Strumenti Urbanistici

Piani regolatori generali comunali - L.R. 71/1978

11) ULTERIORI PRECISAZIONI SULLA L.R. 27.12.1978, n. 71 RIFERITE AL P.R.G.

11.1) Prescrizioni esecutive ed operatività del piano adottato.

Contemporaneamente alla redazione del P.R.G., il progettista incaricato é tenuto a redigere il regolamento edilizio, in conformità all’art. 33 della L. 1150/1942, nonché a formulare le prescrizioni esecutive, aventi efficacia di piano particolareggiato, i cui contenuti devono essere conformi alle disposizioni contenute nell’art. 9 della L.R. 71/1978 , finalizzate al soddisfacimento dei bisogni residenziali, produttivi, turistici e dei servizi connessi per un decennio, ai sensi dell’art. 2, L.R. 71/1978 (19), modificato dall’art. 3, L.R. 15/1991, comma 8° (cfr. art. 10, D.A. 91/1979).

(19) Dopo l’entrata in vigore della presente legge nella formazione di nuovi piani regolatori generali e nella revisione di quelli esistenti dovranno essere dettate prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali pubblici, privati, turistici, produttivi e dei servizi connessi, rapportati ad un periodo di dieci anni.
Le prescrizioni esecutive di cui al comma precedente, che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati, devono uniformarsi alle indicazioni dell’art. 9 della presente legge (art. 2, L.R. 71/1978, commi 1°-2°).
L’art. 9 detta i contenuti dei piani particolareggiati.

In tal modo, lo strumento urbanistico generale conterrà anche previsioni di dettaglio che risulteranno essere immediatamente operative con l’approvazione del P.R.G., limitatamente alle zone scelte dall’amministrazione comunale per il soddisfacimento dei bisogni anzidetti.

In altri termini, con l’approvazione del piano, il Comune é obbligato a programmare gli interventi sul territorio per i primi dieci anni.

L’adozione del piano e la trasmissione alla Regione implica la sua operatività (limitatamente all’edilizia privata nelle zone territoriali omogenee "A-B-C-D-E" e con esclusione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria) entro i limiti previsti dall’art. 39 della L.R. 19/1971, come modificato dall’art. 28 della L.R. 21/1973 e dall’art. 21 della L.R. 71/1978.

  • ZONA "A"

L’art. 39 della L.R. 19/1972 consente operazioni di risanamento e trasformazioni conservative, nel rispetto delle norme contenute nel D.M. 1444/1968, anche a mezzo di singole concessioni edilizie (cfr. 1° comma, punto I°) ma impone la inedificabilità delle aree libere fino all’ approvazione degli strumenti urbanistici (cfr. 2° comma, punto I°).

L’art. 21 della L.R. 71/1978 aggiunge un terzo comma, al punto I°, del suddetto art. 39 con l’intento di modificare il dispositivo del 2° comma al fine di consentire l’edificazione nelle aree libere, a mezzo di singole concessioni edilizie, a condizione che lo strumento urbanistico sia stato approvato o adottato e trasmesso alla Regione per la approvazione.

A tal proposito, si evidenzia che la norma contenuta nel 2° comma non é stata esplicitamente abrogata e pertanto rimane in vigore, determinandosi in tal modo un netto contrasto tra le due prescrizioni che disorientano i Comuni in sede applicativa.

In ogni caso, l’edificazione nella zona territoriale "A" deve essere eseguita in conformità all’art. 55 della L.R. 71/1978 che disciplina gli interventi in centro storico.

  • ZONA "B"

Se i piani adottati consentono trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazioni ed ampliamenti, possono essere rilasciate singole concessioni edilizie per:

  1. costruzioni a scopo residenziale in lotti interclusi di superficie non superiore a 1.000 mq, nei limiti di densità previsti dall’art. 7, D.M. 1444/1968;

  2. costruzioni a scopo residenziale in lotti di terreno di superficie non superiore a 120 mq, con densità fondiaria massima di 9 mc/mq ed altezza massima di 11,00 ml, nei Comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e nelle frazioni degli altri Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti;

  3. costruzioni a scopo residenziale in lotti di terreno di superficie compresa tra i 120 mq e i 200 mq, di cubatura massima pari a 1.000 mc ed altezza massima di 11,00 ml, nei Comuni di cui sopra;

Nei suddetti Comuni, l’edificazione é consentita nel preesistente allineamento stradale.

L’art. 21 della L.R. 71/1978, ferme restando le altre disposizioni agevolative previste dall’art. 39 della L.R. 19/1972, consente l’edificazione nei lotti liberi (senza limite di superficie), a mezzo di singole concessioni edilizie, a condizione che esistano le opere di urbanizzazione primaria e siano previste dallo strumento urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria.

Per disposizioni agevolative debbono intendersi quelle riportate nei precedenti sottopunti a), b) e c) e l’edificazione, nei limiti anzidetti, non necessita la presenza e la previsione delle opere di urbanizzazione.

In tutti i Comuni, nelle restanti aree libere non urbanizzate, l’edificazione nelle zone "B" é subordinata alla preventiva approvazione dei piani di lottizzazione redatti in conformità delle previsioni del piano adottato.

