Strumenti Urbanistici

Piani regolatori generali comunali - Varianti

8) VARIANTI AL P.R.G. – (art. 10 L. 1150/1942 - C.M. 2495/1954, parte IV^, p. 3 - L. 47/1985)

I Comuni possono effettuare varianti al piano approvato solo per sopravvenute ragioni che rendono inattuabile, in tutto o in parte, il piano medesimo o determinino la convenienza di aggiornare le previsioni.

Pertanto, il ricorso alla variante di piano deve essere sostenuto da forti motivazioni di pubblico interesse, idonee a giustificare il mutamento delle scelte e delle destinazioni urbanistiche originarie. Le suddette motivazioni devono essere analiticamente elencate, soprattutto quando la variante determina una compressione dei diritti e degli interessi dei privati cittadini coinvolti dalle nuove scelte urbanistiche.

In tal senso, l’amministrazione comunale, fin dal conferimento dell’incarico per lo studio e la redazione della variante di piano, deve indicare le motivazioni, la cui mancanza potrebbe costituire motivo di illegittimità dell’atto.

Fino al 1985, i Comuni per apportare varianti al piano erano obbligati ad acquisire la preventiva autorizzazione della Regione, inoltrando apposita richiesta tramite la competente Sezione Urbanistica Regionale che esprimeva il proprio parere entro venti giorni dalla ricezione.

La richiesta doveva essere accompagnata da una relazione tecnica illustrativa, da una planimetria stralcio relativa agli elementi da variare e da una planimetria della variante nella stessa scala della planimetria stralcio.

Non erano soggette alla preventiva autorizzazione:

  • le varianti generali intese ad adeguare il piano agli standards urbanistici;

  • le varianti parziali che non incidano sui criteri informatori del piano stesso;

  • le modifiche alle norme di attuazione.

Ai sensi dell’art. 25, L. 28.02.1985, n.47, le varianti agli strumenti urbanistici non sono più soggette alla preventiva autorizzazione della Regione.

Le varianti al piano sono approvate con la stessa procedura relativa all’approvazione del P.R.G.

La legge 47/1985, al capo III°, art. 29, disciplina le cosiddette varianti di recupero agli strumenti urbanistici. Si stabilisce che entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, le Regioni provvedono con proprie leggi a disciplinare la formazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti entro il 1° ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica e sociale.

In materia di varianti é opportuno accennare alle disposizioni di legge che, disciplinando interventi settoriali nell’ambito delle opere e dei servizi pubblici, le cui realizzazioni comportano modifiche agli strumenti urbanistici, riducono in maniera sensibile i tempi relativi all’iter procedurale. Si tratta delle cosiddette varianti speciali.

Si riporta di seguito l’elenco dei provvedimenti di legge più importanti:

a) Edilizia scolasticaL. 22.12.1969, n. 952 - art. 5:

"La indicazione di aree non coincidenti con le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, costituisce, in deroga alle norme vigenti, adozione di variante del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, a norma della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni"
"La delibera di variante prevista dal comma precedente, previo giudizio sull’idoneità delle aree rilasciato dalla commissione provinciale di cui all’art. 2 della L. 26 gennaio 1962, n. 17 (13), viene approvata con decreto del provveditorato regionale alle opere pubbliche".

(13) La Commissione, istituita in ogni provincia presso l’Ufficio del Genio Civile, é composta dall’ingegnere capo del Genio Civile che la presiede, dal provveditore agli studi e dal medico provinciale.

