Strumenti Urbanistici

Piani regolatori generali comunali - Salvaguardia

6) MISURE DI SALVAGUARDIA (art. 10 L. 1150/1942) - (C.M. 2495/1954 parte IV, p. 2 - C.M. 3210/1967, p. 4)

Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia, di cui alla L. 03.11.1952, n. 1902 e successive modificazioni (11), sono obbligatorie.

(11) L. 1357/1955; L. 517/1966; L. 765/1967; L. 1187/1968; L. 291/1971

La legge 1902/1952 ha introdotto nel nostro ordinamento le misure di salvaguardia in base alle quali ai sindaci è attribuita la facoltà di sospendere le proprie determinazioni sulle domande di licenza (concessione) edilizia, quando riconoscono che tali domande sono in contrasto con il piano adottato.

Con l’art. 3 della L. 765/1967, che integra e modifica l’art. 10 della legge fondamentale, le normali misure di salvaguardia diventano obbligatorie (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 26.02.1992, n. 143).

La norma è chiaramente intesa ad eliminare i gravi inconvenienti che il carattere facoltativo delle misure di salvaguardia ha comportato: esse, infatti, hanno avuto generalmente un’applicazione molto limitata e casuale, con conseguente pregiudizio per l’attuazione dei piani e, d’altra parte, si sono rivelate, proprio per la discrezionalità attribuita ai sindaci, uno strumento discriminatorio ed una fonte di ricorsi giurisdizionali.

Va precisato che la norma riguarda soltanto le misure di competenza del sindaco. Inoltre, la norma esclude che le determinazioni del Sindaco debbano essere assunte su conforme parere della C.E.C., che resta obbligatorio ma non può considerasi vincolante.

Nel caso di variante al piano, i poteri di cui sopra si esercitano a partire dalla data di adozione della variante, per le costruzioni e trasformazioni ricadenti nel perimetro della variante medesima.

La durata del periodo di efficacia delle misure di salvaguardia è di tre anni a decorrere dalla data della delibera di adozione del piano (cfr. art. 3, L. 1902/1952).

Per i Comuni che hanno presentato il piano alla Regione per l’approvazione entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione , le misure di salvaguardia possono essere protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data di deliberazione di adozione del piano.

Se, in seguito alle osservazioni della Regione, si rende necessaria la riadozione del piano, le misure di misure di salvaguardia, per il territorio interessato, decorrono dalla data di riadozione (cfr. art. 1, L. 517/1966).


REGIONE SICILIA


Nella Regione Sicilia si applicano le medesime misure di salvaguardia (cfr. art. 19, L.R. 71/1978, comma 3°).

"L’Assessore ai lavori pubblici può, con proprio decreto, prorogare di due anni il termine assegnato col terzo comma della L. 03.11.1952, n. 1902, per la salvaguardia dei piani regolatori generali" (art. 1, L.R. 22/1958).