Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
"Regolamento di attuazione
dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi
civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici."
(Pubblicato
in G.U. 22 luglio 1978, n. 204)
Le disposizioni di cui al presente decreto sono state abrogate
dall'art. 32 del DPR 503/1996. Pertanto, il testo viene riproposto soltanto
come documentazione storica.
Il Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 marzo 1971, n.
118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e
nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili;
Visto l'art. 27 della predetta legge
concernente le barriere architettoniche e i trasporti pubblici;
Udito il parere del Consiglio di
Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dei lavori
pubblici, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti, della sanità,
del turismo e dello spettacolo, del lavoro e della previdenza sociale, delle
poste e delle telecomunicazioni e della marina mercantile;
Decreta:
E'
approvato l'allegato regolamento per l'esecuzione e l'attuazione delle
disposizioni contenute nell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
"Regolamento concernente norme di attuazione dell'art. 27 della L. 30
marzo 1971, n. 118, in favore degli invalidi civili in materia di barriere
architettoniche e di trasporti pubblici."
TITOLO I
Scopi
e campo di applicazione
1. Le norme del presente regolamento
sono volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti
"barriere architettoniche" che sono di ostacolo alla vita di
relazione dei minorati.
Le
presenti norme si riferiscono alle strutture pubbliche con particolare riguardo
a quello di carattere collettivo-sociale. Le norme stesse riguardano le nuove
costruzioni e quelle già esistenti nel caso che queste ultime siano sottoposte
a ristrutturazione. Agli edifici già esistenti, anche se non ristrutturati,
dovranno essere apportate le possibili e conformi varianti. Per edifici
pubblici a carattere collettivo e sociale si intendono tutte le costruzioni
aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario e
comunque edifici in cui si svolgono attività comunitarie o nei quali vengono
prestati servizi di interesse generale.
2. Gli edifici, i mezzi di trasporto e
le strutture costruite, modificate o adattate tenendo conto delle norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche, devono recare in posizione
agevolmente visibile, il simbolo di accessibilità secondo il modello di cui
all'allegato A al presento regolamento.
TITOLO II
Strutture esterne connesse agli
edifici
3. Percorsi pedonali. - Al fine di
assicurare il collegamento degli accessi principali dell'edificio con la rete
viaria esterna, e con le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i
percorsi pedonali devono presentare un andamento quanto più possibile semplice
in relazione alle principali direttrici di accesso.
Caratteristiche
La larghezza minima del percorso
pedonale deve essere di mt. 150. Il dislivello ottimale fra il piano del
percorso pedonale e il piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso
adiacenti di cm. 2,5; non deve comunque superare i 15 cm. In particolare, ogni
qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è
interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi piccole rampe di larghezza
pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15 per
cento.
La pendenza massima del percorso
pedonale non deve superare il 5 per cento.
Tale pendenza può essere elevata
fino ad un massimo dell'8 per cento solo quando siano previsti:
a) un ripiano orizzontale, di
lunghezza minima di mt. 1,50, ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso
pedonale;
b) un cordolo sopraelevato di 10 cm
da entrambi i lati del percorso pedonale;
c) un corrimano posto ad un'altezza
di 0,80 m, e prolungato per 0,50 m nelle zone in piano, lungo un lato del
percorso pedonale. La pavimentazione del percorso pedonale deve essere
antisdrucciolevole, preferibilmente segnata da sottili scanalature, atte ad
assicurare un efficiente deflusso dell'acqua, e tali comunque da non generare
impedimento o fastidio al moto.
I cigli
del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale
atto ad assicurare l'immediata percezione visiva ed acustica. Tale materiale
deve pertanto presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione
e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno,
diversa da quelle della pavimentazione.
4. Parcheggi. - Al fine di agevolare
il trasferimento dell'autovettura ai percorsi di avvicinamento relativi agli
accessi degli edifici, è necessario prevedere il parcheggio in aderenza ad un
percorso pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli accessi
medesimi. Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere o
complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm.
Le due zone comunque, devono essere
differenziate mediante una adeguata variazione di colore. La pendenza massima
trasversale del percheggio non deve superare il 5 per cento. In particolare è
necessario che lo schema distributivo del parcheggio sia a spina di pesce
semplice, con inclinazione massima di 30°.
