Circolare Ministeriale - Ministero
dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.
Oggetto:
"Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13."
1. Ambito di applicazione
1.1. La legge 9.1.1989, n. 13 -
così come modificata e integrata dalla L. 27.2.1989, n. 62, - reca
"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati", ed interviene, quindi, nel tessuto
normativo preposto ad assicurare l'utilizzazione degli spazi edificati, e a
quelli ad essi accessori, a una sempre più allargata fascia di individui, con
particolare riguardo a chi, permanentemente o temporaneamente, soffre di una
ridotta o impedita capacità motoria.
Opera pertanto, la legge 13/'89,
nel solco di altri interventi normativi, che a livello statuale, si sono nel
passato avuti nella materia che ci occupa; primo fra tutti la L. 30.3.1971, n.
118 (e il D.P.R. 27.4.1978, n. 384 contenente il regolamento di attuazione ex
art. 27 della predetta L. 118/1971) che affrontava il problema del superamento
delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, privati aperti al
pubblico e nel settore dei trasporti pubblici. Meritano inoltre di essere
menzionate le circolari del Ministero dei LL.PP. 20.1.1967, n. 425 e,
soprattutto, 19.6.1968, n. 4809 che possono essere considerati i primi approcci
istituzionali al problema.
Per effetto di tali preesistenti
normative la tematica del superamento delle barriere architettoniche era
riferita essenzialmente agli edifici pubblici e a quelli privati aperti al
pubblico (art. 27 L. 118/71) e, soltanto marginalmente, anche a quelli di
edilizia residenziale pubblica (art. 17 D.P.R. 384/1978).
Rimanevano pertanto quasi del tutto
estranei alla considerazione del legislatore gli edifici ove, di norma, si
svolge una considerevole e, sotto taluni aspetti, primaria sfera della vita di
relazione delle persone: gli edifici privati e quelli destinati ad uso
abitativo. A colmare tale lacuna è intervenuta la legge 13/'89.
1.2. Per l'espressa disposizione
contenuta nel titolo della legge e per quanto è previsto all'art. 1, 1° comma,
il campo di applicazione della normativa in disamina è, per l'appunto, riferita
agli edifici privati di nuova costruzione; agli edifici di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione; alla
ristrutturazione degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata ed agevolata; agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di
cui ai punti precedenti.
1.3. La
legge 13/1989 può essere suddivisa in tre distinte parti, delle quali la prima
è dedicata alle previsioni relative alla costruzione di nuovi edifici ed alla
ristrutturazione di interi edifici (art. 1); la seconda al tema delle
innovazioni da attuare sugli edifici esistenti dirette alla eliminazione delle
barriere architettoniche (articoli 2-7); la terza, infine, è volta a regolare
la materia concernente la concessione di contributi a fondo perduto per la
realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento e
all'eliminazione di barriere architettoniche in favore di portatori di
menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (articoli 8-12).
2. Nuove costruzioni e
ristrutturazioni
2.1. Per quanto riguarda la prima
parte è importante sottolineare che, a decorrere dall'11 agosto 1989 (primo
giorno posteriore ai sei mesi dall'entrata in vigore delle legge previsti
dall'art. 1, comma 1), tutti i progetti relativi alla costruzione di nuovi
edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici (siano essi, nel primo e
nel secondo caso, destinati ad uso abitativo o ad uso non abitativo), compresi
anche quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata,
dovranno essere adeguati alle prescrizioni tecniche contenute nel decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici di cui al comma 2 dell'art. 1.
Restano pertanto esclusi dalla
portata della disposizione in argomento i soli edifici pubblici, per i quali
continuano ad applicarsi le norme tecniche contenute nel D.P.R. 384/1978.
Per quanto riguarda, in
particolare, gli edifici privati aperti al pubblico (che pur erano stati
oggetto di disciplina da parte del D.P.R. da ultimo citato) questi devono
essere ritenuti compresi nell'ambito di applicazione delle più recente L.
13/1989.
Per ciò che concerne il contenuto
dei termini accessibilità, adattabilità e visitabilità adottati al 2° comma per
indicare i tre fondamentali livelli qualitativi di progettazione e di
realizzazione degli spazi costruiti, si rimanda a quanto disposto nel decreto
del Ministero Lavori Pubblici di cui allo stesso comma 2.
