Decreto Ministeriale -
Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
"Prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini
del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."
(Pubblicato in suppl.
ord. alla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 1989)
Il Ministro dei Lavori Pubblici
Visto l'art. 1 della legge 9 gennaio , n.13;
Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n.118;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384;
Visto l'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n.41;
Visto l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
Udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
EMANA
il seguente decreto:
Regolamento di attuazione dell'articolo 1 della Legge 9
gennaio 1989, n.13 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata"
Capo I
Generalità
Art. 1 - Campo di Applicazione
Le norme contenute nel presente decreto si applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali
e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata,
di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e
2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente decreto:
A) Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed
in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria
ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione
di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e
la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in
particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
B) Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito, idoneo a
consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.
C) Per unità immobiliare si intende una unità ambientale suscettibile di
autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente
connesse, suscettibile di autonomo godimento.
D) Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia
funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o
fisicamente connesse tra loro.
E) Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unità ambientali che
servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.
F) Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se
coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli
interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso
pubblico.
G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue
singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne
spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con
ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di
relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono
spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei
luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in
rapporto con la funzione ivi svolta.
I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio
costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente
fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale.
L) Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di intervento
definita al titolo IV art. 31 lettera d) della legge n. 457 del 5.8.1978
M) Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari a rendere
gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del presente decreto.
N) Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989 n. 13 e successive
modificazioni.
Capo II
Criteri di Progettazione
Art. 3 - Criteri generali di progettazione
3.1 In relazione alle finalità delle presenti norme si
considerano tre livelli di qualità dello spazio costruito.
L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale
fruizione nell'immediato.
La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte
più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente
comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale.
La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente
suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in
livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità
differita.
3.2 L'accessibilità deve essere garantita per quanto
riguarda:
a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un
percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite
capacità motorie o sensoriali;
b) le parti comuni.
Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita
la deroga all'istallazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi
compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro
istallazione in un tempo successivo. L'ascensore va comunque istallato in tutti
i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo
livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati.
3.3 Devono inoltre essere accessibili:
a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia
residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni
intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la suddetta
quota, alle richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17
del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche,
sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul
collocamento obbligatorio , secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5.
3.4 Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua
destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:
a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie il requisito
di visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio
igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari
sono accessibili;
b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso,
temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di
ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno
una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili;
deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei
servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;
c) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della
visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un
numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo
determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 5, sono accessibili;
d) nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si
intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle
funzioni religiose è accessibile;
e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito di
visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di
relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta,
questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche
ad almeno un servizio igienico.
Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta
inferiore ai 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se
sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle
quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
f) nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette
alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto
il solo requisito dell'adattabilità.
g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di
parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito
dell'adattabilità.
3.5 Ogni unità immobiliare, qualunque sia la destinazione,
deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già
richiesta l'accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe
consentite dal presente decreto.
Art. 4 - Criteri di progettazione
per l'accessibilità
4.1 Unità ambientali e loro
componenti.
4.1.1 Porte
Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere
facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole
transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli
spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari.
Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con
riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto
al tipo di apertura.
Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di
una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché
questi siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una
persona su sedia a ruote.
Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da
consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo;
sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere
evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate
se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere
facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali. Sono da
preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate.
(Per le specifiche vedi 8.1.1)
4.1.2 Pavimenti
I pavimenti devono essere di norma orizzontali e
complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non
sdrucciolevoli.
Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite
rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di
una persona su sedia a ruote.
Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo
spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.
Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara
individuazione dei percorsi, entualmente mediante una adeguata differenziazione
nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non
costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno etc.; gli
zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate.
(Per le specifiche vedi 8.1.2).
4.1.3 Infissi esterni
Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere
facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità
motorie o sensoriali.
I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e
percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve
pressione.
Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la
visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di
sicurezza e protezione dalle cadute verso l''esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.3).
4.1.4 Arredi Fissi
La disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale
deve essere tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote e
l'agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute. Dev'essere
data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi.
Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza tale da
permetterne un uso agevole anche a persona su sedia a ruote.
Per assicurare l'accessibilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo
o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con
ridotte o impedite capacità motorie.
In particolare:
- i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le
normali operazioni del pubblico devono essere predisposti in modo che almeno
una parte di essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole
di espletare tutti i servizi;
- nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta
etc., occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in modo da garantire
il passaggio di una sedia a ruote;
- eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere
temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su
sedia a ruote;
- ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa con posti a
sedere.
(Per le specifiche vedi 8.1.4).
4.1.5 Terminali degli impianti
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e
i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di
riscaldamento e condizionamento, nonchè i campanelli, pulsanti di comando e i
citofoni, devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali
da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote;
devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa
visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto.
(Per le specifiche vedi 8.1.5)
4.1.6 Servizi igienici
Nei servizi igienici devono essere garantite, con
opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per
l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:
- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla
tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio
alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al
lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in
prossimità della tazza e della vasca.
Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con
l'erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a
porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.6).
4.1.7 Cucine
Nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di
erogazione, devono essere preferibilmente disposti sulla stessa parete o su
pareti contigue.
Al di sotto dei principali apparecchi e del piano di lavoro va previsto un vano
vuoto per consentire un agevole accostamento anche da parte della persona su
sedia a ruote.
(Per le specifiche vedi 8.1.7).
4.1.8 Balconi e Terrazze
La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente
interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al
transito di una persona su sedia a ruote.
E' vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di
altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote.
Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve
avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a
ruote.
Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale
anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di
sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.8).
4.1.9 Percorsi orizzontali
Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto più
possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate.
I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario
queste devono essere superate mediante rampe.
La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da garantire il
facile accesso alle unità ambientali da esso servite e in punti non
eccessivamente distanti tra loro essere tale da consentire l'inversione di
direzione ad una persona su sedia a ruote.
Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale
scala, rampa, ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice) deve prevedere una
piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti
verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i
locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali.
(Per le specifiche vedi 8.1.9).
4.1.10 Scale
Le scale devono presentare un andamento regolare ed
omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è
necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di
adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa
alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di
gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.
Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di
adeguata profondità.
I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta
preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a
spigoli arrotondati.
Le scale devono essere dotate di parapetto atto a
costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di
facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente.
Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico
devono avere i seguenti ulteriori requisiti:
1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio
contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una
inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale;
2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve
interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano;
3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo
corrimano ad altezza proporzionata;
5) è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala
di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando
individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.
6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non
vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.1.10).
4.1.11 Rampe
La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla
capacità di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza
affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa. Si devono
interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe.
Valgono in generale per le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le
scale.
(Per le specifiche vedi 8.1.10 e 8.1.11).
4.1.12 Ascensore
L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime
tali da permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di
cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da
permettere l'accesso alla sedia a ruote. Il sistema di apertura delle porte
deve essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole
mobili) per l'arresto e l'inversione della chiusura in caso di ostruzione del
vano porta.
I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e
comodo accesso alla persona su sedia a ruote. Lo stazionamento della cabina ai
piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando
interna ed esterna deve avere il comando più alto ad un'altezza adeguata alla
persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non
vedenti. Nell'interno della cabina devono essere posti un citofono, un
campanello d'allarme, un segnale luminoso che confermi l'avvenuta ricezione
all'esterno della chiamata di allarme, una luce, di emergenza.
Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere una
profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentirne le manovre
necessarie all'accesso.
Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento
della cabina con quello del pianerottolo.
Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un
dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme. (Per le
specifiche vedi 8.1.12).
4.1.13 Servoscala e piattaforma elevatrice
Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono
apparecchiature atte consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa
inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita
capacità motoria.
Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli
interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute.
Fino all'emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature stesse
devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13; devono
garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o
su sedia a ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle
persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con
l'apparecchiatura in movimento.
A tal fine le suddette apparecchiature devono essere
dotate di sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e
di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e
di comando.
Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la
pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.
Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che di
arrivo, deve avere una profondità tale da consentire un agevole accesso o
uscita da parte di una persona su sedia a ruote.
(Per le specifiche vedi 8.1.13).
4.1.14 Autorimesse
Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli
spazi esterni e con gli apparecchi di risalita idonei all'uso da parte della
persona su sedia a ruote.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone
disabili deve avere dimensioni tali da consentire anche il movimento del
disabile nelle fasi di trasferimento; deve essere evidenziato con appositi
segnali orizzontali e verticali. (Per le specifiche vedi 8.1.13).
4.2 Spazi Esterni
4.2.1 Percorsi
Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve
essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche
tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità
motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei
parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti.
I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e
regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di
strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza
utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve
essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente
distanti fra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su
sedia a ruote.
Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario
prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata
percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone.
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con
lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali
gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello
stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi rampe di
pendenza contenute e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che
consentano il passaggio di una sedia a ruote. Le intersezioni tra percorsi
pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non
vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.2.1).
4.2.2 Pavimentazione
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere
antisdrucciolevole.
Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione
devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito
di una persona su sedia a ruote.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non
costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e
simili.
(Per le specifiche vedi 8.2.2).
4.2.3 Parcheggi
Si considera accessibile un parcheggio complanare alle
aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi
di sollevamento.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve
avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.
(Per le specifiche vedi 8.2.3).
4.3 Segnaletica
Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili
devono essere istallati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili,
cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli
spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli
accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte
capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il
simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del DPR 27 aprile
1978 n. 384.
I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere
facilmente leggibili.
Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata
segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi
necessari per raggiungerle.
Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette
indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille.
Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben
riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata.
In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente
avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni
acustiche che a quelle visive.
