Strumenti Urbanistici

Piani di Zona per l'Edilizia economica e popolare

PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI:
L. 167/1962 modificata ed integrata con:
L. 904/1965 - L. 426/1971 - L. 865/1971 -
  L. 247/1974 - L. 10/1977 - L. 457/1978
Circolare M.LL.PP. 27.09.1963, 4555

 

1) DEFINIZIONE ED OBIETTIVI

Il P.E.E.P. é una strumento attuativo dei piani urbanistici generali, avente valore di piano particolareggiato, con lo scopo di reperire ed acquisire le aree da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare unitamente alle opere ed ai servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.

2) FORMAZIONE DEL P.E.E.P. - art. 1

Sono obbligati alla formazione del piano di zona:

  • tutti i Comuni capoluoghi di Provincia;

  • tutti i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Tutti gli altri Comuni possono procedere alla formazione del piano esplitandone i motivi nella delibera di adozione.

La Regione può disporre, mediante Decreto, la formazione del piano nei Comuni non obbligati quando se ne ravvisi la necessità e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

  • che siano limitrofi ad uno dei Comuni obbligati;

  • che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;

  • che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;

  • che abbiano un indice di affollamento, secondo i dati ISTAT, superiore a 1,5;

  • nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;

  • nei quali vi sia una percentuale di abitazione malsane superiore all’8%.

Più Comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile.

La Regione può disporre, dietro richiesta di un Comune interessato, la costituzione di consorzi obbligatori tra Comuni limitrofi per la formazione di un piano di zona consortile.

Qualora i Comuni obbligati o i Comuni per i quali la Regione ha disposto la formazione del P.d.Z. non procedano alla redazione del piano, la Regione provvede alla nomina di un commissario per la sua formazione (art. 2).

3) CONTENUTI - art. 4 - art. 13 L. 426/1971

Il piano di zona deve contenere i seguenti elementi:

  • la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici o di culto.

Gli spazi riservati alle opere ed impianti di interesse pubblico devono essere dimensionati secondo i criteri stabiliti dal D.M. 1444/1968;

  • la suddivisione in lotti delle aree, con l’indicazione della topologia edilizia e, ove del caso, l’ubicazione e la volumetria dei singoli edifici;

  • la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future;

  • gli spazi eventualmente riservati ai centri commerciali all’ingrosso e al dettaglio, ivi compresi i mercati rionali, ed i grandi esercizi di vendita, con superficie superiore ai 1500 mq, esclusi magazzini e depositi.

4) ITER PROCEDURALE

4.1) Adozione

  • E’ l’atto amministrativo mediante il quale il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, e con apposita delibera, fa sue le indicazioni contenute nel P.E.E.P.

  • La delibera di adozione del piano deve essere pubblicata all’albo pretorio del Comune in un giorno festivo e trasmessa al CO.RE.CO. (Comitato regionale di controllo) unitamente a tutti gli elaborati costituenti il piano.

  • Nei Comuni dichiarati sismici e negli abitati oggetto di consolidamento, ai sensi della L. 02.02.1974, n. 64, è necessario acquisire, prima dell’adozione del piano, il parere del competente Ufficio del Genio Civile, ai fini della verifica della compatibilità delle prescrizioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. Detto parere deve essere reso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

  • Nel caso in cui sia stato nominato dalla Regione un commissario, egli è tenuto a compilare il piano entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina e a portarlo, entro i successivi trenta giorni, a conoscenza del Consiglio Comunale (art. 2).

4.2) Pubblicazione – art. 6

  • Il PE.E.P. adottato, entro cinque giorni dalla delibera di adozione, deve essere depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 10 giorni, interi e consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

  • Nello stesso termine, il Sindaco comunica il piano alle competenti Amministrazioni centrali dello Stato, ove esso riguardi terreni sui quali esistano vincoli paesistici, artistici o militari o che siano in uso di dette Amministrazioni

  • Il deposito del piano deve essere reso noto a tutti i cittadini mediante avviso affisso all’albo pretorio del Comune e nei luoghi di pubblica frequenza e deve essere inserito nel foglio degli annunzi legali della Provincia. Per i Comuni più importanti, l’avviso deve essere pubblicato sui quotidiani locali e su quelli nazionali a larga diffusione.