Il comma 3 contiene una serie di
norme prestazionali dirette a stabilire i requisiti che la progettazione deve
"comunque" prevedere: tali criteri debbono essere quindi intesi come
"standard" minimi di progettazione, fermo restando le prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità contenute nel decreto.
3. Innovazioni
3.1. Le modifiche alle parti comuni
di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (condominio),
tendenti al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche,
potranno essere adottate, secondo quanto prescrive l'art. 2 comma 1,
dall'assemblea condominiale secondo le modalità previste nell'art. 1136, 2° e
3° comma, del codice civile.
La richiesta al condominio può
essere fatta sia dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela
o potestà) che da ogni altro condomino.
E' onere di chi ha interesse alla
innovazione formulare al condominio relativa richiesta scritta: da tale momento
infatti decorrono i tre mesi oltre i quali, nell'ipotesi di mancata pronunzia
in odine alla richiesta modifica, potrà essere esercitato il diritto di cui al
comma 2.
La disposizione contenuta nell'art.
2 deve ritenersi applicabile, oltre alle ipotesi in cui il portatore di
handicap sia proprietario della porzione di immobile, anche all'ipotesi in cui
lo detenga a titolo di locazione.
3.2. Il comma 2 dell'art. 2
consente inoltre, nella ipotesi in cui il condominio non approvi la innovazione
prospettata o non si pronunzi entro tre mesi dalla stessa richiesta di
modifica, che il portatore di handicap, ovvero che ne esercita la tutela o la
potestà di cui al titolo IX del libro primo del cod. civ., possa procedere
autonomamente e a proprie spese alla messa in opera di particolari innovazioni
sulle parti comuni o di uso comune dell'edificio, quali l'installazione di
servoscala, o di altre strutture mobili e facilmente rimovibili, e la modifica
dell'ampiezza delle porte di accesso.
Il diritto potestativo di cui si è
detto è esercitabile anche nei confronti dell'unico proprietario dell'immobile,
sia esso soggetto privato o pubblico.
Al proprietario dell'immobile dovrà
conseguentemente essere rivolta la richiesta di innovazione.
3.3. Potrà beneficiare delle
disposizioni contenute nell'art. 2 in esame colui il quale, affetto da
obiettive menomazioni o per effetto di patologie invalidanti irreversibili (
pneumopatie, disturbi cardiocircolatori, ecc.), non sia in grado di raggiungere
la propria abitazione se non con l'aiuto di terze persone, a rischio della
salute.
3.4. Il comma 3 dell'art. 2,
richiamandosi a specifiche norme del codice civile, detta infine disposizioni
comportanti il divieto di eseguire innovazioni che possano recare pregiudizio
all'immobile (art. 1120, 2° comma, cod. civ.) e la possibilità da parte del
condomino, che si sia dissociato dalla volontà di modificare le cose comuni con
innovazioni suscettibili di utilizzazione separata (es. ascensore), di
partecipare in un secondo momento ai vantaggi della innovazione, contribuendo,
ai sensi dell'art. 1121, 3° comma, cod. civ., alle spese di esecuzione e
manutenzione dell'opera. La stessa facoltà, oltre al condomino, spetta ai suoi
eredi o aventi causa.
In definitiva le opere oggetto
delle deliberazioni di cui al comma 1 dell'art. 2, finalizzate al superamento
delle barriere architettoniche, incontrano gli unici limiti nel pregiudizio
alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, nell'alterazione del decoro
architettonico o nella inservibilità all'uso o al godimento anche di un solo
condomino di parti comuni (art. 1120, 2° c., cod. civ.).
Le innovazioni invece eseguibili ai
sensi del comma 2 dell'art.2, cioè quelle poste in essere dal portatore di
handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o potestà), a proprie spese,
nell'ipotesi di rifiuto o mancata risposta da parte del condominio, oltre ai
limiti sopra menzionati (art. 1120, 2° c., cod. civ.), possono riguardare
tassativamente soltanto gli interventi specificati nel comma stesso, quali, a
titolo esemplificativo, il servoscala, la piattaforma mobile, i sistemi di
apertura automatica di porte o cancelli, le carrozzelle elettriche montascale
(ma non anche, quindi, l'ascensore).
