamento relative al trasporto
pubblico di persona.
Art. 31.
Impianti telefonici pubblici
1. Al fine di consentire l'uso di
impianti telefonici pubblici da parte anche di persone con ridotte o impedite
capacita motorie o sensoriali sono adottati i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici
ubicati nei capoluoghi di provincia, deve essere installato in posizione
accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m dal
pavimento e convenientemente, isolato sotto il profilo acustico. Negli uffici
anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve
essere strutturata e attrezzata come segue:
1) il dislivello massimo tra il
pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non
deve essere superiore a cm 2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta
minima di 0,85 m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza
minima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve
prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad una
altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di
0,80 m; eventuali altre caratteristiche sono stabilite con decreto del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
b) in ogni comune, secondo un
programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a
disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto
telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui
alla lettera a);
c) il 5
per cento delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del pubblico
deve essere rispondente ai requisiti di cui alla lettera a); il 5 per cento
degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato ad
un'altezza non superiore a 0,90 m. 1 predetti impianti sono dislocati secondo
le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli comuni interessati.
Art. 32.
1. Sono abrogate, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 luglio 1996
SCALFARO
N.B.: Si omettono gli allegati