4.4 Strutture Sociali
Nelle strutture destinate ad attività sociali come quelle
scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, devono essere
rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3,
atte a garantire il requisito di accessibilità. Limitatamente ai servizi
igienici, il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio igienico
per ogni livello utile dell'edificio è accessibile alle persone su sedia a
ruote. Qualora nell'edificio, per le dimensioni e per il tipo di afflusso e
utilizzo, debbano essere previsti più nuclei di servizi igienici, anche quelli
accessibili alle persone su sedia a ruote devono essere incrementati in
proporzione.
4.5 Edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento
obbligatorio
Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al
collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera
soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici
amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi
igienici previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense,
degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.
4.6 Raccordi con la normativa antincendio
Qualsiasi soluzione progettuale per garantire
l'accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata
distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i
rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale.
A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto
delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in
"comportamenti antincendio" piuttosto che l'individuazione di
"sistemi di via d'uscita" costituiti da scale di sicurezza non
utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
La suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo sicuro
statico" così come definito dal D.M. 30 novembre 1983, recante
"termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni
incendi" pubblicato su G.U. n. 339 del 12.12.1983 deve essere effettuata
in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero
adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da
parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi.
Art. 5 - Criteri di progettazione
per la visitabilità
5.1 Residenza
Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia
residenziale, di cui all'art.3, deve essere consentito l'accesso, da parte di
persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio
igienico e ai relativi percorsi di collegamento.
A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui
ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 e alle relative
specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche.
In particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche
le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1.
5.2 Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione
Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno
una zona deve essere agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta
o impedita capacità motoria, mediante un percorso continuo in piano o
raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.
Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta
zona deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa
essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un "luogo
sicuro statico".
In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione deve inoltre:
- essere dotata di posti riservati per persone con ridotta
capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni 400 o frazione di
400 posti, con un minimo di due;
- essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per le
persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni
tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
- essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove
previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con
relativo servizio igienico.
Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve essere
raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle
persone con ridotta o impedita capacità motoria e deve inoltre essere dotata di
almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote.
Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione
tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
- deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico.
Per consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi per riunioni, spettacoli
e ristorazione si devono rispettare quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1,
4.2 e 4.3, che sono atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti
specifici.
5.3 Strutture ricettive
Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi
turistici, campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un
determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita
capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di
manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a
ruote.
Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile
sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.
Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di
almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o
frazione di 40 in più.
In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione,
sonora e luminosa, di allarme.
La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani
bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro
statico" o di una via di esodo accessibile.
Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature
comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle
unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.
Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive
si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a
garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.
5.4 Luoghi per il culto
I luoghi per il culto devono avere almeno una zona della
sala per le funzioni religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso
continuo e raccordato tramite rampe.
A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1.,
4.2, 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito
specifico.
5.5 Altri luoghi aperti al pubblico
Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere
garantita l'accessibilità agli spazi di relazione.
A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2, e
4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito.
Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile devono prevedere
almeno un servizio igienico accessibile.
5.6 Arredi fissi
Per assicurare la visitabilità gli arredi fissi non devono
costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte
di persone con ridotte o impedite capacità motorie.
A riguardo valgono le prescrizioni di cui al precedente
punto 4.1.4.
5.7 Visitabilità condizionata
Negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al
pubblico esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non
siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilità contenuti
nel presente decreto, ma nei quali esista la possibilità di fruizione mediante
personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita capacità motoria,
deve essere posto in prossimità dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata
al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di
cui all'art.2 del D.P.R. 384/78.
Art. 6 - Criteri di progettazione
per la adattabilità
6.1 Interventi di nuova edificazione
Gli edifici di nuova edificazione e le loro parti si
considerano adattabili quando, tramite l'esecuzione differita nel tempo di
lavori che non modificano né la struttura portante, né la rete degli impianti
comuni, possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle necessità delle
persone con ridotta o impedita capacità motoria, garantendo il soddisfacimento
dei requisiti previsti dalle norme relative alla accessibilità.
La progettazione deve garantire l'obbiettivo che precede con una particolare
considerazione sia del posizionamento e dimensionamento dei servizi ed ambienti
limitrofi, dei disimpegni e delle porte sia della futura eventuale dotazione
dei sistemi di sollevamento.
A tale proposito quando all'interno di unità immobiliari a più livelli, per
particolari conformazioni della scala non è possibile ipotizzare l'inserimento
di un servoscala con piattaforma, deve essere previsto uno spazio idoneo per
l'inserimento di una piattaforma elevatrice.
6.2 Interventi di ristrutturazione
Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il
soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova
edificazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela dei
beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali.
L'istallazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere
la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione
alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in
situazione di emergenza.
Capo III
Cogenza delle Prescrizioni
Art. 7
7.1. Le specificazioni contenute nel capo IV art. 8 hanno
valore prescrittivo, le soluzioni tecniche contenute all'art. 9, anche se non
basate su tali specificazioni, sono ritenute rispondenti ai criteri di
progettazione e quindi accettabili in quanto sopperiscono alle riduzioni
dimensionali con particolari soluzioni spaziali o tecnologiche.