3.5. Problemi particolari possono
sorgere con riguardo all'ipotesi in cui il portatore di handicap abiti a titolo
di proprietà o di locazione l'alloggio, e a seconda che le opere incidano sulle
parti comuni o meno.
Se l'interessato è proprietario e
le innovazioni riguardano parti comuni di un edificio condominiale è necessario
munirsi dell'autorizzazione del condominio. Se l'assemblea approva, con le
maggioranze previste, la modifica, la spesa sarà ripartita, secondo i criteri
stabiliti nel codice civile, per quote millesimali (fermo restando la
possibilità di ottenere il contributo di cui agli articoli 9 e segg.). Se
invece l'assemblea non delibera l'innovazione (o comunque non si pronuncia
entro tre mesi in merito ad essa), nell'ipotesi in cui le opere siano tra
quelle comprese nell'elencazione formulata nel più volte citato comma 2 dell'art.
2 e il portatore di handicap (o chi ne esercita la tutela o potestà) intenda
avvalersi del diritto di farle eseguire ugualmente, le spese saranno a suo
totale carico per l'espressa previsione contenuta nella medesima disposizione
(sempre salvo il contributo di cui si è detto).
3.6. Se il portatore di handicap
occupa l'immobile a titolo di locazione e le innovazioni debbono eseguirsi
all'interno dell'alloggio, deve essere acquisito il consenso del locatore. Tale
consenso costituisce altresì titolo per eventualmente ottenere, ai sensi
dell'art. 1592 c.c., la prescritta indennità per miglioramenti da parte del
proprietario. Le spese per l'innovazione sono a carico del conduttore.
Qualora, fermo restando
l'occupazione dell'alloggio a titolo di locazione, la modifica sia inerente
alle parti di uso comune sarà necessaria l'autorizzazione del proprietario e le
spese devono intendersi a carico del portatore di handicap. In mancanza di tale
autorizzazione il portatore di handicap, sussistendo le ipotesi di cui all'art.
2, comma 2 potrà a proprie spese procedere alla esecuzione dell'opera (ferma
restando, nei tre casi da ultimo richiamati, la possibilità di ottenere il
contributo a fondo perduto).
3.7. Nell'ottica di facilitare
l'esecuzione delle opere volte al superamento delle barriere architettoniche
l'art. 3 introduce la possibilità di "derogare" (con il limite di cui
al comma 2) alle norme sulle distanze precisate dai regolamenti edilizi, anche
per quanto riguarda le innovazioni incidenti sugli spazi interni ai fabbricati
quali cortili, chiostrine o spazi di uso comune.
3.8. Le opere dirette al
superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche da eseguirsi su
immobili vincolati ai sensi delle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939 sono state
oggetto di previsione da parte degli articoli 4 e 5 della legge.
In tali disposizioni sono state
previste semplificazioni inerenti al rilascio di nullaosta o pareri delle
autorità preposte alla tutela dei vincoli.
In particolare, per gli immobili
soggetti al vincolo storico-artistico di cui alla legge 1089, l'istanza di
autorizzazione va inoltrata alla Sovraintendenza competente la quale dovrà
pronunziarsi entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il
predetto organo amministrativo potrà impartire apposite prescrizioni ritenute
idonee alla soluzione del problema.
Trascorso inutilmente il predetto
termine il silenzio avrà valore di assenso.
Per gli immobili soggetti al
vincolo ambientale di cui alla legge 1497/1939 la domanda va presentata alla
Regione (oppure all'ente da essa delegato), la quale dovrà provvedere entro 90
giorni dalla data della presentazione.
Anche in questo caso l'autorità
amministrativa potrà dettare prescrizioni tecniche. Anche in questo caso la
mancata pronunzia entro il termine predetto vale come implicita autorizzazione.
Contro il diniego motivato l'interessato può proporre ricorso entro il termine
di 30 giorni al Ministero dei beni culturali e ambientali il quale avrà tempo
120 giorni per pronunciarsi in ordine alla richiesta. Il silenzio oltre il 120°
giorno, avrà, questa volta, valore di rigetto del ricorso.