4.3) Osservazioni ed Opposizioni – art. 6

  • Entro venti giorni dalla data di inserzione nel F.A.L. gli interessati possono presentare al Comune le proprie opposizioni.

  • Le amministrazioni dello Stato devono trasmettere al Comune le loro eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

  • Nella Segreteria comunale deve essere tenuto un libro protocollo per registrare tutte le osservazioni ed opposizioni che devono essere presentate per iscritto ed in carta legale. Decorso il temine stabilito, il Segretario comunale chiude il libro protocollo con una dichiarazione indicante il numero delle osservazioni ed opposizioni presentate.


Regione Sicilia


Nella Regione Sicilia, il tempo utile per la presentazione delle osservazioni – da parte di chiunque – e di opposizioni da parte dei proprietari di immobili resta fissato in 10 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito (art. 3, L.R. 71/1978).

4.4) Controdeduzioni

In merito alle osservazioni ed opposizioni prodotte, il Comune deve, con apposita delibera consiliare, anch’essa sottoposta all’organo di controllo, formulare le proprie controdeduzioni, adottando, nel contempo, le modifiche al piano, conseguenti all’accoglimento totale o parziale delle osservazioni e delle opposizioni. Si precisa che le modifiche anzidette dovranno risultare da appositi elaborati grafici nella stessa scala e con la stessa rappresentazione di cui ai corrispondenti elaborati di progetto.


Regione Sicilia


Il Consiglio comunale è tenuto a formulare le proprie controdeduzioni entro un mese dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni (art. 3, L.R. 71/1978).

4.5) Trasmissione del Piano alla Regione – art. 7

Decorso il periodo delle osservazioni ed opposizioni, compreso il termine concesso alle Amministrazioni dello Stato, il P.E.E.P. viene trasmesso, nei successivi trenta giorni, alla Regione accompagnato dalla domanda del Sindaco, in carta legale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • deliberazione consiliare con la quale è stato adottato il progetto del piano, munita del visto di conformità dell’organo di controllo;

  • originale in bollo del progetto del piano, e almeno due esemplari di esso in carta semplice, muniti della dichiarazione di conformità all’originale, riportanti gli estremi della delibera di adozione;

  • documenti in bollo comprovanti la regolarità della eseguita pubblicazione del piano, e cioè:

  1. l’avviso pubblicato all’albo pretorio;

  2. un esemplare del foglio degli annunzi legali della Provincia ed un esemplare di ciascuno dei giornali in cui è stato pubblicato l’avviso di cui alla lettera a);

  3. il certificato del Sindaco comprovante l’avvenuta pubblicazione dell’avviso di cui alla lettera a);

  4. il certificato con il quale il Sindaco attesta il regolare deposito della domanda e del piano negli Uffici comunali a libera visione del pubblico per 10 giorni interi e consecutivi. Nello stesso certificato debbono essere enumerate e specificate le osservazioni prodotte entro i termini;

  5. fascicolo delle osservazioni e delle opposizioni presentate durante la pubblicazione e di quelle eventualmente prodotte fuori termine;

  6. atto deliberativo sulle controdeduzioni, recante il visto di conformità dell’organo di controllo.


Regione Sicilia


Nella Regione Sicilia (art.3, L.R. 71/1978), il Sindaco trasmette gli atti del Piano all’A.R.T.A. (Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente) entro dieci giorni dall’emissione della delibera sulle osservazioni ed opposizioni.

4.6) Approvazione del P.E.E.P. – art. 8

  • Il P.E.E.P. è approvato dalla Regione, sentito il parere della Sezione Urbanistica Regionale o di altro organo tecnico consultivo (il parere è obbligatorio ma non vincolante), mediante Decreto da pubblicare sulla G.U.

