4)
ITER PROCEDURALE |
4.1) Adozione |
-
E latto amministrativo mediante il quale il Consiglio
Comunale, su proposta della Giunta, e con apposita delibera, fa sue le indicazioni
contenute nel P.E.E.P.
-
La delibera di adozione del piano deve essere pubblicata
allalbo pretorio del Comune in un giorno festivo e trasmessa al CO.RE.CO. (Comitato
regionale di controllo) unitamente a tutti gli elaborati costituenti il piano.
-
Nei Comuni dichiarati sismici e negli abitati oggetto di
consolidamento, ai sensi della L. 02.02.1974, n. 64, è necessario acquisire, prima
delladozione del piano, il parere del competente Ufficio del Genio Civile, ai fini
della verifica della compatibilità delle prescrizioni con le condizioni geomorfologiche
del territorio. Detto parere deve essere reso entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta.
-
Nel caso in cui sia stato nominato dalla Regione un commissario, egli
è tenuto a compilare il piano entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina e
a portarlo, entro i successivi trenta giorni, a conoscenza del Consiglio Comunale (art.
2).
|
4.2) Pubblicazione
art. 6 |
-
Il PE.E.P. adottato, entro cinque giorni dalla delibera di adozione,
deve essere depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 10 giorni, interi e
consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.
-
Nello stesso termine, il Sindaco comunica il piano alle competenti
Amministrazioni centrali dello Stato, ove esso riguardi terreni sui quali esistano vincoli
paesistici, artistici o militari o che siano in uso di dette Amministrazioni
-
Il deposito del piano deve essere reso noto a tutti i cittadini
mediante avviso affisso allalbo pretorio del Comune e nei luoghi di pubblica
frequenza e deve essere inserito nel foglio degli annunzi legali della Provincia. Per i
Comuni più importanti, lavviso deve essere pubblicato sui quotidiani locali e su
quelli nazionali a larga diffusione.
|
4.3) Osservazioni ed
Opposizioni art. 6 |
-
Entro venti giorni dalla data di inserzione nel F.A.L. gli
interessati possono presentare al Comune le proprie opposizioni.
-
Le amministrazioni dello Stato devono trasmettere al Comune le loro
eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
-
Nella Segreteria comunale deve essere tenuto un libro protocollo per
registrare tutte le osservazioni ed opposizioni che devono essere presentate per iscritto
ed in carta legale. Decorso il temine stabilito, il Segretario comunale chiude il libro
protocollo con una dichiarazione indicante il numero delle osservazioni ed opposizioni
presentate.
Regione Sicilia
Nella Regione Sicilia, il tempo utile per la
presentazione delle osservazioni da parte di chiunque e di opposizioni da
parte dei proprietari di immobili resta fissato in 10 giorni dopo la scadenza del periodo
di deposito (art. 3, L.R. 71/1978). |
4.4) Controdeduzioni |
In merito alle
osservazioni ed opposizioni prodotte, il Comune deve, con apposita delibera consiliare,
anchessa sottoposta allorgano di controllo, formulare le proprie
controdeduzioni, adottando, nel contempo, le modifiche al piano, conseguenti
allaccoglimento totale o parziale delle osservazioni e delle opposizioni. Si precisa
che le modifiche anzidette dovranno risultare da appositi elaborati grafici nella stessa
scala e con la stessa rappresentazione di cui ai corrispondenti elaborati di progetto.
Regione Sicilia
Il Consiglio comunale è tenuto a formulare le
proprie controdeduzioni entro un mese dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni (art. 3, L.R. 71/1978). |
4.5) Trasmissione
del Piano alla Regione art. 7 |
Decorso il periodo
delle osservazioni ed opposizioni, compreso il termine concesso alle Amministrazioni dello
Stato, il P.E.E.P. viene trasmesso, nei successivi trenta giorni, alla Regione
accompagnato dalla domanda del Sindaco, in carta legale.