La compatibilità tra l'innovazione
richiesta ed il vincolo storico-artistico od ambientale trova limite soltanto
nel "serio pregiudizio" che verrebbe a prodursi a carico
dell'immobile per effetto della esecuzione dell'opera.
E' da sottolineare come l'organo
competente al rilascio dell'autorizzazione sia tenuto, ai sensi del comma 5
dell'art. 4, non soltanto a motivare il diniego con riferimento alla specifica
natura e serietà del pregiudizio, ma anche ad esaminare ed a pronunciarsi in
merito alle soluzioni alternative eventualmente prospettate nella richiesta.
3.9
L'art. 7 prevede in linea generale che l'esecuzione delle opere necessarie per
l'abbattimento delle barriere architettoniche non sono soggette né a
concessione né ad autorizzazione edilizia; se si tratta di opere interne va
presentata una relazione a firma di un professionista abilitato ai sensi
dell'art. 26 della legge 47/1985; se invece le opere incidono sulla struttura
esterna dell'immobile modificandone la sagoma occorre che le opere siano munite
di autorizzazione edilizia.
4. Il procedimento per la
concessione dei contributi
4.1. Le domande di cui all'art. 8
per la concessione di contributi per la realizzazione delle opere descritte
nell'art. 9 comma 1, concedibili ai sensi del comma 3 dello stesso articolo per
interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di
menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, vanno presentate in carta da
bollo, non essendo previste esenzioni dalle vigenti norme sulla imposta di
bollo.
4.2. Le domande devono essere
presentate dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o la
potestà di cui al titolo IX del libro I° del codice civile) per l'immobile nel
quale egli ha la residenza abituale e per opere che eliminino ostacoli alla sua
mobilità. Nel caso di pluralità di handicappati fruitori la domanda può essere
formulata da uno o più di essi, fermo restando che per ogni opera può chiedersi
un solo contributo, secondo quanto più ampiamente oltre si dirà (v. n. 4.10).
Non sono invece legittimati alla
presentazione della domanda altri soggetti, neanche quelli (quali il
proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio) che, affrontando
la spesa, possono essere titolari del diritto ai contributi ai sensi del comma
3° dell'art. 9, come oltre specificato: se l'opera viene compiuta a spese di
soggetti diversi dal portatore di handicap la domanda deve essere da questi
sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione.
Ai sensi dell'art. 11 la domanda
deve essere presentata al sindaco del comune in cui è sito l'immobile e deve
contenere la descrizione anche sommaria delle opere, nonché la spesa prevista;
non è necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da
parte di un tecnico o esperto, essendo sufficiente l'indicazione anche
complessiva della spesa proveniente dal richiedente (con l'avvertenza, però che
una inesatta indicazione potrà andare a scapito del richiedente, come di
seguito meglio precisato al punto 15).
Qualora l'immobile sia soggetto ai
vincoli storico-artistici o ambientali richiamati dagli articoli 4 e 5,
l'interessato deve richiedere l'autorizzazione all'intervento.
Inoltre, qualora l'immobile sia soggetto
alle previsioni di cui all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (recante
"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche") il richiedente deve provvedere ad adempiere all'obbligo del
preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità, obbligo mantenuto
fermo ai sensi del comma 2 dell'art. 6.
4.3. Per ogni domanda può essere
erogato un solo contributo: la domanda può riguardare, oltre ad una sola opera,
un insieme di opere funzionalmente connesse, come meglio si chiarisce oltre.
La domanda deve indicare il
soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi nel soggetto
onerato dalle spese per la realizzazione dell'opera. Questi può pertanto
coincidere con l'handicappato presentatore della domanda qualora egli stesso
provveda a proprie spese, ma può essere un diverso soggetto (che deve
sottoscrivere, come si è detto, la domanda, per conferma e adesione): fra
questi, ad esempio, coloro i quali abbiano a carico l'handicappato ai sensi
dell'art. 12 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il condominio o il proprietario
dell'immobile ove risiede l'handicappato.
Nel caso in cui le spese siano
eseguite dal condominio nella domanda deve indicarsi il nominativo
dell'amministratore.
4.4. Il termine per la
presentazione della domanda è fissato al 1° marzo di ciascun anno: per il solo
1989 al 31 luglio.