Lo schema deve comunque consentire
sempre uno spazio libero, atto a garantire la completa apertura della portiera
destra o sinistra anteriore verso le zone pedonali del parcheggio. In tutti
quei casi ove non fosse possibile realizzare il parcheggio, secondo lo schema
sopra citato, deve sempre prevedersi un'adeguata percentuale di aree di
parcheggio, dimensionate in funzione delle esigenze specifiche delle
autovetture di minorati fisici e ad esse riservate.
L'area di parcheggio riservata ad
una autovettura adibita al trasporto dei minorati fisici deve avere una
larghezza minima di 3,00 m suddivisa in due zone di utilizzazione: la prima, di
larghezza di 1,70 m relativa all'ingombro dell'autovettura; la secondo, di
larghezza minima di 1,30 m, necessaria al libero movimento del minorato nelle
fasi di trasferimento.
La zona relativa all'ingombro
dell'autovettura, e la connessa zona di libero movimento del minorato devono
essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm. La
zona relativa all'ingombro dell'autovettura del minorato e la connessa zona di
libero movimento devono essere differenziate mediante un'adeguata variazione di
colore, ovvero la zona di libero movimento deve essere caratterizzata da
striscie trasversali bianche (zebre).
Le zone
pedonali del parcheggio devono essere sempre raccordate mediante rampa con i
percorsi pedonali adiacenti, quando questi presentino un dislivello superiore
ai 2,5 cm con il piano carrabile.
5. Soste e circolazione dei veicoli
che trasportano minorati. - Nei centri abitati nel caso di sospensione della
circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per
esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi,
divieti o limitazioni di carattere permanente e generale oppure sia stata
vietata o limitata la sosta, può essere consentito dalle autorità
rispettivamente competenti ai minorati fisici con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotte, subordinatamente all'osservanza di eventuali
prescrizioni stabilite dal sindaco interessato, di circolare e sostare con il
veicolo da essi utilizzato.
La circolazione e la sosta sono in
ogni caso vietate sui percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al
trasporto pubblico collettivo.
Nei
parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati gratuitamente ai
minorati suddetti almeno due posti per ogni cento disponibili.
6. Contrassegno speciale. - Ai
minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte è
rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza (anche tramite
le associazioni di categoria legalmente riconosciute), uno speciale
contrassegno che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo per
poter esercitare la facoltà di cui al precedente articolo. Il prototipo di tale
contrassegno, che deve contenere appositi spazi per l'indicazione a caratteri
indelebili delle generalità e del domicilio del minorato, sarà predisposto ed
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello
dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento. Il contrassegno è valido per tutto il territorio
nazionale (1).
(1) Il
contrassegno è stato approvato con D.M. 8 giugno 1979 (G.U. 15 giugno 1979, n.
163).
TITOLO III
Struttura
edilizia in generale
7. Accessi. - Al fine di agevolare
l'accesso all'interno della struttura edilizia è necessario prevedere varchi e
porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati
mediante rampe. Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1,50 m.
Le zone antistanti e retrostanti
l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello, ed estendersi
rispettivamente per ciascuna zona, per una profondità di 1,50 m. Qualora sia
indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i
2,5 cm. La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti
atmosferici per una profondità minima di 2,00 m.
Negli
accessi provvisti di soglia, questa deve essere arrotondata e realizzata con
materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva e acustica. Nel caso
di porte esterne, gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno
ed esterno.
8. Piattaforma di distribuzione. - Al
fine di agevolare lo spostamento all'interno della struttura edilizia, il
passaggio dai percorsi principali orizzontali ai percorsi principali verticali
deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione (che possono
identificarsi sia con il vano ingresso, sia con i ripiani in arrivo ai diversi
livelli) dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi,
orizzontali.
La superficie minima della
piattaforma di distribuzione deve essere di 6,00 mq con il lato minore non
inferiore a 2,00 m.
Alla piattaforma di distribuzione
deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi verticali
servo-assistiti (ascensori), mentre il vano scala deve essere separato mediante
un infisso, o deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di essere
imboccato involontariamente, uscendo dagli ascensori.
Ogni
piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei
percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili.
9. Scale. - Le scale devono presentare
un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo.
Ove questo non risulti possibile è
necessario mediare ogni variazione nell'andamento delle scale, per mezzo di
ripiani di adeguate dimensioni. La pendenza deve essere costante e le rampe di
scala devono preferibilmente avere la lunghezza uguale, ovvero contenere lo
stesso numero di gradini. Il vano scala deve essere immediatamente
individuabile dalle piattaforme di distribuzione. I gradini delle scale devono
avere:
pedata minima
...........................................cm 30
alzata massima
..........................................cm 16
Il profilo del gradino deve
presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con
sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa
75°-80°.