La domanda deve essere corredata dai seguenti
documenti:
-
deliberazione consiliare con la quale è stato adottato il progetto
del piano, munita del visto di conformità dellorgano di controllo;
-
originale in bollo del progetto del piano, e almeno due esemplari di
esso in carta semplice, muniti della dichiarazione di conformità alloriginale,
riportanti gli estremi della delibera di adozione;
-
documenti in bollo comprovanti la regolarità della eseguita
pubblicazione del piano, e cioè:
-
lavviso pubblicato allalbo pretorio;
-
un esemplare del foglio degli annunzi legali della Provincia ed un
esemplare di ciascuno dei giornali in cui è stato pubblicato lavviso di cui alla
lettera a);
-
il certificato del Sindaco comprovante lavvenuta pubblicazione
dellavviso di cui alla lettera a);
-
il certificato con il quale il Sindaco attesta il regolare deposito
della domanda e del piano negli Uffici comunali a libera visione del pubblico per 10
giorni interi e consecutivi. Nello stesso certificato debbono essere enumerate e
specificate le osservazioni prodotte entro i termini;
-
fascicolo delle osservazioni e delle opposizioni presentate durante
la pubblicazione e di quelle eventualmente prodotte fuori termine;
-
atto deliberativo sulle
controdeduzioni, recante il visto di
conformità dellorgano di controllo.
Regione Sicilia
Nella Regione Sicilia (art.3, L.R. 71/1978), il
Sindaco trasmette gli atti del Piano allA.R.T.A. (Assessorato Regionale al
Territorio ed Ambiente) entro dieci giorni dallemissione della delibera sulle
osservazioni ed opposizioni. |
4.6) Approvazione
del P.E.E.P. art. 8 |
-
Il P.E.E.P. è approvato dalla Regione, sentito il parere della
Sezione Urbanistica Regionale o di altro organo tecnico consultivo (il parere è
obbligatorio ma non vincolante), mediante Decreto da pubblicare sulla G.U.
-
Con lo stesso Decreto di approvazione sono decise le opposizioni.
|
4.7) Deposito del
P.E.E.P. art. 8 |
Il P.E.E.P. approvato
viene depositato, insieme con una copia del decreto, presso la Segreteria Comunale, in
libera visione del pubblico per tutto il periodo di validità, e notificato nelle forme
delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro
venti giorni dalla inserzione nella G.U. |
4.8) Impugnazione
del P.E.E.P. |
Il P.E.E.P. può essere
impugnato sia in via amministrativa, mediante ricorso al T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica ai proprietari degli immobili vincolati, sia in via straordinaria,
mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, qualora siano
stati lesi interessi legittimi, concreti ed attuali.
Limpugnazione del piano non può riguardare le
scelte tecnico-urbanistiche che presidiano alla progettazione del piano. |
7)
ATTUAZIONE DEL P.E.E.P. - artt. 10 (sostituito dallart. 35 L.
865/1971) - 11 |
Il piano di zona si
attua attraverso:
Le aree comprese nei piani approvati sono
espropriate dai Comuni o dai loro consorzi. Tali aree, salvo quelle cedute in proprietà,
vanno a far parte del patrimonio indisponibile del Comune o del consorzio.
(2) Per Lattuazione del piano i Comuni ed i loro Consorzi
possono contrarre mutui presso la Cassa DD.PP. ai sensi della L. 847/1964 modificata dalla
L. 865/1971. In particolare, i mutui, ammortizzabili in un periodo di tempo non superiore
a quindici anni e di importo non superiore al 50% della spesa totale prevista nella
relazione finanziaria del piano, possono essere contratti allo scopo di:
- acquisire le aree comprese nei piani;
- realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- realizzare le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi
le zone del piano.
Inoltre, possono essre richieste anticipazioni alla Cassa DD.PP. sul fondo di dotazione,
ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 865/1971 e finanziamenti alla Regione per la
concessione di mutui sul fondo speciale di cui allart. 45 della stessa legge.
Su tali aree il Comune o il consorzio concede il
diritto di superficie (in misura variabile dal 60% all80% in termini volumetrici)
per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e
sociali. Tale concessione é a tempo indeterminato per gli enti pubblici, mentre in tutti
gli altri casi ha una durata variabile tra i 60 ed i 99 anni.