4.5. La domanda deve riguardare
opere non ancora realizzate: i comuni nei quali le opere debbono essere
eseguite possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già
esistenti o in corso di esecuzione, anche mediante controlli a campione, da
effettuarsi immediatamente dopo la presentazione della domanda.
Per le domande già presentate per
l'anno 1989 il suddetto accertamento può essere effettuato dai comuni anche
successivamente ma comunque entro il termine posto dalla legge per
l'individuazione del fabbisogno complessivo.
Le domande già presentate per il
corrente anno e non conformi alle prescrizioni della presente circolare,
possono essere adeguate alle stesse su iniziativa del richiedente, o, in
difetto, su invito del sindaco a cui sono state presentate.
Dopo la presentazione della domanda
gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la
conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio
della eventuale mancata concessione di contributo.
4.6. Alla domanda devono essere
allegati il certificato medico e la dichiarazione sostitutiva di cui all'art.
8.
Il certificato medico, in carta
semplice, può essere redatto e sottoscritto, da qualsiasi medico, e deve
attestare l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e
quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove
occorre, che l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale
permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con
riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.
Qualora il richiedente si trovi
nella condizione di portatore di handicap riconosciuto invalido totale con
difficoltà di deambulazione dalla competente unità sanitaria locale, ove voglia
avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10, deve allegare
anche la relativa certificazione della U.S.L. (anche in fotocopia autenticata).
4.7. La dichiarazione sostitutiva
dell'atto notorio deve specificare l'ubicazione dell'immobile ove risiede il
richiedente e su cui si vuole intervenire, con indicazione del comune, della
via o piazza e del numero civico, nonché del piano e dell'interno qualora si
tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile. Devono inoltre
essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati
all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni.
L'interessato deve inoltre
dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione. Deve
altresì dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri
contributi (v. punto n. 12).
4.8. Affinché sorga il diritto ai
contributi, ai sensi del comma 3 dell'art. 9, l'opera deve essere volta al
superamento o all'eliminazione di barriere architettoniche che costituiscano
ostacolo a portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti: fra
queste l'art. 9 indica, a titolo esemplificativo, la cecità e le menomazioni relative
alla deambulazione e alla mobilità.
Inoltre il portatore di handicap
deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui si
interviene: non sorge pertanto il diritto al contributo qualora l'handicappato
abbia nell'immobile dimora solo saltuaria o stagionale ovvero precaria.
4.9. Qualora non risulti
materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di
modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per
l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino
strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero
perseguiti con l'opera non realizzabile.
4.10. Il contributo può essere
concesso sia per opere da realizzare su parti comuni dell'edificio, sia su immobili
o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento all'handicappato:
può, ad esempio, concedersi per opera da realizzare all'interno
dell'appartamento condotto in locazione ove l'handicappato dimora stabilmente.
Ogni contributo viene erogato in
relazione alla singola opera o insieme di opere funzionalmente connesse.
Per opere funzionalmente connesse
si intende una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere
più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (ad esempio portone di
ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non
deambulante).
Ciò implica le seguenti
conseguenze.
Qualora di un'unica opera possano
fruire più handicappati, viene concesso un solo contributo: viene quindi
presentata una sola domanda, come già in precedenza chiarito (n. 4.2).
Qualora varie barriere sussistano
nello stesso immobile, ostacolando la stessa funzione, può formularsi un'unica
domanda ed ottenere quindi un solo contributo, per il compimento delle varie
opere funzionalmente connesse.
Se la varie barriere ostacolano
invece diverse funzioni (ad esempio: assenza di ascensore e servizio igienico
non fruibile), l'handicappato può ottenere vari contributi per ogni opera
necessaria, presentando una diversa domanda per ognuna di esse.
4.11. L'entità del contributo
concedibile va determinata ai sensi del disposto del comma 2 dell'art. 9 sulla
base delle spese effettivamente sostenute e comprovate: il computo va
effettuato, in relazione ai vari scaglioni di spesa previsti, nei modi che si
illustrano.
Per costi entro i cinque milioni di
lire il contributo è concesso in misura pari alla spesa.
Per costi da lire cinque milioni a
lire venticinque milioni il contributo è aumentato del venticinque per cento
della spesa effettivamente sostenuta.