L. 05.08.1975, n. 412 - art. 10:

"Le aree necessarie per l’esecuzione delle opere di edilizia scolastica previste dalla presente legge sono prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati".
"L’individuazione delle aree in zone genericamente destinate dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero la scelta di aree non conforme, per sopravvenuta inidoneità di quelle già indicate, alle previsioni degli strumenti urbanistici, ovvero la scelta di aree in comuni i cui strumenti urbanistici non contengono la indicazione di aree per edilizia scolastica, ovvero i comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, sono disposte con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di una commissione composta dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall’ingegnere capo dell’ ufficio del Genio Civile, dal provveditore agli studi della provincia, dal medico provinciale, dal sindaco, che la presiede, o da loro delegati".
"Tale deliberazione viene adottata dal comune entro trenta giorni dalla data del parere della commissione, e comunque, non oltre sessanta giorni dall’approvazione del piano triennale di finanziamento regionale di cui al quarto comma dell’art. 3 della presente legge".
"Nel caso di scelta di aree non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici la deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od agli strumenti urbanistici, a norma della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni".
"Nel caso di scelta di aree in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, il presidente della giunta regionale emette, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della L. 28 luglio 1967, n. 641 (14), il formale provvedimento di vincolo".
"Decorsi infruttuosamente i termini di cui al terzo comma, le aree saranno prescelte, sentita la commissione di cui al secondo comma, dall’organo regionale competente, che adotterà la relativa delibera, con gli stessi effetti, entro i successivi sessanta giorni".

(14) "Nuove norme per l’edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell’intervento per il quinquennio 1967-1971". L’art. 14 tratta della scelta e vincolo delle aree.

b) Edilizia ospedaliera e universitariaL. 01.06.1971, n. 291 - art. 3:

"Le aree necessarie per l’esecuzione di opere di edilizia ospedaliera ed universitaria sono prescelte secondo le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, vigente o adottato".
"La scelta delle aree non conforme alle previsioni dei predetti strumenti urbanistici, approvati o adottati, é disposta con deliberazione del consiglio comunale, previo parere, per l’edilizia ospedaliera, di una commissione, composta dall’ingegnere capo dell’ufficio del Genio Civile, dal medico provinciale e dal sindaco o da un suo assessore da lui delegato e per l’edilizia universitaria, di una commissione, costituita ai sensi dell’art. 38 della L. 28 luglio 1967, n. 641 (15). Tale delibera, da adottarsi entro trenta giorni dalla emissione del parere della competente commissione, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od al programma di fabbricazione a norma della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni".
"La variante adottata ai sensi del precedente comma, é approvata con decreto del provveditore alle opere pubbliche. E’ fatto salvo, in ogni caso, l’esercizio della facoltà di avocazione da parte del Ministero dei lavori Pubblici".
"I decreti emessi dal Ministro dei lavori pubblici o dal provveditore alle opere pubbliche equivalgono a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza delle opere".

(15) La commissione é costituita dal Rettore dell’università, che la presiede, dal provveditore alle opere pubbliche, dall’assessore ai LL.PP. del Comune interessato, dall’assessore ai LL.PP. della provincia e da un esperto designato dal Ministero della P.I.

c) Edilizia per gli istituti di prevenzione e penaL. 12.12.1971, n. 1133 - art. 6:

"Per l’acquisizione degli immobili necessari alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, si applicano le norme previste dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865".
"La scelta delle aree non conforme alle previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione approvati o adottati é disposta con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di una commissione composta dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello, da un funzionario del Ministero di grazia e giustizia, appartenente alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena e da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici".
"Tale delibera, da adottarsi entro sessanta giorni dalla richiesta del Ministero dei lavori pubblici, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od al programma di fabbricazione a norma della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni".

d) Accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubblicheL. 03.01.1978, n. 1 - art. 1:

"Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l’approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico" (comma 4°).
"Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 1 e seguenti della L. 18 aprile 1967, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni" (comma 5°).

e) Tutela delle acque dall’inquinamentoD.L. 30.12.1981, n. 801 convertito in L. 62/1982 - art. 2:

"In attuazione della lettera e) del primo comma dell’art. 14 della L. 10 maggio 1976, n. 319 (16), le Regioni, sentiti i Comuni, sono tenute, entro il 30 giugno 1982, ad individuare, mediante apposito piano, le zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione"
"Le Regioni possono stabilire che l’individuazione delle zone costituisce norma di variante dei piani urbanistici dei Comuni territorialmente competenti".
"Le varianti debbono essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento regionale. In caso di inadempienza da parte dei Comuni, le Regioni provvedono nei successivi sessanta giorni ad indicare i siti idonei allo smaltimento dei liquami e dei fanghi".
"Le aree comprese nelle zone individuate per effettuare lo smaltimento di cui al primo comma sono acquisite mediante esproprio ed attrezzate ai fini di cui al medesimo comma da parte dei Comuni mediante utilizzo degli stanziamenti previsti dal terzo e quarto comma dell’art. 4 della L. 24.12.1979, n. 650, nonché dei proventi derivanti dall’applicazione dell’art. 24 della medesima legge (17)"