Listanza per ottenere la concessione é diretta al Sindaco o al presidente del
consorzio. Tra più istanze concorrenti é data la precedenza ad enti operanti
istituzionalmente nel campo delledilizia economica e popolare ed alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa.
La concessione viene deliberata dal Consiglio Comunale o dallassemblea del
consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da
stipularsi per atto pubblico e da trascriversi presso lufficio dei registri
immobiliari. La convenzione deve prevedere:
-
il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di
acquisizione delle aree ed al costo delle opere di urbanizzazione se già realizzate;
-
il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura
del Comune o del consorzio, ovvero idonee garanzie finanziarie se le suddette opere
saranno realizzate dal concessionario; in tal caso devono essere fissate le modalità di
controllo sulla esecuzione delle opere e le modalità per il loro trasferimento al Comune
o al consorzio.
-
le caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici da
realizzare;
-
i termini di inizio ed ultimazione degli edifici e delle opere di
urbanizzazione;
-
i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni
di locazione e del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;
-
le sanzioni a carico del concessionario per inadempienza degli
obblighi derivanti dalla convenzione ed i casi di decadenza della concessione e la
conseguente estinzione del diritto di superficie;
-
i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo
della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista
nellatto originario.
I Comuni ed i consorzi possono stabilire condizioni
particolari, per quanto riguarda la costruzione delle opere di urbanizzazione, a favore di
enti che costruiscono alloggi da dare in locazione (art. 10, 9° comma).
Le aree comprese nel P.E.E.P., nei limiti di una quota non inferiore al 20% e non
superiore al 40%, in termini volumetrici, sono cedute in proprietà a cooperative edilizie
ed ai singoli, con preferenza ai proprietari espropriati, sempre che questi ed i soci
delle cooperative abbiano i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per
lassegnazione di alloggi economici e popolari.
Il prezzo di cessione delle aree é determinato in misura pari al costo delle aree
stesse ed al costo delle relative opere di urbanizzazione in proprorzione al volume
edificabile.
Contestualmente allatto di cessione delle aree, viene stipulata una
convenzione per atto pubblico che deve prevedere:
-
gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità di
controllo sulla loro costruzione;
-
le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da
costruire;
-
i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
-
i casi nei quali linosservanza degli obblighi previsti dalla
convenzione comporta la risoluzione dellatto di cessione.
Lalloggio costruito su area ceduta in
proprietà non può essere alienato a nessun titolo, né su di esso può costituirsi alcun
diritto reale di godimento per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di rilascio
della licenza di abilità.
Decorso tale periodo di tempo, lalienazione o la costituzione di diritti reali
di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per
lassegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dallU.T.E.,
tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dellarea su
cui insiste e del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario.
Trascorsi venti anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario
dellallloggio può trasferirne la proprietà a chiunque o costituire su di essa un
diritto reale di godimento, con lobbligo di pagare al Comune o al consorzio la somma
corrispondente alla differenza tra il valore di mercato attuale dellarea ed il
prezzo a suo tempo corrisposto opportunamente rivalutato. Tale somma é destinata
allacquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari.
Lalloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione
esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per lassegnazione di case popolari, al
canone fissato dallU.T.E., sino a quando non sia stata versata al Comune la
differenza di cui sopra.
-
lestensione delle aree di cui si prevede lutilizzazione e
la correlativa urbanizzazione;
-
la individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da
concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dallart. 35 della L. 865/1971,
qualora alla stessa non si provveda per lintero piano di zona;
-
la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;
-
i mezzi finanziari con i quali i Comuni o i consorzi intendono far
fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).
I programmi pluriennali e le varianti di
aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale o
dellassemblea del consorzio dei Comuni. La delibera é immediatamente esecutiva e
soggetta al solo visto di legittimità.
In assenza del programma o della individuazione
delle aree di cui alla lettera b), lutilizzazione delle aree può avvenire
eslusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione é vincolante in sede
di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione. |
11)
SCELTA DELLE AREE - art. 3 - C.M. n. 4555/1963 |
11.1) Criterio
generale |
Le aree da comprendere
nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani
regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione dellaggregato urbano.