  • Con lo stesso Decreto di approvazione sono decise le opposizioni.

  • L’art. 24 della L. 28.02.1985, n. 47 ha stabilito che "non è soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali".

  • In conseguenza di ciò, allo stato attuale, l’iter di approvazione del P.E.E.P. si conclude con la delibera con cui il Comune si pronuncia sulle osservazioni ed opposizioni.

4.7) Deposito del P.E.E.P. – art. 8

Il P.E.E.P. approvato viene depositato, insieme con una copia del decreto, presso la Segreteria Comunale, in libera visione del pubblico per tutto il periodo di validità, e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro venti giorni dalla inserzione nella G.U.

4.8) Impugnazione del P.E.E.P.

Il P.E.E.P. può essere impugnato sia in via amministrativa, mediante ricorso al T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di notifica ai proprietari degli immobili vincolati, sia in via straordinaria, mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, qualora siano stati lesi interessi legittimi, concreti ed attuali.

L’impugnazione del piano non può riguardare le scelte tecnico-urbanistiche che presidiano alla progettazione del piano.

5) DECORRENZA DI VALIDITA’, DURATA ED EFFETTI DEL P.E.E.P. - art. 9

  • La validità del piano decorre dal giorno della sua pubblicazione sulla G.U.R.

  • La durata del P.E.E.P. é di diciotto anni dalla data di approvazione (1). Per giustificati motivi l’efficacia del piano può essere prorogata per non oltre due anni, su richiesta del Comune interessato.

  • Il P.E.E.P. ha valore di piano particolareggiato.

  • Gli effetti prodotti dal P.E.E.P. sono i seguenti:

  • L’approvazione del piano equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti;

  • Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione.

(1) Il termine originario di dieci anni é stato successivamente modificato dalla L. 865/1971, L. 247/1974 (15 anni) e L. 457/1978 (18 anni).

6) MISURE DI SALVAGUARDIA - art. 3, L. 1187/1968

  • L’applicazione delle misure di salvaguardia per il P.E.E.P. é obbligatoria a partire dalla data della delibera di adozione del piano. Tale provvedimento ha ragione d’essere in quanto il P.E.E.P. ha valore di piano particolareggiato.


Regione Sicilia


Nella Regione Sicilia si applicano le medesime misure di salvaguardia (art. 19, L.R. 71/1978).

7) ATTUAZIONE DEL P.E.E.P. - artt. 10 (sostituito dall’art. 35 L. 865/1971) - 11

Il piano di zona si attua attraverso:

  • l’esproprio delle aree comprese (art. 10, 1° e 2° comma).

Le aree comprese nei piani approvati sono espropriate dai Comuni o dai loro consorzi. Tali aree, salvo quelle cedute in proprietà, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del Comune o del consorzio.

  • la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (2);

(2) Per L’attuazione del piano i Comuni ed i loro Consorzi possono contrarre mutui presso la Cassa DD.PP. ai sensi della L. 847/1964 modificata dalla L. 865/1971. In particolare, i mutui, ammortizzabili in un periodo di tempo non superiore a quindici anni e di importo non superiore al 50% della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano, possono essere contratti allo scopo di:
- acquisire le aree comprese nei piani;
- realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- realizzare le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano.
Inoltre, possono essre richieste anticipazioni alla Cassa DD.PP. sul fondo di dotazione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 865/1971 e finanziamenti alla Regione per la concessione di mutui sul fondo speciale di cui all’art. 45 della stessa legge.

  • la concessione delle aree espropriate in diritto di superficie (art. 10, 3°¸ 7° comma) o cessione in proprietà (art. 10, 10°¸ 17° comma).