7.2 Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte
soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purchè
rispondano alle esigenze sottointese dai criteri di progettazione.
In questo caso, la dichiarazione di cui all'art. 1 comma 4 della legge n. 13
del 9.1.1989 deve essere accompagnata da una relazione, corredata dai grafici
necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente
o migliore qualità degli esiti ottenibili.
7.3 La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal
presente decreto, e l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle
specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal
professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della legge. Il rilascio
dell'autorizzazione o della concessione edilizia è subordinato alla verifica di
tale conformità compiuta dall'Ufficio Tecnico o dal Tecnico incaricato dal
Comune competente ad adottare tali atti.
L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato
accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere
motivati.
7.4 Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo
per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche
specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero
per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti
specializzati.
7.5 Negli interventi di
ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art. 1 comma 3 della legge,
sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata
impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.
Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento
autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico incaricato dal
Comune per l'istruttoria dei progetti.
Capo IV
Specifiche e soluzioni tecniche
Art. 8 - Specifiche funzionali e
dimensionali
8.0 Generalità
8.0.1 Modalità' di misura
Altezza parapetto.
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita
l'affaccio (copertina, traversa inferiore infisso, eventuale corrimano o
ringhierino) al piano di calpestio.
Altezza corrimano
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al piano di
calpestio.
Altezza parapetto o corrimano scale
Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpestio di
un qualunque gradino, misurata in verticale in corrispondenza della parte
anteriore del gradino stesso.
Lunghezza di una rampa
Distanza misurata in orizzontale tra due zone in piano dislivellate e
raccordate dalla rampa.
Luce netta porta o porta-finestra
Larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di
massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90° se incernierata
(larghezza utile di passaggio).
Altezza maniglia
Distanza misurata in verticale dall'asse di rotazione della manopola, ovvero
del lembo superiore del pomello, al piano di campestio.
Altezze apparecchi di comando, interruttori, prese,
pulsanti
Distanza misurata in verticale dall'asse del dispositivo di comando al piano di
calpestio.
Altezza citofono
Distanza misurata in verticale dall'asse dell'elemento grigliato microfonico,
ovvero dal lembo superiore della cornetta mobile, al piano di calpestio.
Altezza telefono a parete e cassetta per lettere
Distanza misurata in verticale sino al piano di calpestio dell'elemento da
raggiungere, per consentirne l'utilizzo, posto più in alto.
8.0.2 Spazi di manovra con sedia a ruote
Gli spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona su
sedia a ruote, sono i seguenti:
(Immagine )
Nei casi di adeguamento e per consentire la visitabilità
degli alloggi, ove non sia possibile rispettare i dimensionamenti di cui sopra,
sono ammissibili i seguenti spazi minimi di manovra (manovra combinata):
(Immagine)
8.1 Unita' ambientali e loro componenti
8.1.1 Porte
La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di
ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm.
La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.
Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel
rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati.
(Immagine)
L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95
cm (consigliata 90 cm).
Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle
porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano
collocati ad una altezza di almeno 40 cm. dal piano del pavimento.
L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a
8 Kg.
8.1.2 Pavimenti
Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non
deve superare i 2,5 cm. Ove siano prescritte pavimentazioni antisdrucciolevoli,
valgono le prescrizioni di cui al successivo punto 8.2.2.
8.1.3 Infissi esterni
L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve
essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm.
Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere
preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non
superi i 60 cm. di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, però, per ragioni
di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 10 cm. e
inattraversabile da una sfera di 10 cm. di diametro.
Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve
essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni.
Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una
pressione non superiore a Kg 8.
Spazi antistanti e retrostanti la porta
(segue 8.1.1 . Porte)
(Immagine)
8.1.4 Arredi fissi
Negli edifici residenziali le cassette per la posta non
devono essere collocate ad una altezza superiore ai 140 cm.
Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene
mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un adeguato spazio libero,
eventualmente in ambiente separato, per poter svolgersi una ordinata attesa,
nel quale inoltre possano disporsi un congruo numero di posti a sedere
(preferibilmente sedie separate).
La distanza libera anteriormente ad ogni tavolo deve essere di almeno 1,50 m e
lateralmente di almeno 1,20 m al fine di consentire un agevole passaggio fra i
tavoli e le scrivanie.
Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene
mediante sportelli su bancone continuo o su parete, deve essere consentita
un'attesa sopportabile dalla generalità del pubblico, al fine di evitare
l'insorgere di situazioni patologiche di nervosismo e di stanchezza.
In tali luoghi deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero,
eventualmente in ambiente separato, dove possa svolgersi una ordinata attesa,
nel quale inoltre possono disporsi un congruo numero di posti a sedere
(preferibilmente sedie separate). Quando, in funzione di particolari affluenze
di pubblico, è necessario prevedere transenne guida-persone, queste devono
essere di lunghezza pari a quella della coda di persone che viene considerata
la media delle grandi affluenze, e di larghezza utile minima di 0.70 m.