In caso di disegno discontinuo
l'oggetto del grado rispetto al sottogrado, deve essere compreso fra un minimo
di 2 cm e un massimo di 2,5 cm. La pavimentazione delle scale deve essere
antisdrucciolevole: essa pertanto deve essere realizzata con materiali idonei o
deve essere dotata di adeguati accorgimenti.
Le scale devono essere dotate di
parapetto e corrimano.
Il parapetto che costituisce la
difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m.
Il corrimano deve essere di sezione
adeguata atta ad assicurare la prensibilità.
Il corrimano appoggiato al
parapetto non deve presentare soluzioni di continuità nel passaggio tra una
rampa di scala e la successiva. Deve essere posto ad un'altezza di 0,90 m.
Qualora il traffico predominante
sia costituito da bambini è necessario prevedere un secondo corrimano, posto ad
una altezza proporzionata all'età minima degli utenti.
Le rampe delle scale di larghezza
superiore a m. 1,80 devono essere munite di corrimano da ambedue i lati. Il
corrimano appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo e l'ultimo
gradino di almeno 30 cm.
10. Rampe. - La larghezza minima di una
rampa deve essere di 1,50 m. La pendenza massima di una rampa non deve superare
l'8 per cento.
Ogni 10 m di sviluppo lineare la
rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m.
La
pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale
antisdrucciolevole. E' ammessa l'interruzione della rampa mediante porte purché
rispondano ai requisiti di cui all'art. 12 e se precedute e seguite da ripiani
di lunghezza minima di 1,50 m ciascuno.
11. Corridoi e passaggi. - Al fine di
agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e
passaggi aventi andamento quanto più possibile continuo o con ben determinate
variazioni di direzione, senza asimmetrie.
Non sono ammessi pilastri, colonne
o mobili sporgenti o addossati alle pareti.
La larghezza minima dei corridoi e
dei passaggi deve essere di 1,50 m.
I corridoi o i passaggi non devono
presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere
superate possibilniente mediante rampe.
La
pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essere antisdrucciolevole; essa
deve essere pertanto realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di
adeguati accorgimenti.
12. Porte. - Al fine di rendere
agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche
da parte di persone a ridotte o impedite capacità fisiche.
Le porte, comprese quelle dei
gabinetti, devono avere una luce netta minima di m. 0,85 con dimensione media
ottimale di 0,90 m.
Nel caso di porte a due o più
battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di
0,85 m realizzato con unico battente o con due battenti a manovra unica. In
caso di porte successive deve essere assicurato uno spazio libero intermedio
tra le porte stesse, di almeno 1,50 m, oltre quello eventualmente interessato
dalle ante in apertura.
I materiali con cui devono essere
realizzate le porte e gli stipiti devono essere resistenti all'urto ed
all'usura, specialmente per le parti comprese entro un'altezza di 0,40 m dal
pavimento. Le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono
presentare accorgimenti atti ad assicurare l'immediata percezione.
Devono essere evitati spigoli,
riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso
di urto.
L'apertura e la chiusura delle
porte deve avvenire mediante una leggera pressione e preferibilmente essere
accompagnata da apparecchiature per il ritardo della chiusura stessa. Le
maniglie devono consentire una facile manovra in genere è preferibile l'uso di
maniglie a leva. La maniglia deve essere posta ad un'altezza massima di 0,90 m.
Nel caso
di adozione, nelle porte a ventola, di barre o corrimani di apertura
orizzontali o verticali, questi devono essere di sezione adeguata, atta ad
assicurare la prensibilità.
13. Pavimenti. - I pavimenti all'intero
della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara
individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di
uso, mediante un'adeguata variazione nel materiale e nel colore.
I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli;
essi pertanto devono essere eseguiti con materiali idonei o devono essere
dotati di adeguati accorgimenti.
Al fine di evitare possibili
incidenti devono essere evitate variazioni anche minime di livello, quali ad
esempio quelle dovute a zerbini non incassati, guide in risalto, ecc.
Nei
percorsi aventi caratteristiche di continuità, la qualità dei materiali
impiegati per i pavimenti deve essere omogenea; questo al fine di evitare
possibili ostacoli al moto, dovuti a disuguaglianza di comportamento dei
pavimenti stessi. Deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarità del
pavimento, scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri, gibbosità,
scheggiature, sconnessioni o fessurazioni.