Possono essere comprese nei piani anche le aree
sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da
ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano. |
11.2) In variante al
P.R.G. |
Ove si manifesti
lesigenza di reperire in parte le aree per la formazione dei piani in zone non
destinate alledilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, si può procedere
con varianti agli stessi. In tal caso, il piano approvato costituisce variante al piano
regolatore. |
11.3) Assenza di
P.R.G. |
Qualora non esista
piano regolatore approvato, le zone riservate alledilizia economica e popolare sono
inserite in un P.d.F. |
11.4) P.R.G.
adottato |
I Comuni possono
comprendere tali zone anche in un piano regolatore adottato e trasmesso alla Regione per
lapprovazione. In tal caso, il piano delle zone suddette é vincolante in sede di
approvazione del piano regolatore. |
12)
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN ASSENZA DI P.E.E.P.
art. 51 L. 865/1971 - art. 3 L. 247/1974 |
12.1) Scelta delle
aree |
Nei Comuni che non
dispongono dei P.E.E.P., i programmi costruttivi per ledilizia economica e popolare
sono localizzati su aree indicate con deliberazione del Consiglio Comunale
nellambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di
fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per
lapprovazione, o nellambito del P.E.E.P. adottato ma non ancora approvato
(art. 3 L. 247/1974). Sulle aree così individuate viene concesso il diritto di
superficie. |
12.2) Procedura |
-
La delibera del Consiglio Comunale é adottata entro trenta giorni
dalla richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva
dopo lapprovazione dellorgano di controllo che, a sua volta, deve pronunciarsi
entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera.
-
Qualora il Consiglio Comunale non provveda entro il termine
anzidetto, la scelta dellarea é effettuata dal Presidente della Giunta Regionale.
-
Con la stessa delibera sono precisati, anche in variante al P.R.G. o
al P.d.F.:
-
i limiti di densità, di altezza e di distanza fra i fabbricati;
-
i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio.
-
I provvedimenti comunali o regionali con cui vengono effettuate la
scela delle aree e la definizione degli elementi sopradescritti (densità, altezza,
etc...) e, ove occorra lindicazione della spesa per le opere di urbanizzazione,
devono essere corredate da (art. 3 L. 247/1974):
-
una planimetria in scala non inferiore a 1:2.000, disegnata su mappa
catastale;
-
gli elenchi catastali delle proprietà interessate.
|
12.3) Effetti |
-
La deliberazione del Consiglio Comunale o il decreto del Presidente
della Giunta Regionale comporta lapplicazione delle norme in vigore per
lattuazione dei P.E.E.P.
-
La scelta dellarea comporta la dichiarazione di pubblica
utilità di tutte le opere che sulle stesse devono essere eseguite e di urgenza e
indifferibilità dei relativi lavori.
|
12.4) Limiti di
Applicazione - art. 2, L. 10/1977 |
Nei Comuni con
popolazione superiore a ventimila abitanti, lart. 51 della L. 865/1971, e successive
modificazioni, si applica fino al 31.12.1980. |
13)
SOGGETTI E RELATIVE COMPETENZE |
13.1) Regione |
-
Può disporre, mediante decreto, la formazione del piano nei Comuni
che non si siano avvalsi della facoltà di formarlo, nonostante invito motivato;
-
Può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali
interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra Comuni limitrofi, per la
formazione di P.E.E.P. consortili;
-
Qualora il Comune non abbia deliberato il piano nomina un commissario
per la formazione dello stesso, fatta eccezione per il caso in cui il Comune richieda alla
Regione stessa una proroga.
-
Per giustificati motivi e su richiesta del Comune interessato proroga
lefficacia del P.E.E.P. scaduto per un periodo non superiore a due anni.