Su tali aree il Comune o il consorzio concede il diritto di superficie (in misura variabile dal 60% all’80% in termini volumetrici) per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali. Tale concessione é a tempo indeterminato per gli enti pubblici, mentre in tutti gli altri casi ha una durata variabile tra i 60 ed i 99 anni.
L’istanza per ottenere la concessione é diretta al Sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti é data la precedenza ad enti operanti istituzionalmente nel campo dell’edilizia economica e popolare ed alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
La concessione viene deliberata dal Consiglio Comunale o dall’assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi per atto pubblico e da trascriversi presso l’ufficio dei registri immobiliari. La convenzione deve prevedere:

  • il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree ed al costo delle opere di urbanizzazione se già realizzate;

  • il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del Comune o del consorzio, ovvero idonee garanzie finanziarie se le suddette opere saranno realizzate dal concessionario; in tal caso devono essere fissate le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere e le modalità per il loro trasferimento al Comune o al consorzio.

  • le caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici da realizzare;

  • i termini di inizio ed ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;

  • i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione e del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;

  • le sanzioni a carico del concessionario per inadempienza degli obblighi derivanti dalla convenzione ed i casi di decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;

  • i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell’atto originario.

I Comuni ed i consorzi possono stabilire condizioni particolari, per quanto riguarda la costruzione delle opere di urbanizzazione, a favore di enti che costruiscono alloggi da dare in locazione (art. 10, 9° comma).
Le aree comprese nel P.E.E.P., nei limiti di una quota non inferiore al 20% e non superiore al 40%, in termini volumetrici, sono cedute in proprietà a cooperative edilizie ed ai singoli, con preferenza ai proprietari espropriati, sempre che questi ed i soci delle cooperative abbiano i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per l’assegnazione di alloggi economici e popolari.
Il prezzo di cessione delle aree é determinato in misura pari al costo delle aree stesse ed al costo delle relative opere di urbanizzazione in proprorzione al volume edificabile.
Contestualmente all’atto di cessione delle aree, viene stipulata una convenzione per atto pubblico che deve prevedere:

  • gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità di controllo sulla loro costruzione;

  • le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;

  • i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;

  • i casi nei quali l’inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell’atto di cessione.

L’alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di rilascio della licenza di abilità.
Decorso tale periodo di tempo, l’alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall’U.T.E., tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell’area su cui insiste e del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario.
Trascorsi venti anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell’allloggio può trasferirne la proprietà a chiunque o costituire su di essa un diritto reale di godimento, con l’obbligo di pagare al Comune o al consorzio la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato attuale dell’area ed il prezzo a suo tempo corrisposto opportunamente rivalutato. Tale somma é destinata all’acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari.
L’alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione di case popolari, al canone fissato dall’U.T.E., sino a quando non sia stata versata al Comune la differenza di cui sopra.

  • In particolare l’attuazione del piano avviene mediante programmi pluriennali indicanti (art. 11):

  1. l’estensione delle aree di cui si prevede l’utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;

  2. la individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall’art. 35 della L. 865/1971, qualora alla stessa non si provveda per l’intero piano di zona;

  3. la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;

  4. i mezzi finanziari con i quali i Comuni o i consorzi intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).

I programmi pluriennali e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale o dell’assemblea del consorzio dei Comuni. La delibera é immediatamente esecutiva e soggetta al solo visto di legittimità.

In assenza del programma o della individuazione delle aree di cui alla lettera b), l’utilizzazione delle aree può avvenire eslusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione é vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione.

8) VARIANTI AL P.E.E.P. - art. 8

  • Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni di piano agli standards urbanistici, sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale.

  • In ogni caso, ai sensi dell’art. 25, L. 28.02.1985, n.47, le varianti agli strumenti urbanistici non sono più soggette alla preventiva autorizzazione della Regione.

9) ELABORATI DI PROGETTO - art. 5

Gli elaborati di progetto, debitamente firmati da un ingegnere o da un architetto, dovranno essere costituiti dai seguenti elementi:

  1. planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 contenente le previsioni del P.R.G., ovvero, quando questo non esista, le indicazioni del P.d.F., con la precisa individuazione delle zone destinate all’edilizia economica e popolare;

  2. planimetria in scala non inferiore a 1:2.000, disegnata sulla mappa catastale, contenente gli elementi di cui al punto 3);

  3. elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare.