14. Locali igienici. - Al fine di
consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a
ridotte o impedite capacità motorie, i locali igienici stessi devono essere
particolarmente dimensionati e attrezzati.
Alcuni comunque, non meno di uno,
dei locali igienici devono essere accessibili mediante un percorso continuo
orizzontale o raccordato con rampe.
La porta di accesso deve avere una
luce netta minima di 0,85 m e deve essere sempre apribile verso l'esterno. Le
dimensioni minime del locale igienico devono essere di 1,80 x 1,80 m.
Il locale igienico deve essere
attrezzato con: tazza e accessori, lavabo, specchio, corrimani orizzontali e
verticali, campanello elettrico di segnalazione.
La tazza wc deve essere situata
nella parete opposta all'accesso. La sua posizione deve garantire dal lato
sinistro (per chi entra) uno spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione
di una sedia a rotelle, dall'altro, una distanza tale da consentire a chi usa
il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (destra per
chi entra). Pertanto l'asse della tazza wc deve essere posto a una distanza
minima di 1,40 m dalla parete laterale sinistra e a una distanza di 0,40 m
dalla parete laterale destra.
La distanza fra il bordo anteriore
della tazza wc e la parete posteriore deve essere di almeno 0,80 m. L'altezza
del piano superiore della tazza deve essere di 0,50 m dal pavimento. Gli
accessori (comando per lavaggio idraulico della tazza wc, porta carta igienica)
devono essere sistemati in modo da rendere l'uso agevole ed immediato. Il lavabo
deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata
la tazza wc, lateralmente all'accesso. Il piano superiore del lavabo deve
essere posto ad un'altezza di 0,80 m dal pavimento.
Deve essere del tipo a mensoia in
maniera da consentire adeguato avvicinamento con sedia a rotelle. Le tubazioni
di adduzione e di scarico devono essere sotto traccia in modo da evitare ogni
possibile ingombro sotto il lavabo.
La rubinetteria deve avere
preferibilmente il comando a leva. Lo specchio deve essere fissato alla parete
superiormente al lavabo, interessando una zona compresa fra 0,90 e 1,70 m di
altezza del pavimento.
Il locale igienico deve essere
provvisto di un corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l'intero
perimetro del locale (ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalla
porta) ad una altezza di 0,80 m dal pavimento e a una distanza di 5 cm dalla
parete. Altro corrimano deve essere previsto all'altezza di 0,80 m, fissato
nella faccia interna della porta, in modo da consentirne l'apertura a spinta
verso l'esterno.
E' necessario inoltre prevedere due
corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto e opportunamente
controventati alle pareti. Un corrimano verticale deve essere posto alla
sinistra (per chi entra) della tazza wc ad una distanza dell'asse wc di 40 cm e
dalla parete posteriore di 15 cm in modo da essere solidamente afferrato con la
mano destra da parte di chi usa la tazza wc.
Il
secondo corrimano verticale deve essere posto alla destra (per chi entra) della
tazza wc, ad una distanza di 30 cm dal bordo anteriore della tazza wc e di 15
cm dalla parete laterale destra in modo da essere solidamente afferrato con la
mano sinistra. I corrimano, orizzontali e verticali devono essere realizzati in
tubo di acciaio da 1 pollice, rivestito e verniciato con materiale platico
antiusura. Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, posto in
prossimità della tazza wc, con suoneria ubicata in luogo appropriato al fine di
consentire l'immediata percezione dell'eventuale richiesta di assistenza.
15. Ascensori. - In tutti gli edifici
con più di un piano fuori terra deve essere previsto l'ascensore che, per
essere idoneo anche al trasporto degli invalidi su poltrone a rotelle, deve
presentare le seguenti caratteristiche:
- avere una cabina di dimensioni
minime di 1,50 m di lunghezza e 1,37 m di larghezza;
- avere la porta della cabina di
luce libera minima pari a 0,90 m;
- avere una luce libera sul ripiano
di fermata, anteriormente alla porta della cabina, di almeno 2,00 m;
- avere l'arresto ai piani dotati
di un sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello del
piano di fermata, o in assenza di tale caratteristiche, essere sottoposto,
oltre che alla manutenzione di uso, anche ad una frequente correzione dei
dislivelli di fermata;
- avere le porte interne ed
esterne, a scorrimento laterale automatico. Il sistema di apertura delle porte
deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della
chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica, costole mobili, ecc.), in
caso di ostruzione del vano porta.