Il computo deve così eseguirsi: il
contributo base di lire cinque milioni si detrae dalla cifra spesa; sulla
differenza si calcola il venticinque per cento che si aggiunge al contributo
base. Ad esempio per una spesa di lire quindici milioni si deve così procedere:
contributo base: lire cinque milioni, detrazione della spesa di lire cinque
milioni, con risultato di lire dieci milioni; computo del venticinque per cento
su tale cifra residua, con risultato di lire due milioni e cinquecentomila che,
aggiunto al contributo base di lire cinque milioni, consente l'erogazione del
contributo totale di lire sette milioni e cinquecentomila.
Per costi da lire venticinque
milioni a lire cento milioni si aumenta l'erogazione di un ulteriore cinque per
cento. Pertanto devono sommarsi i cinque milioni del contributo di base, il
venticinque per cento del costo ulteriore fino a lire venticinque milioni, cioè
ulteriori lire cinque milioni, pari al venticinque per cento di venti milioni,
costituenti la differenza tra la spesa massima dei primi due scaglioni
(rispettivamente di cinque e venticinque milioni), nonché il cinque per cento
della ulteriore spesa superiore ai venticinque milioni.
Ad esempio per una spesa di lire
ottanta milioni il contributo sarà determinato come segue. Contributo base:
lire cinque milioni; contributo del venticinque per cento della differenza tra
lire cinque e venticinque milioni: lire cinque milioni; contributo del cinque
per cento di lire cinquantacinque milioni, cioè della differenza tra lire
ottanta milioni e lire venticinque milioni: lire due milioni e
settecentocinquantamila.
In totale, quindi, per una spesa di
lire ottanta milioni può essere erogato un finanziamento di lire dodici milioni
e settecentocinquantamila (somma fra le cifre parziali di lire cinque milioni,
cinque milioni e due milioni e settecentocinquantamila).
4.12. Ai sensi del comma 1
dell'art. 9 i contributi sono comulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo
al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap; tuttavia,
qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa
opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente
sostenuta.
Pertanto il contributo è pari alla
effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici.
Il contributo così computato deve
essere erogato entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture, ai
sensi del comma 5 dell'art. 10.
4.13. Il procedimento
amministrativo per la concessione ed erogazione del contributo così può
riassumersi.
L'interessato presenta la domanda
(con le indicazioni e le documentazioni descritte) entro il 1° marzo di ciascun
anno (entro il 31 luglio per il 1989) al sindaco del comune in cui è sito
l'immobile.
L'amministrazione comunale effettua
un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla
presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza in capo al
richiedente di tutti i descritti requisiti necessari per la concessione del
contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori ed alla
verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da
realizzare.
Entro 30 giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande, il sindaco, sulla base delle
domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune, computando
in relazione all'importo complessivo dei contributi determinati in base ai
criteri di cui al comma 2 dell'art. 9; forma inoltre l'elenco delle domande,
ordinate secondo i criteri di cui all'art. 10, elenco che deve essere
pubblicato mediante affissione presso le casa comunale.
4.14. Il sindaco comunica alla
regione il fabbisogno così individuato, unitamente ad un elenco delle domande
ammesse ed a copia delle stesse; la regione determina il proprio fabbisogno
complessivo e trasmette al Ministro dei lavori pubblici entro 30 giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 4 dell'art. 11, la richiesta di
partecipazione alla ripartizione del Fondo per la eliminazione ed il superamento
delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'art. 10.
Il Fondo viene annualmente
ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori
pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle
aree urbane e del tesoro, in proporzione al bisogno indicato dalle regioni.
Le regioni ripartiscono a loro
volta le somme assegnate ai comuni richiedenti; per quanto riguarda i criteri
di tale ripartizione, si rappresenta a titolo meramente esemplificativo che può
essere effettuata o in misura proporzionale ai vari fabbisogni ovvero, qualora
l'eccessivo numero di domande rispetto alle disponibilità finanziarie possa
implicare una frantumazione dei contributi in quote di valore insufficiente a
coprire le singole richieste, privilegiando il fabbisogno dei comuni ove sono
state presentate domande con diritto di precedenza.