La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello
di uscita deve essere interrotta ad una distanza di 1,20 m dal limite di
ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete.
In ogni caso le transenne guida-persone non devono avere una lunghezza
superiore a 4.00 m.
Le transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al pavimento ed
avere una altezza al livello del corrimano di 0,90 m.
Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto ad
altezza pari a 0,90 m dal calpestio della zona riservata al pubblico.
Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene
mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di
utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 0,90 m da calpestio.
Apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste
all'interno o all'esterno di unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per
posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia a
ruote.
A tal fine valgono le indicazioni di cui allo schema del punto 8.1.5 per quanto
applicabili.
8.1.5 Terminali degli impianti
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e
i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di
riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono,
devono essere posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.
Schema delle altezze consigliate per la collocazione di quadri, interruttori e
prese.
(Immagine)
8.1.6 Servizi igienici
Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche
alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto
agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l'accostamento laterale alla tazza
w.c., bidè, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo.
A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi
dimensionali:
- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia
a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm
misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;
- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca
deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;
- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo
deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.
Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi
sanitari inoltre:
- i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed
essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o
incassato a parete;
- i w.c. e i bidet preferibilmente sono del tipo sospeso, in particolare l'asse
della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40
dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e
il piano superiore a 45-50 cm dal calpestio.
Qualora l'asse della tazza - w.c. o bidet sia distante più
di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio
sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;
- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a
telefono;
Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale
sovvenzionata di cui al capo II art. 3 deve inoltre essere prevista
l'attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in
vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o
corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili
successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in opera in
tale occasione.
Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è
necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c.,
posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se fissato a
parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.
Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del
bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di
ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di
accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra.
Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto
il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se
è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da
parte di persona su sedia a ruote.
Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende
la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza
l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.
8.1.7 Cucine
Per garantire la manovra e l'uso agevole del lavello e
dell'apparecchio di cottura, questi devono essere previsti con sottostante
spazio libero per un'altezza minima di cm 70 dal calpestio.
In spazi limitati sono da preferirsi porte scorrevoli o a libro.
8.1.8 Balconi e terrazze
Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed
essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.
Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere
almeno una spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro
140 cm.
8.1.9 Percorsi orizzontali e corridoi
I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima
di 100 cm, ed avere allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da
parte di persona su sedia a ruote ( Vedi punto 8.0.2 - spazi di manovra).
Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei
corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.
Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte devono
essere adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1, nel rispetto anche
dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il
passaggio di cui al punto 8.1.1; le dimensioni ivi previste devono considerarsi
come minimi accettabili.
8.1.10 Scale
Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano
di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m, avere una pendenza
limitata e costante per l'intero sviluppo della scala.
I gradini devono essere caratterizzati da un corretto
rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo di 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata
e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm.
Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a
spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con
esso un angolo di circa 75°-80°.
In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogrado deve
essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.
Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile
anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo
scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.
Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza
minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10.
In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere
prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino. Il corrimano deve essere
posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro.
Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere
posto ad un'altezza di 0,75 m. Il corrimano su parapetto o parete piena deve
essere distante da essi almeno 4 cm.
Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico
devono avere una larghezza minima di 0,80 m.
In tal caso devono comunque essere
rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25
cm), e la altezza minima del parapetto.
8.1.11 Rampe
Non viene considerato accessibile il superamento di un
dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate
poste in successione.
La larghezza minima di una rampa deve essere:
- di 0,90 m. per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.
Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni
mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni
minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m
in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di
eventuali porte.
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non piano, la rampa deve
avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.
La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.
Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo
sviluppo lineare effettivo della rampa.
In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di
valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione
del seguente grafico.
(Immagine)
8.1.12 Ascensore
a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali,
l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e
1,10 m di larghezza;
- porta con luce minima di 0,80 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di
1,50 x 1,50 m.
b) Negli edifici di nuova edificazione residenziali
l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e
0,95 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di
1,50 x 1,50 m.
c) L'ascensore in caso di adeguamento di edifici
preesistenti, ove non sia possibile l'istallazione di cabine di dimensioni
superiori, può avere le seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e
0,80 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di
1,40 x 1,40 m.
Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a
scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere
del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura
automatica.
In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno
8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.
L'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima +
2 cm.
Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte
chiuse.
La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i
bottoni ad una altezza massima compresa tra i 1,10 e 1,40 m: per ascensori del
tipo a), b) e c) la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale
ad almeno 35 cm dalla porta della cabina.
Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme,
deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e una
luce d'emergenza con autonomia minima di 3 h.
I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte
con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere
posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.
Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile,
l'istallazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.
8.1.13 Servoscala e piattaforme elevatrici
Servoscala
Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico
ooportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita
capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato
e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia
vincolato a guida/e.