Le porte di un ascensore automatico
devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve
essere inferiore a 4 secondi. Lo stanziamento della cabina ai piani di fermata
deve avvenire con porte chiuse.
La
bottoniera di comando interna ed estema deve avere il bottone più alto ad una
altezza massima di m. 1,20 dal pavimento. Nell'interno della cabina, oltre il
campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad un'altezza massima di m
1,20 dal pavimento.
16. Apparecchi elettrici di comando e
di segnalazione. - Negli edifici sociali tutti gli apparecchi di comando,
interruttori, campanelli di allarme, manovrabili da parte della generalità del
pubblico, devono essere posti ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento.
Devono inoltre essere facilmente
individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o
pulsanti fluorescenti, ecc.), ed azionabili mediante leggera pressione. Gli apparecchi
elettrici di segnalazione ottica devono essere posti ad un'altezza compresa fra
i 2,50 e 3,00 m dal pavimento.
Tutti gli
apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti, nei vari ambienti, in
posizione tale da consentire la immediata percezione visiva ed acustica.
TITOLO IV
Edilizia
abitativa e luoghi di lavoro
17. Case di abitazione. - Gli alloggi
situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare
dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di
deambulazione, qualora gli assegnatari ne facciano richiesta.
Gli
alloggi così assegnati dovranno essere apportate le variazioni possibili per
adeguarli alle prescrizioni del presente regolamento.
18. Edifici scolastici. - Gli edifici
delle istituzioni pre-scolastiche, scolastiche, comprese le università e delle
altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola dovranno essere
tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non
deambulanti o con difficoltà di deambulazione.
Le strutture interne dovranno avere
le caratteristiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16,
le strutture esterne quelle di cui all'art. 4 del presente regolamento.
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare
lo svolgimento delle attività didattiche dovranno avere caratteristiche
particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere,
materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
Nel caso
di edifici scolastici a più piani senza ascensore la classe frequentata da un
alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno e deve
essere raggiungibile dall'esterno mediante un percorso continuo orizzontale, o,
in alternativa, ad un ingresso con scale, mediante un percorso raccordato con
rampe.
TITOLO V
Servizi speciali di pubblica
utilità
19. Tranvie, filovie, autobus,
metropolitane. - Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario,
automobilistico, devono essere riservati ai minorati non deambulanti almeno tre
posti in prossimità della porta di uscita. Al fine di evitare ai minorati di
dover attraversare tutta la vettura, dovrà essere consentito l'accesso della
porta di uscita. Almeno nelle stazioni principali le metropolitane dovranno
agevolare l'accesso o lo stazionamento in carozzina all'interno delle vetture,
anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli,
al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria
carrozzina al piano di transito della vettura della metropolitana.
Le porte delle vetture dovranno
essere sufficientemente larghe per consentire il passaggio della carrozzina;
all'interno di almeno una vettura dovrà essere riservata una piattaforma di
spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di una carrozzina
senza intralciare il passaggio.
Tale
spazio riservato dovrà inoltre essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati
in modo idoneo per consentire il bloccaggio della carrozzina.
20. Treni, stazioni, ferrovie. - Le
principali stazioni ferroviarie dovranno essere dotate di passerelle, rampe
mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso al
treno alle persone con difficoltà di deambulazione.
Per consentire lo stanzionamento
dell'invalido in carrozzella all'interno delle carrozze ferroviarie dovrà
essere opportunamente modificato ed attrezzato un adeguato numero di carrozze
da porre in composizione di alcuni treni in circolazione sulle linee
principali.
In ogni
caso dovrà essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone
non deambulanti o con difficoltà di deambulazione e dovrà essere consentito il
trasporto gratuito delle carrozzelle. Il Ministero dei trasporti stabilirà le
modalità ed i criteri di attuazione delle norme di cui al presente articolo.
21. Servizi di navigazione marittima
nazionale. - Le aperture dei portelloni di accesso a bordo mpiegabili per i
minorati trasportati con autovettura o poltrona a rotelle devono avere
dimensioni adeguate all'egevole passaggio dell'autovettura o poltrona a rotelle
(per quest'ultima è richiesta larghezza non inferiore a m 1,50) e non
presentare pertanto soglie o scalini. Le rampe o passarelle di accesso da terra
a bordo devono avere pendenza modesta, in generale non superiore all'8 per
cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la
sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
La zona di ponte ove si accede a
bordo deve permettere il passaggio fino all'area degli alloggi destinati ai
minorati con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla
rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona
antistante l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo
sbarco del minorato dall'autovettura, e il trasferimento su poltrona a rotelle,
nonché alla manovra di essa. Il percorso predetto dev'essere privo di ostacoli,
con eventuali dislivelli di pendenza, in generale non superiore al 5 per cento
e di larghezza, nel caso di impiego di poltrone a rotelle, non inferiore ad
1,50 m. Il ponte corrispondente deve essere rivestito con materiale
antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non
superiore a cm. 2,5.