  4. In questo elaborato (accompagnato da una planimetria catastale con l’indicazione, mediante campiture indelebili, delle aree interessate) vanno riportati i nominativi delle ditte catastali, la partita, il foglio ed il numero di particella, la superficie catastale e le rendite.

  5. il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del piano;

  6. relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l’attuazione del piano;

  7. stralcio del programma pluriennale di attuazione.

10) DIMENSIONAMENTO DEL P.E.E.P. - art. 2, L. 10/1977

L’estensione delle zone da includere nei piani é determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40% e superiore al 70% di quella necessaria a soddisfare il bisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato.

11) SCELTA DELLE AREE - art. 3 - C.M. n. 4555/1963

11.1) Criterio generale

Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell’aggregato urbano.

Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano.

11.2) In variante al P.R.G.

Ove si manifesti l’esigenza di reperire in parte le aree per la formazione dei piani in zone non destinate all’edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, si può procedere con varianti agli stessi. In tal caso, il piano approvato costituisce variante al piano regolatore.

11.3) Assenza di P.R.G.

Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all’edilizia economica e popolare sono inserite in un P.d.F.

11.4) P.R.G. adottato

I Comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore adottato e trasmesso alla Regione per l’approvazione. In tal caso, il piano delle zone suddette é vincolante in sede di approvazione del piano regolatore.

12) EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN ASSENZA DI P.E.E.P.
      art. 51 L. 865/1971 - art. 3 L. 247/1974

12.1) Scelta delle aree

Nei Comuni che non dispongono dei P.E.E.P., i programmi costruttivi per l’edilizia economica e popolare sono localizzati su aree indicate con deliberazione del Consiglio Comunale nell’ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per l’approvazione, o nell’ambito del P.E.E.P. adottato ma non ancora approvato (art. 3 L. 247/1974). Sulle aree così individuate viene concesso il diritto di superficie.

12.2) Procedura

  • La delibera del Consiglio Comunale é adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l’approvazione dell’organo di controllo che, a sua volta, deve pronunciarsi entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera.

  • Qualora il Consiglio Comunale non provveda entro il termine anzidetto, la scelta dell’area é effettuata dal Presidente della Giunta Regionale.

  • Con la stessa delibera sono precisati, anche in variante al P.R.G. o al P.d.F.:

  • i limiti di densità, di altezza e di distanza fra i fabbricati;

  • i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio.

  • I provvedimenti comunali o regionali con cui vengono effettuate la scela delle aree e la definizione degli elementi sopradescritti (densità, altezza, etc...) e, ove occorra l’indicazione della spesa per le opere di urbanizzazione, devono essere corredate da (art. 3 L. 247/1974):

  • una planimetria in scala non inferiore a 1:2.000, disegnata su mappa catastale;

  • gli elenchi catastali delle proprietà interessate.

12.3) Effetti

  • La deliberazione del Consiglio Comunale o il decreto del Presidente della Giunta Regionale comporta l’applicazione delle norme in vigore per l’attuazione dei P.E.E.P.

  • La scelta dell’area comporta la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere che sulle stesse devono essere eseguite e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

12.4) Limiti di Applicazione - art. 2, L. 10/1977

Nei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, l’art. 51 della L. 865/1971, e successive modificazioni, si applica fino al 31.12.1980.

13) SOGGETTI E RELATIVE COMPETENZE

13.1) Regione

  • Può disporre, mediante decreto, la formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di formarlo, nonostante invito motivato;

  • Può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra Comuni limitrofi, per la formazione di P.E.E.P. consortili;

  • Qualora il Comune non abbia deliberato il piano nomina un commissario per la formazione dello stesso, fatta eccezione per il caso in cui il Comune richieda alla Regione stessa una proroga.

  • Per giustificati motivi e su richiesta del Comune interessato proroga l’efficacia del P.E.E.P. scaduto per un periodo non superiore a due anni.