(16) "Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento".
Alle Regioni vengono attribuite le seguenti competenze: (omissis)

e) la normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui ai punti d) ed e) dell’art. 2, ed in particolare la delimitazione delle zone ove é ammesso lo smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo.

(17) Si tratta dei contributi erogati dalle Regioni ai Comuni in conto interessi ed in conto capitale ai sensi dell’art. 19 della L. 319/1976 e dei mutui concessi ai Comuni dalla Cassa DD.PP. ed ammortizzabili in trentacinque anni (art. 4) e delle somme versate ai Comuni dai proprietari di tutti i complessi produttivi a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi e dalle sanzioni erogate agli inadempienti (art. 24).

f) Smaltimento dei rifiutiD.L. 361/1987 convertito in L. 441/1987 - art. 3bis:

"Fatti salvi i progetti già approvati o per i quali l’istruttoria sia stata positivamente conclusa, la Regione provvede all’istruttoria dei progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani, speciali nonché tossici e nocivi, mediante apposite conferenze cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti nonché i rappresentanti degli enti locali interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. Sulla base delle risultanze della conferenza, la giunta regionale approva il progetto entro centoventi giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti".
"L’approvazione, ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori".
"Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497 e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 08.08.1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al nono comma dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal medesimo D.L. n. 312 del 1985 (18)".

(18) L’autorizzazione di cui all’art. 7 della L. 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entri il termine perentorio di sessanta giorni. Le Regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l’autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.

g) Disposizioni in materia di parcheggiL. 24.03.1989, n. 122 - art. 3, comma 7:

"Il programma approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi. L’atto di approvazione del programma costituisce altresì dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare".


REGIONE SICILIA


"Le varianti agli strumenti urbanistici generali non sono soggette alla preventiva autorizzazione dell’Assessore regionale del territorio e dell’ambiente" (art. 11, L.R. 37/1985).

"Le varianti agli strumenti urbanistici introdotte in attuazione di disposizioni legislative per l’esecuzione di opere pubbliche diventano efficaci dopo l’approvazione dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente. Detta approvazione deve avvenire nel termine di novanta giorni, trascorsi i quali le varianti si intendono approvate" (art. 3, L.R. 15/1991, comma 6° - cfr. Circolare 03.02.1992, n.1/92, punto 12).

Si tratta delle cosiddette varianti speciali.

"Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l’assetto territoriale, possono essere autorizzati dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente sentiti i Comuni interessati e il Consiglio regionale dell’ Urbanistica".
"I Comuni sono obbligati ad esprimere il loro parere su richiesta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. Trascorso infruttuosamente questo termine, l’assessore regionale per il territorio e l’ambiente nomina, senza diffida, un commissario ad acta per la convocazione del consiglio o dei consigli comunali."
"In caso di mancato pronunciamento del consiglio o dei consigli nel termine di trenta giorni dalla data per la convocazione, si prescinde dal parere".
"Le autorizzazioni assessoriali costituiscono a tutti gli effetti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai piani comprensoriali, ai piani settoriali e ai piani territoriali di coordinamento".
"Dette autorizzazioni vengono notificate ai comuni e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana"
(art. 7, L.R. 65/1981, modificato da art. 6, L.R. 15/1991).

Per dette varianti non necessita acquisire la relazione geologica. La compatibilità geologica dei suoli sarà verificata dagli organi competenti in sede di approvazione del progetto. Pertanto, non sarà necessario acquisire il parere dell’Ufficio del Genio Civile ai sensi dell’art. 13, L. 64/1974 (cfr. Circolare 03.02.1992, n. 1/92, punto 13).