Gli ascensori eventuali per
poltrone a rotelle devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme
dell'art. 15 del presente regolamento. Le rampe sostitutive degli ascensori,
non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono avere le caratteristiche
rispondenti alle norme dell'art. 10 del presente regolamento.
Ascensori e rampe devono sfociare
al chiuso entro l'area degli alloggi.
L'area
degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve avere: corridoi,
passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m. 1,50 e privi di
ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore
a m. 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti
antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per
chiamata del personale di servizio addetto ai minorati; locali igienici
riservati ai minorati rispondenti alle norme dell'art. 14 del presente
regolamento. Le presenti disposizioni non si applicano agli aliscafi.
22. Servizi di navigazione interna. -
Le passarelle e gli accessi alle navi dovranno essere larghi almeno metri uno,
essere idonei al passaggio delle poltrone a rotelle ed avere pendenza modesta,
in generale non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati
speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle
persone.
Sulle navi nelle immediate vicinanze
dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente
attrezzata per dislocarvi poltrone a rotelle, salvo gravi difficoltà tecniche.
Le
disposizioni del presente articolo non si applicano agli aliscafi.
23. Aerostazioni. - Ogni aeroporto deve
essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza
ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo e viceversa. Le strutture
esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli
3, 4 e 5 del presente regolamento; le strutture interne degli edifici aperti al
movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento.
24. Servizi per i viaggiatori in
transito nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e di metropolitane. - In
tutte le stazioni ferroviarie, aeroportuali e di metropolitane i servizi per i
viaggiatori in transito dovranno essere resi accessibili agli invalidi
(ristoranti, bar, servizi igienici).
25. Impianti telefonici pubblici. - Al
fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di
persone a ridotte o impedite capacità motorie sono adottati i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici
dei capoluoghi di provincia di nuova costruzione, o ristrutturati, o ai quali
sia possibile apportare le conformi varianti, ai sensi dell'art. 1, deve essere
installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza
massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente isolato sotto il profilo
acustico. In alternativa, negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non
inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come
segue:
- il dislivello massimo tra il
pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non
deve essere superiore a cm. 2,5;
- la porta di accesso deve avere
una luce netta minima di 0,85 m;
- l'apparecchio telefonico deve
essere situato ad un'altezza minima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove è
applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa
avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m;
- la mensola porta elenchi deve
essere posta ad una altezza di 0,80 m.
Le altre caratteristiche sono
stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) in ogni comune, secondo un
programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a
disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto
telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui al
precedente punto a);
c) il 5
per cento delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del pubblico
deve essere rispondente ai requisiti di cui al precedente punto a); il 5 per
cento degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato
ad un'altezza non superiore a 0,90 m. I predetti impianti saranno dislocati
secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli
comuni interessati.
26. Sale e luoghi per riunioni e
spettacoli. - Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita
associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni o spettacoli
facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona della sala deve
essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite capacità motorie.
Tale zona deve avere i seguenti requisiti:
- essere raggiungibile
preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante
ascensore in alternativa ad un percorso con scale;
- essere dodata di un congruo
numero di stalli liberi di facile accesso, ricavati tra le file delle poltrone
e riservati alle persone utilizzanti sedie a rotelle.
Per le persone utilizzanti sedie a
rotelle gli stalli liberi ad essi riservati devono essere in numero pari ad un
posto per ogni quattrocento a frazione di quattrocento posti normali. Lo stallo
libero deve avere le seguenti caratteristiche:
lunghezza 1,20 - 1,40 m;
larghezza 1,10 m;
spazio libero, anteriore o
posteriore per la manovra di uscita, di larghezza pari a quella dello stallo e
di lunghezza minima di 1,00 m;
il
pavimento dello stallo deve essere orizzontale.
(Allegato A) - Simbolo internazionale
dell'accessibilità: simbolo della carrozzina a bordo bianco su fondo azzurro