-
Riceve la richiesta di finanziamento da parte dei Comuni per
lacquisizione di mutui sul fondo speciale e la inoltra al C.E.R.
|
13.2) Sezione
Urbanistica Regionale (o altro organo tecnico regionale di controllo) |
Esprime un parere sul
piano adottato dal Consiglio Comunale (parere obbligatorio ma non vincolante). |
13.3) CO.RE.CO. |
Esprime il parere di
legittimità su tutti gli atti deliberativi del Consiglio Comunale. |
13.4) Ufficio del
Genio |
Esprime parere sul
piano e sulle varianti, prima della sua adozione ed entro sessanta giorni dal ricevimento,
in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni geomorfologiche del
territorio, nei Comuni soggetti a vincolo sismico o ad interventi di consolidamento, ai
sensi dellart. 13 L. 64/1974. |
13.5) Consiglio
Comunale e Assemblea del consorzio |
-
Decide sulla formazione del piano mediante atto deliberativo. Si
precisa che la formazione é obbligatoria nei Comuni capoluoghi di Provincia ed in quelli
con popolazione superiore a cinquantamila abitanti;
-
Adotta il piano mediante atto deliberativo;
-
Può richiedere alla Regione la costituzione di un consorzio con i
Comuni limitrofi per la formazione di un P.E.E.P. consortile;
-
Può chiedere alla Regione una proroga per la formazione del piano;
-
Prende conoscenza del piano formato dal Commissario nominato dalla
Regione in seguito alla inadempienza del Comune;
-
Determina le controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni al
piano mediante atto deliberativo;
-
Approva, mediante atto deliberativo, le varianti al P.E.E.P. che non
incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro,
agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico e che
costituiscono adeguamento agli standards urbanistici;
-
Per giustificati motivi, può richierede alla Regione la proroga del
piano scaduto per un periodo non superiore a due anni;
-
Concede in diritto di superficie e/o cede in proprietà le aree
comprese nel piano ai richiedenti aventi diritto, per la costruzione di case economiche e
popolari, e stipula la relativa convenzione, per atto pubblico, da trascriversi presso
luffico dei registri immobiliari.
-
Approva, mediante atto deliberativo, i programmi di attuazione e le
varianti di aggiornamento annuale;
-
Richiede i mutui ed anticipazioni, ciascuno per i limiti fissati,
alla Cassa DD.PP per lattuazione del piano e presenta alla Regione richiesta di
finanziamento per accedere ai mutui sul fondo speciale da inoltrare al C.E.R.
|
13.6) Sindaco |
-
Trasmette il piano o le sue varianti allUfficio del Genio
Civile, prima delladozione del C.C., per il parere di cui allart. 13, L.
64/1974;
-
Esegue il deposito del piano adottato presso la Segreteria Comunale
per la durata di trenta giorni consecutivi e lo rende pubblico mediante avviso
allAlbo Pretorio del Comune, inserimento nel F.A.L. della Provincia, pubblicazione
nei luoghi di pubblica frequenza e nei giornali di maggior diffusione;
-
Trasmette il piano adottato alla Sezione Urbanistica Regionale;
-
Esegue la pubblicazione delle controdeduzioni del C.C. sulle
modifiche apportate dalla Regione e le ritrasmette entro quindici giorni;
-
Esegue il deposito del Decreto della Regione di approvazione del
piano nella Segreteria Comunale e lo notifica ai proprietari degli immobili vincolati
entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.
|
13.7) Privati e
Cooperative |
-
Possono presentare opposizioni al piano adottato entro venti giorni
dalla data di pubblicazione nei F.A.L.
-
Presentano al Sindacio o al Presidente del consorzio la richiesta di
concessione in diritto di superficie o in diritto di proprietà;
-
Stipulano, per atto pubblico, la relativa convenzione con il Comune o
con il consorzio
|
13.8) Associazioni |
Possono presentare
osservazioni al piano adottato entro venti giorni dalla data di pubblicazione nei F.A.L. |
13.9) Commissario |
-
E nominato dalla Regione in caso di inadempienza del Comune per
la formazione del piano.
-
E tenuto a compilare il piano entro centottanta giorni dalla
nomina e portarlo, entro i successivi trenta giorni, a conoscenza del Consiglio Comunale.
|