  • ZONE "C"

L’edificazione é subordinata all’approvazione dei piani di lottizzazione, conformi alle previsioni dello strumento urbanistico adottato, con esclusione di lottizzazioni ricadenti in zone di particolare interesse paesistico ed ambientale, aree boschive ed aree distanti meno di 200 ml dalle battigie.

  • ZONE "D"

L’edificazione é subordinata alla approvazione di piani di lottizzazione conformi alle previsioni del piano adottato.

  • ZONE "E"

L’edificazione é consentita, a mezzo di singole concessioni, con densità fondiaria massima di 0,03 mc/mq.

11.2) Definizione di isolato (art. 10) (20) e formazione dei comparti (art. 11) (21).

(20) Si definisce isolato ogni porzione del territorio edificabile circondata dagli spazi pubblici indicati dal piano particolareggiato o dagli strumenti urbanisti generali.
L’edificazione può avvenire secondo le prescrizioni del successivo art. 11 (art. 10, L.R. 71/1978).

(21) Nelle zone soggette ad interventi di conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati, ovvero dei piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie nella realizzazione degli interventi, nonché una equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati, i Comuni, con delibera consiliare, possono disporre di ufficio o su richiesta dei proprietari in numero idoneo a costituire il consorzio, ai sensi del comma successivo, la formazione di comparti che includano uno o più edifici e/o aree inedificate.
Formato il comparto, il sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare, entro un termine fissato nell’atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell’intero comparto, o riuniti in consorzio, all’attuazione delle previsioni contenute nello strumento urbanistico.
A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all’imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore dell’intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l’espropriazione delle aree delle costruzioni dei proprietari non aderenti (si omette la parte finale del presente comma in quanto impugnata, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell’atto di notifica, il Comune procederà all’espropriazione del comparto a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.
(Si omette il quinto comma in quanto impugnato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

La deliberazione consiliare con cui si dispone la formazione del comparto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.
Per l’assegnazione del comparto il Comune procederà a mezzo gara (art. 11, L.R. 71/1978).

L’art. 23 della L.U. 1150/1942 consente al Comune, in sede di approvazione dei piani particolareggiati o successivamente, ma sempre entro il termine di efficacia del piano stesso, di procedere alla formazione di comparti edificatori, costituiti da aree inedificate e da costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni. In tal modo, il comparto edificatorio si configura come mezzo attuativo del P.P.

La legge regionale, attraverso il concetto di isolato, già contenuto nel P.R.G. ai sensi dell’art. 10, consente la formazione dei comparti edificatori, costituiti da uno o più edifici e/o da aree inedificate, anche in assenza dei P.P., nelle zone soggette ad interventi di conservazione e di recupero del patrimonio edilizio esistente.

La formazione del comparto può essere disposta, mediante delibera consiliare, d’ufficio o su richiesta dei proprietari riuniti in consorzio, alla cui costituzione é sufficiente l’adesione dei proprietari detentori della maggioranza assoluta del valore del comparto determinato in base all’imponibile catastale, i quali conseguiranno la piena disponibilità delle aree e dei fabbricati mediante espropriazione dei proprietari non aderenti.

L’atto deliberativo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Formato il comparto, il Sindaco invita i proprietari a dichiarare, entro un termine fissato nell’atto di notifica, se intendono procedere da soli, se proprietari dell’intero comparto, o riuniti in consorzio, all’attuazione delle previsioni contenute nello strumento urbanistico.

Decorso inutilmente il termine stabilito, il Comune procede all’esproprio del comparto e lo assegna attraverso una gara aperta a chiunque.

11.3) Edificazione nelle more di rielaborazione del piano (art. 4, commi 9-10-11-12-13)

Come già evidenziato al punto 4.6), la Regione in sede di approvazione del piano può restituirlo al Comune per la sua rielaborazione parziale o totale.

In tal caso, nelle more di rielaborazione del piano, l’edificazione é regolata nel modo seguente:

  • RIELABORAZIONE PARZIALE DEL PIANO.

Nel tempo intercorrente tra la data di restituzione del piano e la sua rielaborazione, fissato in novanta giorni, l’edificazione, a solo scopo residenziale, é consentita nei limiti previsti dall’art. 39 della L.R. 19/1972 e successive modifiche, illustrati nel precedente punto 11.1), con eccezione delle zone oggetto della rielaborazione ove nessuna concessione può essere rilasciata.

  • RIELABORAZIONE TOTALE DEL PIANO.

Nel tempo intercorrente tra la data di restituzione del piano e la sua rielaborazione, fissato in centottanta giorni, l’edificazione, a solo scopo residenziale, resta disciplinata dalla normativa preesistente contenuta nel vecchio P.R.G. o nel P.d.F.

Se il Comune risulta sprovvisto di strumento urbanistico, i limiti di edificazione a scopo residenziale sono quelli indicati alla lettera a) e b) dell’ultimo comma dell’art. 4 della L. 10/1977 e più precisamente:

  1. fuori del perimetro dei centri abitati, definiti ai sensi dell’art. 17 della L. 765/1967, non può essere superato l’indice di 0,03 mc/mq di area edificabile;

  2. nell’ambito dei centri abitati, definiti come sopra, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e di risanamento igienico.