I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:
a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in
piedi;
b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi
o seduta;
d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di
persona su sedia a ruote;
e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto
di persona su sedia a ruote o persona seduta.
I servoscala sono consentiti in via alternativa ad
ascensori e preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a
mt 4.
Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti
comuni di un edificio, i servoscala devono consentire il superamento del
dislivello anche a persona su sedia a ruote: in tale caso, allorquando la
libera visuale tra persona su piattaforma e persona posta lungo il percorso
dell'apparecchiatura sia inferiore a mt. 2, è necessario che l'intero spazio
interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo
parapetto e quindi l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti
automatici alle estremità della corsa.
In alternativa alla marcia in sede propria è consentita
marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad
uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive
segnalino l'apparecchiatura in movimento.
In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni:
per categoria a) pedana non inferiore a cm. 35 x 35
per categorie b) e c) sedile non inferiore a cm. 35 x 40, posto a cm. 40 - 50
da sottostante predellino per appoggio piedi di dimensioni non inferiori a cm.
30 x 20
per categorie d) ed e) piattaforma (escluse costole mobili) non inferiori a cm.
70 x 75 in luoghi aperti al pubblico.
Portata:
per le categorie a) b) e c) non inferiore a Kg 100 e non superiore a Kg. 200
per le categorie d) e) non inferiore a Kg 150 in luoghi aperti al pubblico e
130 negli altri casi.
Velocità:
massima velocità riferita a percorso rettilineo 10 cm/sec
Comandi:
sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per
salita-discesa e chiamata-rimando posti ad un'altezza compresa tra cm. 70 e cm.
110.
E' consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti ad uso di
un accompagnatore lungo il percorso.
Ancoraggi:
gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico mobile
moltiplicato per 1,5.
Sicurezze elettiche:
- tensione massima di alimentazione V. 220 monofase (preferibilmente V. 24 cc.)
- tensione del circuitoausiliario: V 24
- interruttore differenziale ad alta sensibilità (30 mA)
- isolamenti in genere a norma CEI
- messa a terra di tutte le masse metalliche; negli interventi di
ristrutturazione è ammessa, in alternativa, l'adozione di doppi isolamenti.
Sicurezze dei comandi:
- devono essere del tipo "uomo presente" e protetti contro
l'azionamento accidentale in modo meccanico oppure attraverso una determinata
sequenza di comandi elettrici; devono essere integrati da interruttore a chiave
estraibile e consentire la possibilità di fermare l'apparecchiatura in
movimento da tutti i posti di comando.
- i pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati quando
dalla posizione di comando sia possibile il controllo visivo di tutto il
percorso del servo scala ovvero quando la marcia del servoscala avvenga in
posizione di chiusura a piattaforma ribaltata.
Sicurezze meccaniche:
devono essere garantite le seguenti caratteristiche:
a) coefficiente di sicurezza minimo: K=2 per parti meccaniche in genere ed in
particolare:
- per traino a fune (sempre due indipendenti) K=6 cad.,
- per traino a catena (due indipendenti K=6 cad. ovvero una K=10);
- per traino pignone cremagliera o simili K=2;
- per traino ad aderenza K=2.
b) limitatore di velocità con paracadute che entri in funzione prima che la
velocità del mezzo mobile superi di 1,5 volte quella massima ed essere tale da
comandare l'arresto del motore principale consentendo l'arresto del mezzo
mobile entro uno spazio di cm. 5 misurato in verticale dal punto corrispondente
all'entrata in funzione del limitatore.
c) freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di
cm. 8 misurati lungo la guida, dal momento della attivazione.
Sicurezza anticaduta:
Per i servoscala di tipo a) b) c) si devono prevedere
barre o braccioli di protezione (almeno uno posto verso il basso) mentre per
quelli di tipo d) ed e) oltre alle sbarre di cui sopra si devono prevedere
bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della piattaforma
perpendicolari al moto.
La barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto devono essere
in posizione di contenimento della persona e/o della sedia a ruote.
Nei servoscala di categoria d) ed e) l'accesso o l'uscita dalla piattaforma
posta nella posizione più alta raggiungibile deve avvenire con un solo scivolo
abbassato.
Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica o a
pieno carico deve raccordare la stessa al calpestio mediante una pendenza non
superiore al 15%.
Sicurezza di percorso:
Lungo tutto il percorso di un servoscala lo spazio interessato
dall'apparecchiatura in movimento e quello interessato dalla persona
utilizzatrice, deve essere libero da qualsiasi ostacolo fisso o mobile quali
porte, finestre, sportelli, intradosso solai sovrastanti ecc.
Nei casi ove non sia prevista la marcia in sede propria del servoscala,
dovranno essere previste le seguenti sicurezze:
- sistema antincesoiamento nel moto verso l'alto da prevedere sul bordo
superiore del corpo macchina e della piattaforma.
- sistema antischiacciamento nel moto verso il basso interessante tutta la
parte al di sotto del piano della pedana o piattaforma e del corpo macchina.