  • Riceve la richiesta di finanziamento da parte dei Comuni per l’acquisizione di mutui sul fondo speciale e la inoltra al C.E.R.

13.2) Sezione Urbanistica Regionale (o altro organo tecnico regionale di controllo)

Esprime un parere sul piano adottato dal Consiglio Comunale (parere obbligatorio ma non vincolante).

13.3) CO.RE.CO.

Esprime il parere di legittimità su tutti gli atti deliberativi del Consiglio Comunale.

13.4) Ufficio del Genio

Esprime parere sul piano e sulle varianti, prima della sua adozione ed entro sessanta giorni dal ricevimento, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio, nei Comuni soggetti a vincolo sismico o ad interventi di consolidamento, ai sensi dell’art. 13 L. 64/1974.

13.5) Consiglio Comunale e Assemblea del consorzio

  • Decide sulla formazione del piano mediante atto deliberativo. Si precisa che la formazione é obbligatoria nei Comuni capoluoghi di Provincia ed in quelli con popolazione superiore a cinquantamila abitanti;

  • Adotta il piano mediante atto deliberativo;

  • Può richiedere alla Regione la costituzione di un consorzio con i Comuni limitrofi per la formazione di un P.E.E.P. consortile;

  • Può chiedere alla Regione una proroga per la formazione del piano;

  • Prende conoscenza del piano formato dal Commissario nominato dalla Regione in seguito alla inadempienza del Comune;

  • Determina le controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni al piano mediante atto deliberativo;

  • Approva, mediante atto deliberativo, le varianti al P.E.E.P. che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico e che costituiscono adeguamento agli standards urbanistici;

  • Per giustificati motivi, può richierede alla Regione la proroga del piano scaduto per un periodo non superiore a due anni;

  • Concede in diritto di superficie e/o cede in proprietà le aree comprese nel piano ai richiedenti aventi diritto, per la costruzione di case economiche e popolari, e stipula la relativa convenzione, per atto pubblico, da trascriversi presso l’uffico dei registri immobiliari.

  • Approva, mediante atto deliberativo, i programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale;

  • Richiede i mutui ed anticipazioni, ciascuno per i limiti fissati, alla Cassa DD.PP per l’attuazione del piano e presenta alla Regione richiesta di finanziamento per accedere ai mutui sul fondo speciale da inoltrare al C.E.R.

13.6) Sindaco

  • Trasmette il piano o le sue varianti all’Ufficio del Genio Civile, prima dell’adozione del C.C., per il parere di cui all’art. 13, L. 64/1974;

  • Esegue il deposito del piano adottato presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni consecutivi e lo rende pubblico mediante avviso all’Albo Pretorio del Comune, inserimento nel F.A.L. della Provincia, pubblicazione nei luoghi di pubblica frequenza e nei giornali di maggior diffusione;

  • Trasmette il piano adottato alla Sezione Urbanistica Regionale;

  • Esegue la pubblicazione delle controdeduzioni del C.C. sulle modifiche apportate dalla Regione e le ritrasmette entro quindici giorni;

  • Esegue il deposito del Decreto della Regione di approvazione del piano nella Segreteria Comunale e lo notifica ai proprietari degli immobili vincolati entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.

13.7) Privati e Cooperative

  • Possono presentare opposizioni al piano adottato entro venti giorni dalla data di pubblicazione nei F.A.L.

  • Presentano al Sindacio o al Presidente del consorzio la richiesta di concessione in diritto di superficie o in diritto di proprietà;

  • Stipulano, per atto pubblico, la relativa convenzione con il Comune o con il consorzio

13.8) Associazioni

Possono presentare osservazioni al piano adottato entro venti giorni dalla data di pubblicazione nei F.A.L.

13.9) Commissario

  • E’ nominato dalla Regione in caso di inadempienza del Comune per la formazione del piano.

  • E’ tenuto a compilare il piano entro centottanta giorni dalla nomina e portarlo, entro i successivi trenta giorni, a conoscenza del Consiglio Comunale.