4.15. I sindaci, entro trenta
giorni dalla comunicazione delle disponibilità come sopra attribuite,
assegnano, dandone tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi agli
interessati la cui richiesta, tempestivamente formulata, sia stata a suo tempo
ammessa ed inserita nell'elenco trasmesso alla regione.
4.16. Per l'ipotesi in cui le somme
attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il
comma 4 dell'art. 10 detta due criteri (subordinati ed integrati) di precedenza
da seguire nella ripartizione; primo criterio è quello della assoluta
precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti
invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità
sanitarie locali; criterio subordinato è quello dell'ordine cronologico di
presentazione delle domande.
Pertanto, l'elenco delle domande
deve formarsi dando precedenza agli handicappati aventi le caratteristiche
testé rammentate, ordinate fra loro in base al subordinato criterio cronologico
(che in tal caso integra il primo criterio); quindi devono porsi le altre
domande, disposte in base all'ordine temporale di presentazione.
I contributi vengono concessi
nell'ordine così formato.
4.17. Le domande non soddisfatte
nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni
successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse
tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al
contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora).
Tali domande mantengono l'ordine
cronologico di presentazione, fermo restando la precedenza delle domande degli
handicappati riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalla
competente U.S.L., anche se presentate nell'anno successivo.
Nell'ipotesi in cui la domanda sia
rinviata per l'eventuale soddisfazione all'anno successivo e si verifichi nel
frattempo un aumento dei costi per la realizzazione dell'opera, il richiedente
può comunicare la variazione della spesa prevista: la domanda deve quindi
intendersi formulata per il nuovo importo.
4.18. La concreta erogazione del
contributo deve avvenire dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture
debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al
sindaco la conclusione del lavori con trasmissione della fattura: entro 15
giorni il comune, accertato l'effettivo compimento dell'opera e la conformità
rispetto alle indicazioni contenute nella domanda, provvede all'erogazione,
dandone comunicazione al richiedente ed all'avente diritto.
Qualora la spesa effettivamente
sostenuta risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda
come spesa prevista, e sulla quale pertanto è stata computata l'entità del
contributo, il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa, sempre in
applicazione dei criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 9 (illustrati al punto
4.11).
Le somme residue non erogate in
favore del richiedente a cui erano state concesse, vengono assegnate alle
domande inevase, in ordine di graduatoria.
Qualora la spesa effettiva risulti
invece superiore a quella prevista, non può farsi luogo ad una erogazione
superiore a quella assegnata.
4.19. Per quanto riguarda l'ambito
di applicazione delle norme in esame, si rileva che i contributi possono essere
erogati per interventi in edifici privati, come emerge, fra l'altro, dalla
stessa denominazione del Fondo speciale istituito presso il Ministero dei
lavori pubblici.
Ciò premesso, si rileva come la
legge 27 febbraio 1989, n. 62, di modifica ed integrazione alla L. 13/1989,
abbia introdotto la possibilità di concedere contributi anche per opere da
realizzare in edifici adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza
agli handicappati.
Tale espressa previsione consente
l'erogazione anche qualora l'edificio su cui si deve intervenire, ove abbia
sede il centro o istituto, non sia privato.
Affinché sia concedibile il contributo
occorrerà sempre che l'handicappato abbia dimora stabile, abituale ed effettiva
nell'edificio e che non possa superare la barriera architettonica con
strumenti, accorgimenti o soluzioni diversi. Ad esempio, qualora sia possibile
assegnare all'handicappato residente in un istituto una stanza al piano
terreno, evitando così l'ostacolo costituito da una rampa di scale, non potrà
concedersi il contributo per un servoscala.
I contributi possono comunque
essere concessi per consentire l'accesso o la visitabilità delle singole
porzioni di immobile assegnate specificamente all'handicappato (stanza,
appartamento ecc...), dei servizi igienici di uso individuale o collettivo e
degli spazi di uso collettivo (quali sale da pranzo, gabinetti medici ecc...),
esclusi i locali di servizio (quali depositi, cantine ecc...).
Il contributo, richiesto sempre dal
portatore di handicap, viene concesso al soggetto onerato della spesa, quindi
all'handicappato o al centro o istituto.
Il Ministro: FERRI