- sistema antiurto nel moto verso il basso da prevedere in corrispondenza del
bordo inferiore dal corpo macchina e della piattaforma.
Piattaforme elevatrici
Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di
norma, non superiori a ml. 4, con velocità non superiore a 0,1 m/s, devono rispettare,
per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.
Le piattaforme ed il relativo vano-corsa devono avere opportuna protezione ed i
due accessi muniti di cancelletto.
La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono
avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante
la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.
La portata utile minima deve essere di Kg 130.
Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m.0,80 x 1,20.
Se le piattaforme sono installate all'esterno gli impianti
devono risultare protetti dagli agenti atmosferici.
8.1.14 Autorimesse
Le autorimesse singole e collettive, ad eccezione di
quelle degli edifici residenziali per i quali non è obbligatorio l'uso
dell'ascensore e fatte salve le prescrizioni antincendio, devono essere servite
da ascensori o altri mezzi di sollevamento, che arrivino alla stessa quota di
stazionamento delle auto, ovvero essere raccordate alla quota di arrivo del
mezzo di sollevamento, mediante rampe di modesto sviluppo lineare ed aventi
pendenza massima pari all'8%.
Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura minima di
1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3.20, da
riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone
disabili.
Nella quota parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica immediatamente
accessibili di cui al precedente art. 3 devono essere previsti posti auto con
le caratteristiche di cui sopra in numero pari agli alloggi accessibili.
Detti posti auto opportunamente segnalati sono ubicati in prossimità del mezzo
di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile in caso di emergenza
raggiungere in breve tempo un "luogo sicuro statico", o una via di
esodo accessibile.
Le rampe carrabili e/o pedonali devono essere dotate di corrimano.
8.2 Spazi esterni
8.2.1 Percorsi
Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90
cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia
a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di
sviluppo lineare, (per le dimensioni vedi punto 8.0.2 spazi di manovra).
Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in
piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia,
la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire
dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi
interruzione.
Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10
cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla
pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto,
almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non
pavimentate.
La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia
possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a
quanto previsto al punto 8.1.11.
Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di
profondità di almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze
superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10
m per una pendenza dell'8%.
La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%.
In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un
raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto
al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.
Il dislivello ottimale tra il piano di percorso ed il piano del terreno o delle
zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm.
Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da
un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15%
per un dislivello massimo di 15 cm.
Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli
di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai
fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.
8.2.2 Pavimentazioni
Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una
pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito,
misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd.
(B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori:
- 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione
asciutta;
- 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.
I valori di attrito predetto non devono essere modificati
dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se
previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova.
Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono
essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ova sia posta in
opera.
Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare
nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonchè ad assicurare il
bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa.
Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture
inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali
risalti di spessore non superiore a mm 2.
I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati co maglie
non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ed elementi
paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di
marcia.
8.2.3 Parcheggi
Nelle aree di parcheggio devono
comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50,
posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai
veicoli al servizio di persone disabili.
Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai
percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.
Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote
in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono,
preferibilmente, dotati di copertura.
Art. 9 Soluzioni tecniche
conformi
9.1 Unita' ambientali
9.1.1 Percorsi orizzontali
Schemi con luce netta della porta pari a 75 cm.
Le soluzioni A1 - C1 - C3 e C5 sono ammissibili solo in
caso di adeguamento.
a) - Passaggio in vano porta posta su parete
perpendicolare al verso di marcia della sedia a ruote
a1) - necessità di indietreggiare durante l'apertura.
Profondità libera necessaria cm 190 (Immagine)
Larghezza dal corridoio cm 100.
a2) - Manovra semplice senza indietreggiare.
Spazio laterale di rispetto di cm 45. (Immagine)
Profondità libera necessaria cm 135.
a3) - Larghezza libera cm 100.
Profondità libera necessaria cm
120. (Immagine)
b) - Passaggio in vano porta posta su parete parallela al
verso di marcia della sedia a ruote.
b1) - Larghezza del corridoio cm 100.
Spazio necessario oltre la porta cm 20 (Immagine)
Spazio per l'inizio manovra prima della porta cm 100.
Apertura porta oltre i 90°
Idem per l'immissione opposta.
b2) - Larghezza del corridoio cm 100
Spazio necessari, oltre la porta, di cm 110 per poterla aprire: poi,
retromarcia e accesso.
Spazio necessario prima della porta, quanto il suo
ingombro. (Immagine)
Idem per l'immissione opposta.
b3) - Larghezza del corridoio cm 100.
Apertura porta 90° (Immagine)
Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio cm 20.
Spazio necessario prima della porta, nel corridoio, cm 90
(per garantire ritorno)
b4) - Larghezza del corridoio cm 100.
Apertura porta oltre i 90° (Immagine)
Spazio necessario, oltre la porta, nel corridoio, cm 10.
Spazio necessario, oltre la porta, nel vano d'immissione,
cm 20.
Spazio necessario, prima della porta, nel corridoio,
almeno cm 90, (per garantire ritorno).
c) - Passaggi in disimpegni e attraverso porte poste in
linea tra loro e su pareti perpendicolari al verso di marcia della sedia a
ruote.
c1) - Necessità di indietreggiare durante l'apertura della
porta.
Profondità necessaria cm 190 (Immagine)
Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm 120.
Larghezza del disimpegno cm 100.
c2) - Manovra semplice, senza dover indietreggiare.
Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm 45.
Profondità necessaria, cm 180.
Larghezza necessaria cm 135 (Immagine)
c3) - Necessità di indietreggiare durante l'apertura della
porta.
Larghezza del disimpegno cm. 100 (Immagine)
Profondità necessaria cm. 190
c4) - Manovra semplice senza dover indietreggiare.
Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm. 45.
Profondità necessaria cm. 210. (Immagine)
c5) - Idem come c.1 e c.3 (Immagine)
c6) - Manovra semplice senza dover indietreggiare
Spazio di rispetto a lato della seconda porta cm. 45
Profondità necessaria cm. 170 (Immagine)
Profondità necessaria, prima del disimpegno, cm. 135.
d) - Passaggi in disimpegni e attraverso porte ortogonali
tra loro.
d1) - Larghezza del disimpegno cm. 100
Spazio necessario oltre la porta cm. 20 (Immagine)
Spazio necessario tra le due porte cm. 110
d2) - Larghezza del disimpegno cm. 100
Apertura porte prefissata a 90° (Immagine)
Profondità del disimpegno cm. 140
Capo
V
Norme Finali
Art. 10 Elaborati tecnici
10.1 Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le
soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il
soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità
di cui al presente decreto.
In particolare, per quanto concerne l'adattabilità, le
soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a garantire il
soddisfacimento devono essere descritti tramite specifici elaborati grafici.
10.2 Al fine di consentire una più
chiara valutazione di merito gli elaborati tecnici devono essere accompagnati
da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni
progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere
architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei
materiali previsti a tale scopo; del grado di accessibilità delle soluzioni
previste per garantire l'adeguamento dell'edificio.
Art. 11 - Verifiche
11.1
Il Sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilità o di
agibilità ai sensi dell'art.221 del R.D. 27.7.1934 n.1265, deve accertare che
le opere siano state realizzate nel rispetto della legge.
11.2
A tal fine egli può richiedere al proprietario
dell'immobile una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da
un tecnico abilitato.
Art.12 - Aggiornamento e modifica delle
prescrizioni
12.1
La soluzione dei problemi tecnici derivanti
dall'applicazione della presente normativa, nonché l'esame o l'elaborazione
delle proposte di aggiornamento e modifica, sono attribuite ad una Commissione
permanente istituita con decreto interministeriale dei Ministri dei Lavori
Pubblici e degli Affari Sociali, di concerto con il Ministro del Tesoro.
12.2 - Gli enti Locali, gli istituti universitari, i singoli
professionisti possono proporre soluzioni tecniche alternative a tale
Commissione permanente la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può
utilizzarle per l'aggiornamento del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addi 14 giugno 1989
Il Ministro: FERRI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato dalla Corte dei conti, addì 21 giugno 1989
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 1
Per le
immagini, si rimanda al commento del testo
Art. 3 - Criteri generali di
progettazione Allegato A
Accessibile |
Visitabile |
Adattabile |
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Unifamiliari e plurifamiliari
privi di parti comuni |
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Unità immobiliari |
Plurifamiliari con non più di tre
livelli fuori terra |
Edifici residenziali |
|
|
|
Parti comuni |
Plurifamiliari con non più di tre
livelli fuori terra |
Edifici residenziali |
|
|
|
Unità immobiliari |
Plurifamiliari con più di tre
livelli fuori terra |
Edifici residenziali |
|
|
|
Parti comuni |
Plurifamiliari con più di tre
livelli fuori terra |
Edifici residenziali |
|
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|
Attività sociali (scuola, sanità,
cultura, assistenza, sport) |
Edifici non residenziali |
|
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|
Collocamento non obbligatorio |
Riunione o spettacolo e
ristorazione |
Edifici non residenziali |
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|
Collocamento obbligatorio |
Riunione o spettacolo e
ristorazione |
Edifici non residenziali |
|
|
|
Collocamento non obbligatorio |
Ricettivi e pararicettivi |
Edifici non residenziali |
|
|
|
Collocamento obbligatorio |
Ricettivi e pararicettivi |
Edifici non residenziali |
|
|
|
|
|
Edifici non residenziali |
|
|
|
Collocamento non obbligatorio |
Locali aperti al pubblico non
previsti nelle precedenti categorie |
Edifici non residenziali |
|
|
|
Collocamento obbligatorio |
Locali aperti al pubblico non
previsti nelle precedenti categorie |
Edifici non residenziali |
|
|
|
Collocamento non obbligatorio |
Luoghi di lavoro non aperti al
pubblico |
Edifici non residenziali |
|
|
|
Collocamento obbligatorio |
Luoghi di lavoro non aperti al
pubblico |
Edifici non residenziali |